IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 99/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO ROSATI & ASSOCIATI / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.585/12) L AUTORITA

DELIBERA n.129/12/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UMMARINO / WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n.710/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 10/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO F. IMMOBILIARE / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1707/13) L AUTORITÀ

DELIBERA n. 97/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STEFANELLI / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.685/12) L AUTORITA

DELIBERA n. 638/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA INDIVIDUALE MOSCHINI / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n.

Tit del 29/04/2016

DELIBERA n. 610/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DEIDDA / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 968/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 6/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LO SAPIO / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1486/13) L AUTORITÀ

DELIBERA n. 83/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA LODO / TISCALI ITALIA S.P.A. (GU14 n. 548/12) L AUTORITA

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

DELIBERA n. 65/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GERMANI / H3G S.p.A. (GU14 n. 1676/09) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 4/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CERATTI / ITALIACOM S.P.A. (GU14 n. 1635/13) L AUTORITÀ

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 17/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DI GREGORIO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n.257/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

DELIBERA n. 731/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA D ORAZIO / VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 665/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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DELIBERA n. 729/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PINO GIOIELLI / BT ITALIA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1237/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 40/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA STUDIO COSCIA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 218/13) L AUTORITA

DELIBERA n. 18/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPUTI / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 1725/13) L AUTORITÀ

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 2/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GIORDANO / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1450/13) L AUTORITA

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DELIBERA n. 49/13/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA KOINEMA / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 769/13) L AUTORITA

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 25/13/CIR. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CICALA C/ H3G S.P.A. (GU14 n. 459/12 e n. 1174/12)

DELIBERA n. 12/14/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PANNUNZIO/ H3G S.P.A. (GU14 n. 1279/13) L AUTORITÀ

DETERMINAZIONE n. 4 del 6 maggio2016. Oggetto: Definizione della controversia Elisa Marino / Wind Telecomunicazioni S.p.A.

DELIBERA n. 42/12/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TERMOIDRAULICA VENEZIANA / BT ITALIA S.P.A. L AUTORITA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 3 /14/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CDM / VODAFONE OMNITEL N.V. (ORA VODAFONE OMNITEL B.V.) (GU14 n. 805/12) L AUTORITÀ

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA n. 18/13/CIR DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA FRATINI / BT ITALIA S.P.A. L AUTORITA

DELIBERA n. 642/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DITTA SORVILLO/ VODAFONE OMNITEL N.V. (GU14 n. 684/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONEE n. 13 del 13 marzo 2014

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia XXXXX contro Telecom Italia SpA

Delibera n. 338/11/CONS

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

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Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

Tit del 24/09/2014

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERA n. 732/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RE/ WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (GU14 n. 1142/2012) L AUTORITA

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Determinazione 20/2015 Definizione della controversia Musacchio XXX/Vodafone Omnitel B.V. + Telecom Italia s.p.a. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

DETERMINAZIONE n. 13 del 08 agosto Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXXX Ietti / Sky Italia XXXX IL DIRIGENTE

Oggetto: definizione della controversia XXX / Fastweb XXX

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DELIBERA DL/073/14/CRL/UD del 29 luglio 2014 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA P. T. / OKCOM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 718/13/CONS. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SEGYCAR / BT ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1386/13) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

DELIBERA n. 126/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA UCCHEDDU/H3G S.P.A. (GU14 n.121/12) L AUTORITA

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERA DL/068/15/CRL/UD del 10 aprile 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ADGMH ITALIA xxx / POSTE MOBILE xxx (LAZIO/D/627/2013)

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 25/12/CIR. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA GUERRA / FASTWEB S.P.A. (GU14 n. 731/11) L AUTORITA

Determinazione 17/2015 Definizione della controversia Tempesti XXX/Vodafone Omnitel B.V. IL DIRIGENTE

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI. Definizione della controversia Studio XXXXX contro Go Internet SpA

La Responsabile del Servizio

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

DELIBERA n.19/13/cir. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PORTE A PORTE / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n.105/13) L AUTORITA

DELIBERAZIONE n. 17 del 1 luglio Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXXXX XXXX / Telecom Italia XXXX

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Oggetto: definizione della controversia XXX BRAGHERO / TELECOM ITALIA SPA

DELIBERA N. 3/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SOGEAR XXX / BT ITALIA XXX IL CORECOM LAZIO

Verbale n. 5 Adunanza del 27 marzo 2017

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Determinazione dirigenziale n. 1 del 27 gennaio Oggetto: definizione della controversia XXX/ BIP MOBILE XXX

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

Transcript:

DETERMINA DIRETTORIALE n. 13/17/DTC/Gu14/2586/16 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAPOCASALE/TELECOM ITALIA S.P.A. IL DIRETTORE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO il regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS; VISTA la delibera n.173/07/cons del 19 aprile 2007 recante Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e s.m.i., di seguito Regolamento ; VISTA la delibera n.73/11/cons del 16 febbraio 2011 recante Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481 di seguito Regolamento indennizzi ; 1

VISTA l istanza del 14 dicembre 2016 acquisita al protocollo generale al n. 63625/16, con la quale il sig. Capocasale ha chiesto l intervento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A.; VISTA la nota del 19 dicembre 2016 prot. n. 64323/16/DIT con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell art. 15 del summenzionato regolamento, l avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 15 febbraio 2017; VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO che sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che: Il sig. Capocasale, intestatario dell utenza telefonica n. 0825789XXX, ha contestato il malfunzionamento del servizio telefonico dal 10 febbraio 2016. In particolare, l istante ha rappresentato che, a seguito della sottoscrizione di una nuova proposta contrattuale con l operatore Telecom Italia S.p.A., a far data dall attivazione avvenuta in data 10 febbraio 2016 riscontrava il malfunzionamento del servizio telefonico, inibito al traffico in entrata proveniente da alcune direttrici. Nonostante i ripetuti reclami scritti e telefonici, la predetta società non provvedeva alla risoluzione tempestiva del disservizio. Infatti, solo in data 26 aprile 2016, a seguito di istanza di adozione di provvedimento temporaneo innanzi al CORECOM Campania, il predetto servizio risultava pienamente funzionante. Mediante l intervento di questa Autorità, l istante chiede: i) l applicazione degli indennizzi previsti dalla delibera n. 73/11/CONS per la parziale fruizione del servizio telefonico dal 10 febbraio 2016 al 26 aprile 2016; ii) la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo del 24 febbraio 2016; iii) il rimborso delle spese procedurali. La società Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall articolo 16, comma 2, del Regolamento. 2

All esito delle risultanze istruttorie, sulla base di quanto acquisito agli atti, si deve rilevare che il malfunzionamento del servizio telefonico, inibito al solo traffico in entrata nel periodo intercorrente dal 10 febbraio 2016 al 26 aprile 2016 è ascrivibile esclusivamente alla società Telecom Italia S.p.A., che nel corso della presente istruttoria non ha fornito alcuna motivazione tecnico - giuridica in ordine alla problematica di instradamento del traffico in entrata sollevata dall istante. Pertanto, in accoglimento della richiesta dell istante di cui al punto i), l irregolare erogazione del servizio telefonico, che però non ha comportato la totale interruzione dello stesso per il numero di 76 giorni è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Telecom Italia S.p.A. ed in quanto tale implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall utente, computato secondo il parametro di euro 2,50 pro die previsto dall articolo 5, comma 2, del Regolamento indennizzi. Parimenti, per quanto concerne la richiesta dell istante di cui al punto ii), di liquidazione di un indennizzo per mancato riscontro ai reclami, la stessa deve ritenersi accoglibile, da computarsi in base al parametro previsto dall articolo 11, comma 1, dell allegato A alla delibera n. 73/11/CONS secondo il quale se l operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00. Di conseguenza, a fronte del reclamo scritto inoltrato dall istante in data 24 febbraio 2016, in considerazione dei 250 giorni intercorrenti dal 26 marzo 2016 (scaduti i 30 giorni utili per fornire risposta in conformità a quanto disposto dalle condizioni generali di contratto) al 1 dicembre 2016, data di prima interlocuzione tra le parti in sede conciliativa, l istante ha diritto alla corresponsione dell importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per il mancato riscontro al predetto reclamo. RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover accogliere l istanza di parte limitatamente alla liquidazione dell importo di euro 190,00 (centonovanta/00) a titolo di indennizzo per la parziale erogazione del solo servizio telefonico dal 10 febbraio 2016 al 26 aprile 2016, nonché alla liquidazione dell importo di euro 150,00 3

(centocinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese procedurali, considerato che l istante ha avviato la procedura conciliativa presso il CORECOM Campania e si è fatto assistere nella presente procedura; DETERMINA 1. La società Telecom Italia S.p.A., in accoglimento dell istanza formulata in data 14 dicembre 2016 dal sig. Capocasale, è tenuta a corrispondere all utente, mediante bonifico o assegno bancario: i) euro 190,00 (centonovanta/00) a titolo di indennizzo, computato moltiplicando il parametro di euro 2,50 pro die per il numero complessivo di 76 giorni di parziale erogazione del servizio telefonico dal 10 febbraio 2016 al 26 aprile 2016, come previsto dall articolo 5, comma 2, del Regolamento indennizzi, con maggiorazione degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; ii) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di indennizzo a titolo di indennizzo per il mancato riscontro al reclamo del 24 febbraio 2016, secondo quanto previsto dall articolo 11, comma 1, dell allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, con maggiorazione degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza. iii) euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese procedurali ai sensi dell articolo 19, comma 6, del citato Regolamento. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall articolo 19, comma 5, del Regolamento. Ai sensi dell articolo 19, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. La predetta società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato 4

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente determina è comunicata alle parti. Napoli, 28/02/2017 Il Direttore Mario Staderini 5