Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione (LEspr), ordina: Sezione 1: Tasse Art. 1 1 Per ogni scritto necessario non specificato nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 10 franchi. 2 Se uno scritto comprende più di una pagina e non è possibile utilizzare un modulo prestampato, la tassa ammonta a 5 franchi per ogni ulteriore pagina. Art. 2 La tassa per una citazione è di 5 franchi. Art. 3 Per una pubblicazione si riscuote una tassa di 25 franchi, più un supplemento di 2 franchi per ogni esemplare che deve essere spedito. Art. 4 1 Nelle tasse di cui agli articoli 1 3 è compresa l indennità per la copia da allegare agli atti come documento giustificativo. 2 Per ogni fotocopia si può inoltre applicare una tassa di 50 centesimi per pagina, sempre che questa prestazione non sia indennizzata in altro modo. Art. 5 Per coprire gli oneri della Confederazione, all atto del conteggio delle spese è messa a carico della parte che sopporta le spese una tassa di Stato corrispondente al 10 per cento delle diarie ma, al minimo, a 100 franchi. RS 711.3 1 RS 711 2012-3165 735
Sezione 2: Diarie, indennità e spese 1. Commissione di stima Art. 6 1 Il presidente della commissione di stima o il supplente riscuote una diaria di 800 franchi per i compiti conferitigli dalla LEspr e dall'ordinanza del 13 febbraio 2013 2 concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima. Se è avvocato libero professionista, riscuote una diaria di 1300 franchi. 2 La diaria si applica a tutte le mansioni che il presidente della commissione di stima o il supplente svolge per gestire un caso di espropriazione, segnatamente per esaminare tutte le domande, le allegazioni e i conteggi relativi a tasse e indennità, per emanare disposizioni e decisioni, per assumere prove, per eseguire ispezioni oculari, per dirigere l udienza di conciliazione e le deliberazioni della commissione di stima, nonché per tenere il verbale di tali deliberazioni e dell udienza di conciliazione, nella misura in cui non ci si avvalga di un attuario speciale. 3 Se non riesce a gestire con i normali mezzi a disposizione i compiti derivanti da progetti di notevole portata, il presidente della commissione di stima o il supplente può ricorrere a personale ausiliario, per il quale ha diritto a un indennità supplementare calcolata in base agli onorari professionali usuali. 4 Il presidente della commissione di stima o il supplente ha diritto alle tasse di cui agli articoli 1 e 2 solo se la diaria messa in conto non comprende anche la redazione di scritti e citazioni. Art. 7 I membri della commissione di stima e l attuario riscuotono una diaria di 650 franchi per la loro partecipazione alle udienze, per i preparativi e per lavori particolari. I membri specializzati di condizione indipendente hanno diritto agli onorari professionali usuali. Se l attuario è un avvocato libero professionista, riscuote una diaria di 800 franchi. Art. 8 1 Per mezza giornata di udienza o per un giorno incominciato va conteggiata mezza diaria. 2 Ai fini della diaria si tiene conto anche del tempo impiegato per recarsi al luogo dell udienza e per rientrare. 2 RS 711.1 736
Art. 9 1 Il presidente, il supplente e i membri della commissione di stima come pure l attuario hanno diritto, per i viaggi di servizio, alle indennità per i pasti, il pernottamento e il trasporto conformemente all ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 3 concernente l ordinanza sul personale federale. 2 In caso di utilizzo di un veicolo a motore privato, sono applicabili le istruzioni speciali 4 emanate dal Dipartimento federale delle finanze concernenti l uso di veicoli a motore privati per scopi di servizio. Art. 10 Il presidente della commissione di stima, il supplente e l attuario hanno diritto a un indennità per le spese da essi sopportate per: a. l impiego temporaneo di archivi supplementari per il deposito di atti voluminosi relativi a progetti di notevole portata; b. il ricorso a installazioni o prestazioni di terzi, per quanto ciò sia necessario ai fini di un organizzazione razionale del lavoro; c. acquisti che consentono di agevolare o accelerare i lavori riducendo di conseguenza le diarie. Art. 11 1 Per i lavori e le spese (rapporto d attività, conferenze ecc.) che non sono direttamente in relazione con un determinato caso di espropriazione, va allestito un conto da inviare annualmente alla cassa del Tribunale amministrativo federale. 2 Gli stampati e i moduli vanno richiesti al Tribunale amministrativo federale; tramite quest ultimo il materiale di cancelleria è ottenibile all Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. 3 Il Tribunale amministrativo federale emana istruzioni in merito. 2. Commissione superiore di stima Art. 12 1 I membri della commissione superiore di stima ricevono una diaria di 950 franchi. I membri di condizione indipendente appartenenti a professioni tecniche quali architetti, ingegneri e geometri hanno diritto agli onorari professionali usuali. 2 Gli articoli 8 e 9 sono applicabili. 3 RS 172.220.111.31 4 Non pubblicate nella RU. 737
3. Periti speciali Art. 13 1 Se la commissione di stima consulta periti speciali, il presidente fissa l indennità cui hanno diritto per il lavoro e le spese. 2 Il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale fissa l indennità dei periti speciali che consulta. 4. Municipi Art. 14 1 Per ciascun caso di espropriazione i municipi riscuotono una tassa di 50 franchi per il deposito dei piani, indipendentemente dal numero degli espropriati. 2 Le spese per informazioni speciali fornite agli espropriati sono a carico di questi ultimi. 5. Amministrazione federale e Tribunale amministrativo federale Art. 15 1 La procedura davanti all Amministrazione federale è considerata, in merito alle spese procedurali, come procedura di ricorso; sono applicabili, per analogia, gli articoli 1 5 e 7 dell ordinanza del 10 settembre 1969 5 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per quanto riguarda la riscossione di tasse per la collaborazione dell Ispettorato all espropriazione, sono fatti salvi gli articoli 6 e seguenti dell ordinanza del 7 dicembre 1992 6 sull Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 3 Le tasse del Tribunale amministrativo federale sono determinate in base al Regolamento del 21 febbraio 2008 7 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale. 5 RS 172.041.0 6 RS 734.24 7 RS 173.320.3 738
6. Ufficio del registro fondiario e ufficio di ripartizione Art. 16 1 Le tasse da pagare per i provvedimenti di qualsiasi genere presi dall ufficio del registro fondiario in seguito all espropriazione, come pure per la rettifica e l annullamento di titoli di pegno, sono determinate in base alle tariffe cantonali in materia di registro fondiario. 2 In caso di ricorso contro la fissazione di una tassa, fa stato il diritto cantonale. Art. 17 Per l allestimento e il deposito del piano di ripartizione, l ufficio del registro fondiario o l ufficio di ripartizione designato in vece sua dal Cantone riscuote una tassa di 50 franchi, più un supplemento di 5 franchi per ogni richiesta. Art. 18 1 Per la ricezione, la custodia e il versamento delle indennità di espropriazione, 1 ufficio del registro fondiario o l ufficio di ripartizione riscuote una tassa di 20 centesimi ogni 1000 franchi di indennità, ma in ogni caso non meno di 25 franchi e non più di 500 franchi per ogni fondo. 2 Sono fatte salve le tasse dovute all istituto di deposito. Sezione 3: Riscossione delle tasse e indennità Art. 19 1 Le diarie, le tasse e le spese sono a carico della parte che sopporta le spese. 2 Conformemente alle disposizioni della legge, possono essere chiesti anticipi per il procedimento. La parte che soggiace a tale obbligo deve essere avvertita che le sue conclusioni sono dichiarate irricevibili qualora l anticipo non sia versato entro il termine fissato. Art. 20 1 I membri della commissione superiore di stima e i periti speciali consultati dal Tribunale amministrativo federale presentano alla cassa del Tribunale amministrativo federale il conto delle indennità cui hanno diritto. 2 La fissazione delle indennità spetta al giudice dell'istruzione. Art. 21 1 Il supplente del presidente e i membri della commissione di stima, i periti speciali da essa consultati, come pure l attuario presentano al presidente della commissione di stima il conto delle indennità cui hanno diritto. 739
2 Il presidente, esaminati tali conti, allestisce e approva il conto complessivo e lo trasmette alla parte che sopporta le spese. Contemporaneamente, addebita a quest ultima la tassa di Stato e i contributi per le assicurazioni sociali. Due copie del conto vanno trasmesse alla cassa del Tribunale amministrativo federale. 3 La parte che sopporta le spese versa l importo complessivo del conto al presidente della commissione di stima, che si occupa della ripartizione e versa alla cassa del Tribunale amministrativo federale la tassa di Stato e i contributi per le assicurazioni sociali inerenti al conto. 4 Non è ammessa la compensazione mediante crediti presso la cassa del Tribunale amministrativo federale. Art. 22 1 In conformità con le istruzioni del Tribunale amministrativo federale, la cassa del Tribunale amministrativo federale vigila sull osservanza delle presenti disposizioni. In ogni momento può richiedere le informazioni e i documenti che ritiene utili. 2 Sono fatte salve le competenze del Controllo federale delle finanze. Art. 23 1 I municipi presentano il conto delle loro tasse e spese all ufficio del registro fondiario del circondario cui appartiene il Comune. 2 L ufficio del registro fondiario trasmette i conti all espropriante, unitamente a quello delle proprie tasse, affinché li paghi direttamente. 3 L ufficio di ripartizione presenta direttamente all espropriante il conto delle proprie tasse. Se l ufficio del registro fondiario è al contempo ufficio di ripartizione, nel conto si distinguono le tasse di cui all articolo 16 da quelle di cui agli articoli 17 e 18. Art. 24 1 Se il presidente della commissione di stima non approva un conto, i richiedenti possono interporre ricorso entro dieci giorni davanti al Tribunale amministrativo federale. 2 La parte che sopporta le spese può interporre ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, entro 30 giorni dalla ricezione del conto, contro le tasse e le indennità fissate dalla commissione di stima, dal municipio, dall ufficio del registro fondiario, dall ufficio di ripartizione o dal giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale. 740
Sezione 4: Disposizioni finali Art. 25 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2013. 2 A decorrere da tale data, tutte le tasse e indennità vanno calcolate in base alla presente ordinanza, a meno che il conto sia già stato presentato. 3 L ordinanza del 10 luglio 1968 8 sulle tasse e indennità nella procedura di espropriazione è abrogata. 13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 8 RU 1968 882, 1969 777, 1982 893, 1990 1971, 1993 1330 741
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