del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Documenti analoghi
Codice penale svizzero

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)

Codice civile svizzero

Codice penale militare e Procedura penale militare

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Codice civile svizzero

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Rischio Chimico. Definizioni

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Spiegazione delle note

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

DECRETO N. 8 DEL 11 Novembre 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

(Tutte le sezioni delle pagg devono essere compilate in stampatello dal soggetto che sottoscrive l istanza o la SCIA) Il/la sottoscritt_.

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Ordinanza concernente il mercato delle uova

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 maggio 2013)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N A.P.E.T.-AGENZIA PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA-FIRENZE

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

IL G.E.I.E 1/2006 marzo

PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CON IL NOMAD

Legge cantonale sull esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (del 24 marzo 2004)

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Nome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

Legge federale sugli assegni familiari. (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Capitolo 1: Applicabilità della LPGA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Circolare 2008/31 Rapporto consolidato gruppi assicurativi. Rendiconto sul rapporto consolidato dei gruppi e dei conglomerati assicurativi

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

MODULISTICA PER RICHIESTA ACCESSO ATTI

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

ANCONA ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

GIUNTA REGIONALE. Disegno di Legge. collegato alla manovra Economico-finanziaria, concernente:

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist) 1. dell 8 ottobre 1999 (Stato 15 luglio 2013)

Ordinanza sulla navigazione militare

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Codice penale militare e procedura penale militare

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Attività Produttive. Attività di vendita - Medie strutture di vendita - AUTORIZZAZIONE. Descrizione

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

MODULO PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

955.0 Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

RISOLUZIONE N. 254/E QUESITO

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Transcript:

Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2 ; 3 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1994 4, decreta: Sezione 1: Scopo e oggetto Art. 1 1 La presente legge garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un attività lucrativa. 2 Essa ha in particolare lo scopo di: a. facilitare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera; b. sostenere gli sforzi dei Cantoni intesi all armonizzazione delle condizioni di accesso al mercato; c. rafforzare la competitività dell economia svizzera; d. rafforzare la coesione economica della Svizzera. 3 Per attività lucrativa ai sensi della presente legge s intende ogni attività a scopo di lucro, eccetto quelle che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato. 5 RU 1996 1738 1 I cpv. 1 e 2 secondo per. di questa disp. corrispondono agli art. 31 bis cpv. 2 e 33 cpv. 2 della Cost. federale del 29 mag. 1874 [CS 1 3]. 2 RS 101 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 4 FF 1995 I 1025 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 1

943.02 Commercio Sezione 2: Principi del libero accesso al mercato Art. 2 Libero accesso al mercato 1 Ognuno ha il diritto di offrire merci, servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se l esercizio dell attività lucrativa in questione è autorizzato nel suo Cantone o Comune di domicilio o di sede. 2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, si assicurano che le loro prescrizioni e decisioni in materia di esercizio di attività lucrative salvaguardino i diritti menzionati nel capoverso 1. 3 L offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta dalle prescrizioni del Cantone o del Comune di domicilio o di sede dell offerente. Una merce la cui immissione in commercio e utilizzazione sia autorizzata nel Cantone dell offerente può essere immessa in commercio e utilizzata su tutto il territorio della Confederazione. 4 Chi esercita legittimamente un attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l esercizio di tale attività e, fatto salvo l articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione. 6 5 Nell applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti le normative cantonali o comunali concernenti l accesso al mercato sono considerate equivalenti. 7 6 Se, riguardo a una merce, a un servizio o a una prestazione lavorativa, un autorità esecutiva cantonale competente ha riconosciuto conforme al diritto federale o autorizzato l accesso al mercato, questa sua decisione vale in tutta la Svizzera. L autorità federale competente per l esecuzione uniforme della legge è legittimata al ricorso. Essa può esigere che l autorità cantonale le comunichi tali decisioni. 8 7 Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera. 9 Art. 3 10 Restrizioni del libero accesso al mercato 1 Agli offerenti esterni non può essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono rivestire la forma di oneri o condizioni e sono ammissibili soltanto se: 6 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 7 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 8 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 9 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 2

Mercato interno 943.02 a. si applicano nella stessa misura agli offerenti locali; b. sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e c. sono conformi al principio di proporzionalità. 2 Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se: a. le prescrizioni del luogo d origine garantiscono già una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti; b. i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall offerente al luogo d origine sono sufficienti; c. il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l esercizio di un attività lucrativa nel luogo di destinazione; d. la pratica acquisita dall offerente nel luogo d origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti. 3 Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire una barriera dissimulata all accesso al mercato, volta a favorire interessi economici locali. 4 Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita. Art. 4 Riconoscimento di certificati di capacità 1 I certificati di capacità cantonali o riconosciuti dai Cantoni per l esercizio di un attività lucrativa sono validi su tutto il territorio della Confederazione, a condizione che non siano oggetto di restrizioni secondo l articolo 3. 2... 11 3 Se il certificato di capacità adempie solo in parte le condizioni richieste nel luogo di destinazione, l interessato può provare di aver acquisito le conoscenze necessarie nel quadro di una formazione o di un periodo di pratica svolti altrove. 3bis Il riconoscimento di certificati di capacità per attività lucrative che rientrano nel campo di applicazione dell Accordo del 21 giugno 1999 12 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone è operato conformemente a tale Accordo. 13 4 Se i Cantoni prevedono il riconoscimento reciproco di certificati di capacità in un accordo intercantonale, le disposizioni di quest ultimo sono poziori alla presente legge. 11 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1 lug. 2006 12 RS 0.142.112.681 13 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 3

943.02 Commercio Art. 5 Appalti pubblici 1 I mercati pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali sono retti dal diritto cantonale o intercantonale. Tali prescrizioni e le decisioni fondate sulle stesse, non devono discriminare coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, in modo contrario all articolo 3. 2 I Cantoni, i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti cantonali e comunali vegliano affinché i progetti relativi ad acquisti pubblici di considerevole importanza a prestazioni di servizi e a lavori di costruzione, come pure i criteri di partecipazione e di aggiudicazione dell appalto, siano pubblicati su un organo ufficiale. Tengono conto degli obblighi internazionali della Confederazione. Art. 6 Trattati internazionali e accordi intercantonali 1 Ogni persona con domicilio o sede in Svizzera, per quanto concerne l accesso al mercato, ha almeno gli stessi diritti garantiti dalla Confederazione a persone estere in virtù di accordi internazionali. 2 Qualora, in virtù di accordi internazionali conclusi da uno o più Cantoni con regioni estere limitrofe, persone estere beneficino di un trattamento migliore per quanto concerne l accesso al mercato rispetto agli offerenti con domicilio o sede in un Cantone che non è parte ai predetti accordi, questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento, a condizione che il Cantone di domicilio o di sede accordi la reciprocità. 3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli accordi intercantonali. Sezione 3: 14... Art. 7 Sezione 4: Raccomandazioni e rimedi giuridici Art. 8 Raccomandazioni della Commissione della concorrenza 1 La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici. 2 Essa può sottoporre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti. 3 Può svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni alle autorità interessate. 4 Assicura, in collaborazione con i Cantoni e i servizi federali interessati, l esecuzione dell articolo 4 capoverso 3 bis e a tal fine può emanare raccomandazioni. 15 14 Abrogata dal n. I della LF del 16 dic. 2005, con effetto dal 1 lug. 2006 4

Mercato interno 943.02 Art. 8a 16 Assistenza amministrativa Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti della Commissione della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari. Art. 8b 17 Obbligo di informare Le persone interessate sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari. Art. 8c 18 Violazione dell obbligo di informare 1 Chi non adempie o non adempie correttamente all obbligo di informare di cui all articolo 8b è punito con la multa fino a 10 000 franchi. 2 La Commissione della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974 19 sul diritto penale amministrativo. Art. 9 Rimedi giuridici 1 Le restrizioni del libero accesso al mercato, in particolare del settore degli appalti pubblici, devono rivestire la forma di decisioni impugnabili. 2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un autorità indipendente dall amministrazione. 20 2bis La Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l accesso al mercato. 21 3 Se un rimedio giuridico nell ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l offerente, l autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia. 22 4 Per le decisioni degli organi della Confederazione sono applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa federale. 15 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 16 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 17 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 18 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 19 RS 313.0 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 21 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 5

943.02 Commercio Art. 10 Perizie e audizioni della Commissione della concorrenza 1 La Commissione della concorrenza può presentare perizie sull applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali. 2 Può essere sentita nel procedimento davanti al Tribunale federale. Art. 10a 23 Pubblicazione di raccomandazioni, perizie, decisioni e sentenze 1 La Commissione della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie. 2 Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente alla Commissione della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. La Commissione della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11 Adeguamento di prescrizioni 1 I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, adeguano le loro prescrizioni alla presente legge ed emanano le disposizioni d organizzazione necessarie entro due anni a contare dall entrata in vigore della presente legge. 2 A tale scopo, possono richiedere raccomandazioni alla Commissione della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione. Art. 12 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Data dell entrata in vigore: 1 luglio 1996 24 Art. 9 cpv. 1: 1 luglio 1998 25 23 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1 lug. 2006 24 DCF del 17 giu. 1996 (RU 1996 1742). 25 DCF del 17 giu. 1996 (RU 1996 1742). 6