MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 4 agosto 2014, n Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia

Documenti analoghi
D.M. 4 agosto 2014, n (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2014, n. 221)

DECRETO 4 agosto 2014, n. 139

Allegato - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012 n. 252).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Entrano in vigore oggi le modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

Vigente al:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero Della Giustizia Decreto 4 agosto 2014, n. 139

DECRETO 8 marzo 2018, n.37

di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro della Giustizia DI CONCERTO CON. Il Ministro dello Sviluppo Economico

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

Decreto Ministero Giustizia n 209, G.U Notifiche telematiche, regole tecniche.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n (GU n.262 del )

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

In arrivo il rating di legalità per le grandi imprese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con

Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258)

Decreto Ministero Giustizia 18 ottobre 2010 n Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione - Regolamento

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Testo in vigore dal 9 settembre 2014

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150 Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010 Entrata in vigore: 25 settembre 2010

DECRETO 19 luglio 2016, n (GU n.201 del Suppl. Ordinario n. 38)

Vigente al:

MINISTERO DELLA SALUTE

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 85. (GU n.129 del )

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. e con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 2 Novembre 2007, n. 219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2017, n. 141

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

1 di 4 01/09/ :48

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai

A cura di ADR Center. adrcenter.com MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL INTERNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2012, n. 252

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22. (GU n.58 del )

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 18 OTTOBRE 2010 N. 180 Capo I Disposizioni generali

(GU n. 125 del )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 24 ottobre 2001, n. 420

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO SERIE GENERALE. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 settembre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

3. I compensi liquidati comprendono l intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita accessorie alla stessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreto interministeriale del 10 aprile 2014 n Min. Giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2004, N. 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016, n. 260

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

D.M. 3 APRILE 2013, N. 48

Transcript:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 agosto 2014, n. 139 Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (14G00150) (GU n.221 del 23-9-2014) Vigente al: 24-9-2014 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 4 luglio 2014 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta

il seguente regolamento: Art. 1 Disposizione generale 1. Le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti. Art. 2 Modifiche all'articolo 4 1. All'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole: «quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro». Art. 3 Modifiche all'articolo 8 1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita' di mediazione svolta.». Art. 4 Modifiche all'articolo 10 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi

precedenti, entro i tre mesi successivi.». Art. 5 Modifiche all'articolo 11 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, la parola «annualmente» e' sostituita dalle parole «ogni sei mesi». Art. 6 Integrazioni 1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' inserito il seguente: «Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di interesse). - 1. Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi

locali.». Art. 7 Modifiche all'articolo 16 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole «per lo svolgimento del primo incontro»; b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; c) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «l'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo». 2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «di cui all'articolo 5, comma 1,» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2,». Art. 8 Modifiche all'articolo 18 1. All'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata», sono sostituite dalle parole: «10.000,00 euro». Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro il termine

di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la cancellazione della iscrizione. Entro il medesimo termine, pena la cancellazione della iscrizione, devono provvedere alla integrazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, gli organismi di formazione che alla data di entrata in vigore del presente decreto non ne sono gia' in possesso. 2. I mediatori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. 3. La tabella con la specifica degli oneri informativi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, e' allegata al presente regolamento. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2014 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dello sviluppo economico

Guidi Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2490 Allegato ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI O ELIMINATI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 2, COMMA 2, DPCM 14 NOVEMBRE 2012 N. 252). ONERI INTRODOTTI A) Denominazione 1) Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della Giustizia 2) obbligo di monitoraggio statistico B) Riferimento normativa interno 1) Art. 2 dello schema di DM che modifica l'art. 18 del DM 180/2010 2) art. 4 dello schema di DM che modifica l'art. 11 del DM 180/2010 C) Categoria dell'onere 1) comunicazione 2) altro D) cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 1) la norma introduce, in capo all'organismo di mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attivita' di mediazione. La norma fissa anche il termine: non oltre l'ultimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. 2) L'obbligo di monitoraggio statistico in capo al Ministero era gia' previsto dall'articolo 11 del DM 180/2010. La norma dello schema

di DM in esame si limita a modificare l'intervallo temporale - sei mesi invece di un anno - in modo da intensificare l'attivita' di monitoraggio. ONERI ELIMINATI Nulla da rilevare