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Disposizione n. 2052/2017 Prot. n. 0039277 del 22/05/2017 BANDO PER N. 7 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI SERVIZI MULTIMEDIALI E DI VIDEO EDITING DEL CENTRO INFOSAPIENZA IL DIRETTORE DEL CENTRO VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 VISTO VISTO VISTO VISTA CONSIDERATO lo Statuto dell ; l art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all assunzione di responsabilità amministrative; il Regolamento per l attività di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008; la Disposizione Direttoriale n. 2947 del 22 giugno 2016 con cui vengono assegnate al Centro InfoSapienza le borse di collaborazione per l anno accademico 2016/2017; il fabbisogno per il supporto ai servizi multimediali e di video editing cui sono destinate le borse di collaborazione studenti DISPONE ART. 1 Per l anno accademico 2016/2017 è indetto un concorso per l attribuzione di n. 7 borse di collaborazione studenti da destinare al supporto del funzionamento dei servizi di multimediali e di video editing del Centro InfoSapienza. T (+39) 06 49910113 F (+39) 06 49910170

ART. 2 Ciascuna collaborazione comporterà un attività di 150 ore complessive, da ripartirsi secondo le esigenze dell Amministrazione, in moduli di norma non superiori a 4 ore per giorno e da completarsi entro l anno accademico a cui si riferisce l affidamento della collaborazione. I servizi richiesti ai borsisti, nell ambito del funzionamento della predetta struttura sono: supporto ai servizi multimediali e di video editing. I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento dei servizi erogati dal Centro. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico o amministrativo; dovendo peraltro svolgere detti compiti con coordinamento del personale strutturato. ART. 3 Il compenso per l attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall imposta sul reddito delle persone fisiche. ART. 4 Sono ammessi a partecipare esclusivamente gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio: - Arti e scienze dello spettacolo (L); - Comunicazione, tecnologie e culture digitali (L); - Design, comunicazione visiva e multimediale (LM); - Media, comunicazione digitale e giornalismo (LM); - Teatro, cinema, danza e arti digitali (LM); A tutti i partecipanti è richiesto, al momento della convalida della domanda, di aver già superato almeno un esame in: L-ART/06 Lingua inglese. Sono richieste, inoltre, competenze informatiche per il video editing (Avid, Premiere, Final Cut) e competenze di espressione in lingua inglese. Le competenze succitate verranno accertate dalla commissione con apposita prova orale. Il mancato superamento della prova orale preclude l ottenimento della borsa di collaborazione. Sono, inoltre, requisiti generali di ammissione per gli studenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04) a) regolare iscrizione all anno accademico di riferimento dal secondo anno in corso al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi; b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell anno accademico precedente. Per quanto riguarda l esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l arco dell intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99) a) regolare iscrizione all anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi; b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell anno accademico precedente. Per quanto riguarda l esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti

durante l arco dell intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04) a) regolare immatricolazione all anno accademico di riferimento; b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami sostenuti nel primo anno del corso di laurea magistrale e di quelli riconosciuti per l ammissione al corso di laurea magistrale stesso, così come indicati nell ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04) a) regolare iscrizione all anno accademico di riferimento dal secondo anno in corso al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi; b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell anno accademico precedente. Per quanto riguarda l esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l arco dell intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Nel

formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04) a) regolare iscrizione all anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi; b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell anno accademico precedente. Per quanto riguarda l esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi. In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto. Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l arco dell intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). ART. 5 Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità: a) studenti che abbiano già conseguito la laurea specialistica, magistrale o di Vecchio Ordinamento; b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto; c) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel Manifesto degli Studi per l a.a. 2016/2017 per il pagamento della prima rata d iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o II rata dell anno accademico 2016/2017 in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa;

d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel Manifesto degli Studi per l a.a. 2016/2017; e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per l a.a. 2016/2017, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano; f) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi; g) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l attribuzione di borse di collaborazione per l a.a. 2016/2017; h) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per l a.a. 2016/2017 e che abbiano già iniziato la relativa attività. ART. 6 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Centro, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web: http://borsecoll.uniroma1.it dal 22 MAGGIO AL 21 GIUGNO 2017. Esclusivamente nel giorno 21 GIUGNO 2017 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda, pena esclusione dal concorso, presso il Centro InfoSapienza, sito nel quartiere San Lorenzo Via dei Piceni (angolo via dei Reti), 1 piano. La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000: il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail; la residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni; il codice fiscale; eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l indicazione dei crediti annui concordati con l Università; gli esami superati con la relativa votazione in 30 esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda; di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l a.a. 2016/2017 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal Manifesto degli Studi per l a.a.

2016/2017; l'indicatore della situazione economica equivalente per l'a.a. 2016/2017; di non avere presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2016/2017; di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2016/2017 ed aver già iniziato la relativa attività. ART. 7 Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all art.1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di una graduatoria di merito formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore del Centro e composta da cinque membri di cui almeno un rappresentante degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell. ART. 8 La Commissione, di cui all art. 8 del presente bando di concorso, nel formulare la graduatoria di merito prenderà in considerazione, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato le capacità di cui agli articoli 1 e 4 del presente bando di concorso e tenendo conto delle incompatibilità indicate nell art. 5 del bando stesso. I vincitori, quindi, saranno individuati prendendo in esame il merito posseduto ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) più basso, a parità di I.S.E.E. saranno preferiti i candidati più giovani d età anagrafica. Il merito è calcolato sommando: la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula: V N i i = 1 medio = N C V i = 1 C i i Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V i è il voto conseguito nell i-esimo esame, C i sono i crediti assegnati all i-esimo esame. Per esempio, se uno studente

ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a: 5 28 + 3 20 V medio = = 25 5 + 3 Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato ottenuto sarà moltiplicato per 30; Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami sostenuti nel primo anno del corso di laurea magistrale e di quelli riconosciuti per l ammissione al corso di laurea magistrale stesso, così come indicati nell ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatorie solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso. In tal caso nel formulare le graduatorie sarà, comunque, data priorità agli studenti che abbiano concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui da acquisire. ART. 9 La graduatoria provvisoria verrà resa pubblica il 22 GIUGNO 2017 mediante pubblicazione nel sito dell Università all indirizzo: http:///didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione Con contestuale avviso, pubblicato nella stessa pagina web, verranno convocati i candidati idonei per il sostenimento della prova orale sugli argomenti indicati nell art. 4 del presente bando. In seguito al superamento della prova orale verrà resa pubblica la graduatoria definitiva sempre all indirizzo http:///didattica/borse-distudio/borse-di-collaborazione. ART. 10 Il giorno 26 GIUGNO 2017 i vincitori del concorso dovranno presentarsi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso il Centro InfoSapienza, sito nel quartiere San Lorenzo Via dei Piceni (angolo via dei Reti), 1 piano - per la sottoscrizione degli atti di affidamento.

ART. 11 Il compenso, quale determinato nell art. 3 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall art. 13 della soprarichiamata Legge n. 390/91 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l attività di collaborazione studenti. Roma, 22/05/2017 Raffaela Iovane Direttrice