Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Documenti analoghi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sul traffico di rifiuti

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Regolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

(OITE-UE) Sezione 1: Disposizioni generali. del 18 novembre 2015 (Stato 1 aprile 2017)

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali

453.0 Ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Decreto federale Disegno

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Legge federale sulla protezione degli animali

ATTIVITA DEI P.I.F. Fate clic per aggiungere testo. Genova 24 settembre Ministero della Salute P.I.F. Genova

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Ordinanza sul traffico di rifiuti. (OTRif) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 22 giugno 2005 (Stato 1 luglio 2017)

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Transcript:

[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 8 novembre 05 concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue: Art. 4 lett. g bis Nella presente ordinanza s intende per: g bis. Sistema «e-dec»: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione doganale visto l articolo 8 capoverso della legge del 8 marzo 005 sulle dogane (LD); Art. 9 cpv. frase introduttiva L importatore di carne bovina di cui al capoverso e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all AFD, con un vincolo d impiego, di: Art. 0a Divieto di importazione di prodotti derivati dalle foche L importazione di prodotti derivati dalle foche è vietata. È consentita: a. l importazione di prodotti derivati dalle foche, che: RS RS 96.443.0 RS 63.0 06...

nel traffico con Paesi terzi RU 06. provengono dalla caccia ai sensi dell articolo 3 paragrafo del regolamento (CE) n. 007/009 3, e. sono accompagnati da un certificato secondo l articolo 4 e l allegato del regolamento di esecuzione (UE) 05/850 4, emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea; b. l importazione di prodotti derivati dalle foche destinati al consumo privato; c. l importazione di prodotti derivati dalle foche come masserizie di trasloco; d. l importazione di prodotti derivati dalle foche per scopi espositivi e di ricerca. Art. cpv. bis e ter bis Con l autorizzazione viene stabilito: a. se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine; e b. tramite quale aeroporto può essere importata la partita. ter Le partite possono essere importate solo per via aerea direttamente tramite l aeroporto stabilito nell autorizzazione. Art. 5 cpv. Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale e per quali prodotti composti è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione. Art. 8 cpv. A tale scopo, in caso di partite che devono essere importate con un DVCE, la parte del DVCE va compilata in TRACES e trasmessa, firmata, al posto d ispezione frontaliero corrispondente. Titolo prima dell art. 4 Sezione 6: Presentazione al controllo veterinario di confine, dichiarazione doganale, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale 3 Regolamento (CE) n. 007/009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 86 del 3.0.009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 05/775, GU L 6 del 7.0.05, pag.. 4 Regolamento di esecuzione (UE) 05/850 della Commissione, del 3 ottobre 05, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 007/009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 7 del 6.0.05, pag..

nel traffico con Paesi terzi RU 06 Art. 4a Dichiarazione doganale Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l articolo 5 capoverso è prescritto un controllo veterinario di confine la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte di un posto d ispezione frontaliero autorizzato, il numero del DVCE oppure dell autorizzazione dell USAV (art. ). Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l articolo 4 la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di autorizzazione generale. L USAV pubblica in Internet il numero di autorizzazione generale. Art. 8 cpv. lett. b I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all azienda di destinazione: b. in caso di partite introdotte solo temporaneamente nel territorio d importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell UE, l Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari. Art. 34 lett. b Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve: b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine all impresa di spedizione o all importatore; Art. 54 Abrogato Art. 59 cpv. 4 4 I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata: a. in caso di partite introdotte solo temporaneamente nel territorio d importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell UE, l Islanda o la Norvegia; b. in caso di partite introdotte permanentemente nel territorio d importazione: su richiesta. Art. 59a Controlli effettuati dall ufficio doganale In caso di partite importate gli uffici doganali ai posti d ispezione frontalieri autorizzati controllano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato: a. in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»; 3

nel traffico con Paesi terzi RU 06 b. in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notificate a un altro ufficio doganale. Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l articolo 8 vengono rilasciate dall ufficio doganale imponendo all azienda di destinazione, conformemente all articolo 9 capoverso, l onere di notificare l arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d ispezione frontaliero. 3 In caso di partite in transito gli uffici doganali ai posti d ispezione frontalieri autorizzati controllano in funzione dei rischi se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato. Art. 6 Transito verso Paesi terzi In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua a campione controlli documentali e controlli d identità. In caso di partite il cui trasporto dall aeroporto prosegue per via terrestre, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale, un controllo d identità e un controllo fisico. Inserimento dopo il titolo della sezione 3 Art. 79a Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «edec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica: a. in caso di partite notificate con un DVCE: se esiste un rilascio da parte di un posto d ispezione frontaliero autorizzato; b. in caso di partite notificate con un autorizzazione dell USAV: se esiste l autorizzazione. Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec», attraverso il confronto elettronico dei dati inseriti viene verificato se la partita soddisfa i requisiti per l importazione destinata al consumo privato. 3 Se dal confronto dei dati secondo il capoverso emerge che non esiste un rilascio da parte di un posto d ispezione frontaliero oppure non esiste un autorizzazione: a. la dichiarazione doganale viene respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea; b. viene effettuata automaticamente una notifica all autorità cantonale competente nel luogo dell azienda di destinazione se la partita viene importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno. 4

nel traffico con Paesi terzi RU 06 4 Se dal confronto dei dati secondo il capoverso emerge che non sono soddisfatte le condizioni di importazione per lettere e pacchi destinati a privati la dichiarazione doganale viene respinta dal sistema «e-dec». Art. 8 cpv. e Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d ispezione frontaliero autorizzato l ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l autorità competente del Cantone in cui si trova l ufficio doganale. Abrogato Art. 0a Collegamento con il sistema «e-dec» Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate TRACES può essere collegato con il sistema «e-dec». Titolo dopo l art. 0 Sezione 4: Sistema informatico OITE Art. 0a Gestione e scopo L USAV provvede alla gestione del sistema informatico OITE. Il sistema informatico OITE serve all USAV per trattare i dati di cui necessita per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione nell ambito dell importazione e dell esportazione di animali e prodotti animali e per l amministrazione di tali autorizzazioni. Art. 0b Contenuto Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all importazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza: a. domande di autorizzazione pendenti:. indicazioni sull importatore;. indicazioni sull azienda di provenienza e di destinazione; 3. indicazioni sui mezzi di trasporto e il percorso; 4. indicazioni sulla partita; 5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione; 6. allegati alle domande di autorizzazione. b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte. Art. 0c Trattamento dei dati L USAV registra i dati nel sistema informatico OITE. 5

nel traffico con Paesi terzi RU 06 I collaboratori dell USAV incaricati dell esecuzione delle disposizioni nell ambito dell importazione, del transito e dell esportazione di animali e prodotti animali hanno accesso ai dati. Essi possono registrare, consultare e trattare tali dati. Art. 0d Protezione dei dati L USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano rispettate. L USAV emana un regolamento d esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche. Art. 0e Diritti delle persone interessate I diritti delle persone i cui dati vengono trattati nel sistema informatico OITE, in particolare i diritti d accesso, rettifica e cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 9 giugno 99 5 sulla protezione dei dati. Per far valere i suoi diritti una persona interessata deve fornire prova della sua identità e presentare una domanda scritta all USAV. Art. 0f Rettifica di dati L USAV provvede alla rettifica di dati inesatti. Art. 0g Sicurezza informatica Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono disciplinate dall ordinanza del 9 dicembre 0 6 sull informatica nell Amministrazione federale. Art. 0h Archiviazione e cancellazione dei dati L archiviazione dei dati è disciplinata dalle prescrizioni della legge del 6 giugno 998 7 sull archiviazione. I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate vengono cancellati dopo 0 anni dall ultimo trattamento, i dati relativi alle domande respinte dopo 5 anni dall ultimo trattamento. Art. 0i Collegamento con il sistema «e-dec» Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate il sistema informatico OITE può essere collegato con il sistema «e-dec». 5 RS 35. 6 RS 7.00.58 7 RS 5. 6

nel traffico con Paesi terzi RU 06 II La presente ordinanza entra in vigore il... 07. In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 7