Legge federale sugli stranieri

Documenti analoghi
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Decreto federale Disegno

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

(Sviluppo dell acquis di Schengen) Disegno

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Regolamento sull organizzazione e l amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Legge federale sugli stranieri

Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Codice civile svizzero

Decreto federale. (Sviluppo dell acquis di Schengen)

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena

Legge federale sugli stranieri

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Codice penale militare e Procedura penale militare

Legge federale sull impiego della coercizione nell ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

Codice penale svizzero

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Codice penale svizzero

Ordinanza sulle epizoozie

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE Direzione degli affari europei DAE. Schengen/Dublino. Marzo 2018

Versione provvisoria, favorite consultare la RU per la versione definitiva. del

Ordinanza sui domini Internet

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Codice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes)

Legge federale sui consulenti in brevetti

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Comunicazioni ufficiali UFSC

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulla procedura penale

Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d identità, ODI)

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Codice civile svizzero

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Transcript:

Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 2005 2 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 98b Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti (nuovo) 1 D intesa con l Ufficio federale, il Dipartimento federale degli affari esteri può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti: a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti; b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi); c. percepire gli emolumenti; d. rilevare i dati biometrici per il sistema d informazione visti; e. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri e l Ufficio federale provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati. 3 Il Consiglio federale definisce le condizioni applicabili a terzi incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1. 1 FF 2009 2 RS 142.20 2009 0923 37

Titolo prima dell art. 101 Capitolo 14: Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d informazione Art. 109a Consultazione dei dati del sistema centrale d informazione visti (nuovo) 1 Il sistema centrale d informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati soggetti al regolamento (CE) n. 767/20083. 2 Le autorità seguenti hanno accesso in rete ai dati del C-VIS: a. l Ufficio federale, le rappresentanze svizzere all estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell ambito della procedura di rilascio dei visti; b. l Ufficio federale: al fine di determinare lo Stato responsabile dell esame di una domanda d asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 4, nonché nell ambito dell esame di una domanda d asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera; c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero; d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli d identità: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d entrata o di soggiorno nel territorio svizzero. 3 Le autorità seguenti possono richiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 20085, al fine di prevenire e individuare i reati di terrorismo o altri reati gravi e di indagare in materia: a. fedpol; b. il SAP; 3 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 4 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda d asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1. 5 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell individuazione e dell investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129. 38

c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. 4 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008. Art. 109b Scambio d informazioni con gli Stati membri dell UE nei confronti dei quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (nuovo) Qualsiasi Stato membro dell Unione europea non ancora soggetto al regolamento (CE) n. 767/2008 6, può richiedere informazioni alle autorità svizzere di cui all articolo 109a capoverso 3. Art. 109c Disposizioni esecutive per il C-VIS (nuovo) Il Consiglio federale disciplina: a) le unità specifiche delle autorità di cui all articolo 109a capoversi 2 e 3; b) la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all articolo 109a capoverso 3; c) la portata degli accessi in rete al C-VIS; d) la procedura di scambio d informazioni ai sensi dell articolo 109b; e) l elenco dei reati ai sensi dell articolo 109a capoverso 3. Art. 120d Trattamento illecito di dati personali del C-VIS Chi tratta dati personali del C-VIS a uno scopo diverso da quelli di cui all articolo 109a è punito con la multa. Art. 120e Perseguimento penale (nuovo) 1 I reati di cui agli articoli 115 120 e 120d sono perseguiti e giudicati dai Cantoni. Se un reato è stato commesso in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento. 2 L Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado i reati di cui agli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo si applica nella misura in cui la presente legge non contenga disposizioni divergenti. 6 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 7 RS 313.0 39

II La legge federale del 20 giugno 2003 8 sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. c (nuova) 1 Il sistema d informazione contiene: a. dati sull identità delle persone registrate; b. dati sui compiti specifici dell UFM di cui all articolo 3 capoversi 2 e 3; c. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati, le fotografie e le impronte digitali del richiedente nonché i legami tra determinate domande di visto. Taluni dati sono trasmessi attraverso un interfaccia nazionale (N-VIS) al sistema centrale d informazione visti di cui all articolo 109a capoverso 1 LStr 9, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008 10. Art. 8a Dati relativi ai visti (nuovo) 1 Per adempiere ai loro incarichi nell ambito della procedura di rilascio del visto, l UFM, le rappresentanze svizzere all estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano i visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati ai sensi dell articolo 4 capoverso 1 lettera c. 2 Le autorità sono tenute a rilevare e trattare i dati dei richiedenti il visto da inserire nel sistema centrale d informazione visti conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008 11. 3 Il Consiglio federale definisce le unità specifiche delle autorità di cui al capoverso 1. 8 RS 142.51. 9 RS 142.20 10 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 11 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 40

III 1 La presente legge è dichiarata urgente conformemente all articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. Sottostà a referendum conformemente all articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 Entra in vigore il 21 dicembre 2009 con effetto fino al 20 dicembre 2011. 41

42