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CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ART.24, L.R. 29.5.2007, N.2 DIRETTIVE DI ATTUAZIONE ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le presenti Direttive di Attuazione, in seguito solo Direttive, disciplinano l erogazione di contributi in conto capitale a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica ai sensi dell art.24 della L.R. 29.5.2007, n.2 (Legge Finanziaria Regionale 2007) 2. Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 12 gennaio 2001 n.70/2001 della Commissione relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella G.U.U.E. L 10 del 13.12..2001, come modificato dal Regolamento (CE) 25 febbraio 2004 n.364/2004 della Commissione, pubblicato nella GUUE L.63 del 28.2.2004, dal Regolamento (CE) 15 dicembre 2006 n.1857/2006 della Commissione, pubblicato nella G.U.U.E. L.358 del 16.12. 2006, e dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2006 n.1976/2006 della Commissione, pubblicato nella GUUE L.368 del 23.12.2006. 3. Le presenti Direttive non si applicano: a) alle imprese operanti nei settori aventi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE relativi alla concessione di aiuti di Stato; b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla fabbricazione, alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari; c) agli aiuti ad attività connesse all esportazione, cioè agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all attività di esportazione; d) agli aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; e) agli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera; 1

f) alle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla GUUE C244 del 1 ottobre 2004. 2

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI 1. Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive i seguenti soggetti: a) Persone fisiche; b) Condomini di unità abitative e/o di edifici; c) Altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese; d) Piccole e medie imprese (PMI), singole o associate, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede operativa in Sardegna, con esclusione delle imprese operanti nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica. 2. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità: a) l applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria; b) la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; c) la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa.. ART. 3 INTERVENTI AGEVOLABILI 1.Sono oggetto del presente regime d aiuto gli impianti solari fotovoltaici, così come definiti dall art.2 comma 1 lett. a), del Decreto Ministero Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 19.2.2007, rientranti nelle tipologie b2 e b3 del medesimo comma, di potenza nominale da 1 a 20 kw, ubicati nel territorio regionale. ART. 4 SPESE AMMISSIBILI 1.Sono considerate ammissibili ai fini della presente misura, purché sostenute dopo la comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte dell Assessorato dell Industria-Servizio Energia, le spese relative a: a) Fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti; b) Installazione e posa in opera degli impianti; 3

c) Eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all installazione degli impianti; d) Spese per la connessione dell impianto alla rete elettrica; e) Progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti. 2. Le spese di cui alla lett.e) del comma 1 sono ammissibili, nella misura massima del 5% del costo complessivo dell intervento. 3. Limitatamente alle spese ammissibili di cui al comma 1, lettere da a) a e), il valore massimo del costo ammissibile dell investimento, al netto dell IVA, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla seguente formula: C = 6.000 + 4.500/P dove : - C è il costo massimo ammissibile in /kw, - P è la potenza nominale dell impianto in kw. 4. I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e non possono essere distolti dall uso previsto per almeno cinque anni. 5. I costi si intendono al netto dell IVA e di ogni altro onere accessorio. ART. 5 MISURA DEGLI AIUTI E CUMULABILITA 1. L aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20% delle spese ammissibili così come definite al precedente art.4, sostenute per la realizzazione dell impianto fotovoltaico. 2. L aiuto è concesso a condizione che l investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni e che l apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non sia inferiore al 25% dell investimento ammesso. 3. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. conto energia ). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie. ART. 6 PROCEDURA 4

1. L intervento si attua attraverso bando pubblico con procedura valutativa. Le domande di contributo verranno istruite previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità. 5

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. L Assessorato dell Industria - Servizio Energia provvede ad emanare il bando, da pubblicarsi sul BURAS e sul sito internet della Regione, con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti. 2. I soggetti di cui all art.2 presentano domanda di accesso agli aiuti, redatta su apposito modulo, prima dell avvio dei lavori di realizzazione dell impianto, indicando i costi preventivati, inclusi quelli per la connessione dell impianto alla rete elettrica (art.4, Allegato A, Delibera AEEG n.89/07 dell 11.4.2007), e i tempi di avvio e conclusione dei lavori, allegando ogni altro documento o dichiarazione richiesto nel Bando. 3. Le domande dovranno essere spedite, pena l esclusione, con raccomandata A.R. all Assessorato dell Industria- Servizio Energia, viale Trento n.69, 09123 Cagliari. 4. La domanda dovrà essere trasmessa anche via internet, entro le successive 72 ore, compilando l apposito modulo elettronico disponibile sul sito www.regione.sardegna.it. La presentazione su modulo elettronico non è sostitutiva del documento cartaceo. L ordine cronologico di presentazione è dato da data e ora di spedizione della raccomandata. ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL AIUTO 1. L Assessorato dell Industria-Servizio Energia provvede ad effettuare l istruttoria delle istanze pervenute verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di impianto, la completezza della documentazione allegata. 2. Entro 90 giorni dalla chiusura del bando l Assessorato dell Industria, Servizio Energia, provvede all approvazione della graduatoria. Detta graduatoria sarà predisposta sulla base della minor percentuale di agevolazione richiesta, ed in subordine all ordine cronologico di spedizione della domanda. 3. Il provvedimento di concessione provvisoria deve essere emanato entro 30 giorni dall approvazione della graduatoria e deve indicare l ammontare del contributo concedibile ed il termine per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della documentazione finale. 4. La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione provvisoria, unitamente alla documentazione di cui all allegato 4 del citato D.M. 19.2.2007, 6

punti 2, 4 e 5 (scheda tecnica di impianto, certificato di collaudo e dichiarazione sostitutiva) e alla documentazione finale di spesa, consistente in fatture e documenti, in originale o copia autenticata, fiscalmente regolari e debitamente quietanzati. La documentazione finale deve essere corredata da almeno 5 fotografie su supporto informatico volte a dare, attraverso inquadrature, una visione completa dell impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui inserisce e a supportare quanto dichiarato in merito alla tipologia dell impianto di cui la precedente art.3. 5. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione finale, l Assessorato dell Industria- Servizio Energia emana il provvedimento di concessione definitiva e di erogazione del contributo, il cui importo è rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il provvedimento di concessione prevede inoltre i seguenti obblighi per il soggetto beneficiario: a. accettazione di controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione, nonché eventuali ulteriori monitoraggi tecnici ed amministrativi ritenuti necessari dall Assessorato dell Industria; b. obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna. ART. 9 MODIFICHE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 1. Eventuali variazioni ai progetti ammessi a beneficio dovranno essere preventivamente sottoposte all approvazione dell Assessorato dell Industria- Servizio Energia. Le variazioni apportate in carenza di preventiva autorizzazione comportano la revoca del contributo ai sensi del successivo art.10. ART. 10 REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI 1. L accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel Bando o nel provvedimento di concessione, o il venir meno di uno o più requisiti, determinanti ai fini della concessione del contributo, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, determina la revoca del contributo da parte dell Assessorato dell Industria e l avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento. 7

ART.11 COMUNICAZIONE E DURATA DEL REGIME DI AIUTI 1. La Regione comunica le presenti Direttive alla Commissione Europea ai sensi dell art. 9 del Regolamento (CE) n.70/2001 e provvede, altresì, alla trasmissione alla competente Direzione Generale della Commissione Europea della relazione annuale relativa alla applicazione dell aiuto. 2. Il regime di aiuto alle imprese ha validità sino alla data di scadenza del Reg.(CE) 70/2001. ART.12 NORME TRANSITORIE 1. Qualora alla data di approvazione della graduatoria non sia stata ancora pubblicata sulla GUUE la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013, gli adempimenti e i termini di cui all art.8 comma 3, in riferimento ai soli soggetti di cui all art.2, comma 1, lett.d), sono sospesi fino alla suddetta pubblicazione. 2. La sospensione di cui al precedente comma non opera nel caso in cui l impresa richiedente opti per la concessione del contributo in regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. 8