Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Documenti analoghi
Revisione totale dell ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. I. Procedura di ricorso. del 10 settembre 1969 (Stato 10 dicembre 2002)

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 2 febbraio 1972 (Stato 11 giugno 2002)

Ordinanza sull assicurazione militare

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 6 ottobre 1998)

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Traduzione 1. La Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria,

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

In caso di prestazioni straordinarie come pure per atti ufficiali fuori d'ufficio si può calcolare una soprattassa adeguata.

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge sul censimento federale della popolazione

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Transcript:

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione del 13 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 113 della legge federale del 20 giugno 1930 1 sull espropriazione (LEspr), ordina: Sezione 1: Tasse Art. 1 1 Per ogni scritto necessario non specificato nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 10 franchi. 2 Se uno scritto comprende più di una pagina e non è possibile utilizzare un modulo prestampato, la tassa ammonta a 5 franchi per ogni ulteriore pagina. Art. 2 La tassa per una citazione è di 5 franchi. Art. 3 Per una pubblicazione si riscuote una tassa di 25 franchi, più un supplemento di 2 franchi per ogni esemplare che deve essere spedito. Art. 4 1 Nelle tasse di cui agli articoli 1 3 è compresa l indennità per la copia da allegare agli atti come documento giustificativo. 2 Per ogni fotocopia si può inoltre applicare una tassa di 50 centesimi per pagina, sempre che questa prestazione non sia indennizzata in altro modo. Art. 5 Per coprire gli oneri della Confederazione, all atto del conteggio delle spese è messa a carico della parte che sopporta le spese una tassa di Stato corrispondente al 10 per cento delle diarie ma, al minimo, a 100 franchi. RS 711.3 1 RS 711 2012-3165 735

Sezione 2: Diarie, indennità e spese 1. Commissione di stima Art. 6 1 Il presidente della commissione di stima o il supplente riscuote una diaria di 800 franchi per i compiti conferitigli dalla LEspr e dall'ordinanza del 13 febbraio 2013 2 concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima. Se è avvocato libero professionista, riscuote una diaria di 1300 franchi. 2 La diaria si applica a tutte le mansioni che il presidente della commissione di stima o il supplente svolge per gestire un caso di espropriazione, segnatamente per esaminare tutte le domande, le allegazioni e i conteggi relativi a tasse e indennità, per emanare disposizioni e decisioni, per assumere prove, per eseguire ispezioni oculari, per dirigere l udienza di conciliazione e le deliberazioni della commissione di stima, nonché per tenere il verbale di tali deliberazioni e dell udienza di conciliazione, nella misura in cui non ci si avvalga di un attuario speciale. 3 Se non riesce a gestire con i normali mezzi a disposizione i compiti derivanti da progetti di notevole portata, il presidente della commissione di stima o il supplente può ricorrere a personale ausiliario, per il quale ha diritto a un indennità supplementare calcolata in base agli onorari professionali usuali. 4 Il presidente della commissione di stima o il supplente ha diritto alle tasse di cui agli articoli 1 e 2 solo se la diaria messa in conto non comprende anche la redazione di scritti e citazioni. Art. 7 I membri della commissione di stima e l attuario riscuotono una diaria di 650 franchi per la loro partecipazione alle udienze, per i preparativi e per lavori particolari. I membri specializzati di condizione indipendente hanno diritto agli onorari professionali usuali. Se l attuario è un avvocato libero professionista, riscuote una diaria di 800 franchi. Art. 8 1 Per mezza giornata di udienza o per un giorno incominciato va conteggiata mezza diaria. 2 Ai fini della diaria si tiene conto anche del tempo impiegato per recarsi al luogo dell udienza e per rientrare. 2 RS 711.1 736

Art. 9 1 Il presidente, il supplente e i membri della commissione di stima come pure l attuario hanno diritto, per i viaggi di servizio, alle indennità per i pasti, il pernottamento e il trasporto conformemente all ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 3 concernente l ordinanza sul personale federale. 2 In caso di utilizzo di un veicolo a motore privato, sono applicabili le istruzioni speciali 4 emanate dal Dipartimento federale delle finanze concernenti l uso di veicoli a motore privati per scopi di servizio. Art. 10 Il presidente della commissione di stima, il supplente e l attuario hanno diritto a un indennità per le spese da essi sopportate per: a. l impiego temporaneo di archivi supplementari per il deposito di atti voluminosi relativi a progetti di notevole portata; b. il ricorso a installazioni o prestazioni di terzi, per quanto ciò sia necessario ai fini di un organizzazione razionale del lavoro; c. acquisti che consentono di agevolare o accelerare i lavori riducendo di conseguenza le diarie. Art. 11 1 Per i lavori e le spese (rapporto d attività, conferenze ecc.) che non sono direttamente in relazione con un determinato caso di espropriazione, va allestito un conto da inviare annualmente alla cassa del Tribunale amministrativo federale. 2 Gli stampati e i moduli vanno richiesti al Tribunale amministrativo federale; tramite quest ultimo il materiale di cancelleria è ottenibile all Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. 3 Il Tribunale amministrativo federale emana istruzioni in merito. 2. Commissione superiore di stima Art. 12 1 I membri della commissione superiore di stima ricevono una diaria di 950 franchi. I membri di condizione indipendente appartenenti a professioni tecniche quali architetti, ingegneri e geometri hanno diritto agli onorari professionali usuali. 2 Gli articoli 8 e 9 sono applicabili. 3 RS 172.220.111.31 4 Non pubblicate nella RU. 737

3. Periti speciali Art. 13 1 Se la commissione di stima consulta periti speciali, il presidente fissa l indennità cui hanno diritto per il lavoro e le spese. 2 Il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale fissa l indennità dei periti speciali che consulta. 4. Municipi Art. 14 1 Per ciascun caso di espropriazione i municipi riscuotono una tassa di 50 franchi per il deposito dei piani, indipendentemente dal numero degli espropriati. 2 Le spese per informazioni speciali fornite agli espropriati sono a carico di questi ultimi. 5. Amministrazione federale e Tribunale amministrativo federale Art. 15 1 La procedura davanti all Amministrazione federale è considerata, in merito alle spese procedurali, come procedura di ricorso; sono applicabili, per analogia, gli articoli 1 5 e 7 dell ordinanza del 10 settembre 1969 5 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per quanto riguarda la riscossione di tasse per la collaborazione dell Ispettorato all espropriazione, sono fatti salvi gli articoli 6 e seguenti dell ordinanza del 7 dicembre 1992 6 sull Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 3 Le tasse del Tribunale amministrativo federale sono determinate in base al Regolamento del 21 febbraio 2008 7 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale. 5 RS 172.041.0 6 RS 734.24 7 RS 173.320.3 738

6. Ufficio del registro fondiario e ufficio di ripartizione Art. 16 1 Le tasse da pagare per i provvedimenti di qualsiasi genere presi dall ufficio del registro fondiario in seguito all espropriazione, come pure per la rettifica e l annullamento di titoli di pegno, sono determinate in base alle tariffe cantonali in materia di registro fondiario. 2 In caso di ricorso contro la fissazione di una tassa, fa stato il diritto cantonale. Art. 17 Per l allestimento e il deposito del piano di ripartizione, l ufficio del registro fondiario o l ufficio di ripartizione designato in vece sua dal Cantone riscuote una tassa di 50 franchi, più un supplemento di 5 franchi per ogni richiesta. Art. 18 1 Per la ricezione, la custodia e il versamento delle indennità di espropriazione, 1 ufficio del registro fondiario o l ufficio di ripartizione riscuote una tassa di 20 centesimi ogni 1000 franchi di indennità, ma in ogni caso non meno di 25 franchi e non più di 500 franchi per ogni fondo. 2 Sono fatte salve le tasse dovute all istituto di deposito. Sezione 3: Riscossione delle tasse e indennità Art. 19 1 Le diarie, le tasse e le spese sono a carico della parte che sopporta le spese. 2 Conformemente alle disposizioni della legge, possono essere chiesti anticipi per il procedimento. La parte che soggiace a tale obbligo deve essere avvertita che le sue conclusioni sono dichiarate irricevibili qualora l anticipo non sia versato entro il termine fissato. Art. 20 1 I membri della commissione superiore di stima e i periti speciali consultati dal Tribunale amministrativo federale presentano alla cassa del Tribunale amministrativo federale il conto delle indennità cui hanno diritto. 2 La fissazione delle indennità spetta al giudice dell'istruzione. Art. 21 1 Il supplente del presidente e i membri della commissione di stima, i periti speciali da essa consultati, come pure l attuario presentano al presidente della commissione di stima il conto delle indennità cui hanno diritto. 739

2 Il presidente, esaminati tali conti, allestisce e approva il conto complessivo e lo trasmette alla parte che sopporta le spese. Contemporaneamente, addebita a quest ultima la tassa di Stato e i contributi per le assicurazioni sociali. Due copie del conto vanno trasmesse alla cassa del Tribunale amministrativo federale. 3 La parte che sopporta le spese versa l importo complessivo del conto al presidente della commissione di stima, che si occupa della ripartizione e versa alla cassa del Tribunale amministrativo federale la tassa di Stato e i contributi per le assicurazioni sociali inerenti al conto. 4 Non è ammessa la compensazione mediante crediti presso la cassa del Tribunale amministrativo federale. Art. 22 1 In conformità con le istruzioni del Tribunale amministrativo federale, la cassa del Tribunale amministrativo federale vigila sull osservanza delle presenti disposizioni. In ogni momento può richiedere le informazioni e i documenti che ritiene utili. 2 Sono fatte salve le competenze del Controllo federale delle finanze. Art. 23 1 I municipi presentano il conto delle loro tasse e spese all ufficio del registro fondiario del circondario cui appartiene il Comune. 2 L ufficio del registro fondiario trasmette i conti all espropriante, unitamente a quello delle proprie tasse, affinché li paghi direttamente. 3 L ufficio di ripartizione presenta direttamente all espropriante il conto delle proprie tasse. Se l ufficio del registro fondiario è al contempo ufficio di ripartizione, nel conto si distinguono le tasse di cui all articolo 16 da quelle di cui agli articoli 17 e 18. Art. 24 1 Se il presidente della commissione di stima non approva un conto, i richiedenti possono interporre ricorso entro dieci giorni davanti al Tribunale amministrativo federale. 2 La parte che sopporta le spese può interporre ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, entro 30 giorni dalla ricezione del conto, contro le tasse e le indennità fissate dalla commissione di stima, dal municipio, dall ufficio del registro fondiario, dall ufficio di ripartizione o dal giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale. 740

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 25 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2013. 2 A decorrere da tale data, tutte le tasse e indennità vanno calcolate in base alla presente ordinanza, a meno che il conto sia già stato presentato. 3 L ordinanza del 10 luglio 1968 8 sulle tasse e indennità nella procedura di espropriazione è abrogata. 13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 8 RU 1968 882, 1969 777, 1982 893, 1990 1971, 1993 1330 741

742