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Transcript:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 18 luglio 2016 Modifica al decreto 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta denominata «Secche della Meloria». (16A05883) (GU n.187 del 11-8-2016) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, di istituzione

dell'area marina protetta denominata «Secche della Meloria»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 217 di approvazione del regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Secche della Meloria»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 21 ottobre 2009, che affida provvisoriamente la gestione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» all'ente Parco Regionale del «Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli»; Visto il decreto del 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria» con il quale il Ministero agli articoli 2 e 3 rettifica il parziale mero errore materiale relativo alle coordinate di perimetrazione e di zonazione dell'amp, risalente alla fase di pubblicazione del decreto istitutivo e del decreto di approvazione del regolamento di disciplina; Vista la nota del 5 agosto 2014 protocollo n. 7599 con la quale l'ente gestore richiede la rettifica della supposta errata indicazione delle coordinate geografiche di perimetrazione e zonazione dell'amp riportate nel decreto del 18 aprile 2014 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione; Confermata la correttezza delle coordinate riportate nel decreto di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, corrispondenti agli accordi formalmente intercorsi all'epoca del procedimento istitutivo e come tali riportate negli atti sottoposti al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonche' alla registrazione della Corte dei conti; Vista la nota del 3 novembre 2014 protocollo n. 22251 con la quale il Ministero, prendendo atto che le scelte gestionali operate dall'ente gestore ed assunte nel regolamento di esecuzione e organizzazione approvato sono state basate su una perimetrazione e una zonazione dell'area marina protetta errata, richiede all'ente gestore di verificare la loro congruita' e se del caso, previo parere della Commissione di riserva, di inoltrare una proposta di rimodulazione del detto regolamento, tenendo conto che, in ogni caso, dovra' avere carattere parziale e limitato alle sole discipline maggiormente incise dalla perimetrazione e zonazione corretta; Vista la delibera della giunta regionale n. 1223 del 15 dicembre 2015 riguardante l'approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione); Vista la proposta di modifica al regolamento di esecuzione e organizzazione inoltrata dall'ente gestore con nota protocollo n. 3903 del 18 aprile 2016; Visto il parere positivo sulla proposta di modifica del succitato regolamento espresso dalla Commissione di riserva nella seduta dell'11 marzo 2016, trasmesso con nota protocollo n. 5926 del 20 giugno 2016; Vista l'istruttoria tecnica svolta congiuntamente con lo stesso ente gestore nella riunione del 1 giugno 2016 e attraverso successive interlocuzioni; Ritenuto di procedere all'approvazione delle modifiche del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Secche della Meloria», approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 aprile 2014; Decreta: Art. 1 Modificazioni all'art. 7 del decreto ministeriale del 18 aprile

All'art. 7: dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. All'interno della sottozona B2 e' individuata una sottozona B3 con le seguenti coordinate: =================================== 43 32' 010 12' X 58.9" N 59.69" E +=======+===========+=============+ 43 32' 010 13' 30" Y 59" N E +-------+-----------+-------------+ 43 32' 010 12' 30" Z 42"N E +-------+-----------+-------------+ 43 32' 010 13' W 41.9" N 59.68" E +-------+-----------+-------------+». Art. 2 Modificazioni all'art. 13 del decreto ministeriale del 18 aprile All'art. 13: al comma 1: dopo le parole «zona A» sono inserite le seguenti parole «e nella sottozona B2»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Nella sottozona B3 sono consentite le immersioni subacquee unicamente per attivita' istituzionali promosse dall'ente gestore.». Art. 3 Modificazioni all'art. 14 del decreto ministeriale del 18 aprile All'art. 14: al comma 1: dopo le parole «zona A» sono inserite le seguenti parole «e nella sottozona B2»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Nella sottozona B3 sono consentite le visite guidate subacquee solo previa espressa autorizzazione dell'ente gestore e con le prescrizioni dettate dallo stesso al momento dell'autorizzazione.». Art. 4 Modificazioni all'art. 15 del decreto ministeriale del 18 aprile All'art. 15: al comma 4: le parole «Nella zona B» sono sostituite «Nelle sottozone B1 e B2»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nella sottozona B3 e' consentita la navigazione, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai non residenti e, in sede di prima applicazione, a seguito di un adeguato monitoraggio delle attivita' di cui al comma 7-bis, senza autorizzazione ai residenti nei comuni di Livorno e Pisa, alle unita' del precedente comma 4 lettere a), b) e c).»; al comma 5: le parole «al precedente comma» sono sostituite con «al comma 4»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «7-bis. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio

delle attivita' diportistiche nelle diverse zone e stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, limiti e prescrizioni per fruizione dell'area marina protetta.»; al comma 8: le parole: «in zona B» sono sostituite dalle seguenti parole «nelle sottozone B1 e B2 e per i non residenti nei comuni di Pisa e Livorno anche nella sottozona B3». Art. 5 Modificazioni all'art. 16 del decreto ministeriale del 18 aprile All'art. 16: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle sottozone B1 e B2 e, per i non residenti nei comuni di Livorno e Pisa, anche nella sottozona B3, e' consentito l'ormeggio, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai natanti e alle imbarcazioni in linea con almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati nell'art. 15, in zone individuate dall'ente gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. In sede di prima applicazione, a seguito di un adeguato monitoraggio delle attivita' di cui al comma 9, nella sottozona B3 e' consentito l'ormeggio ai residenti nei comuni di Livorno e Pisa senza autorizzazione.»; al comma 5: lettera a.: dopo la parola «autorespiratore» sono inserite le parole «e la balneazione»; la lettera c. e' soppressa; dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: «8-bis. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di ormeggio nelle diverse zone e stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, limiti e prescrizioni per fruizione dell'area marina protetta.». Art. 6 Modificazioni all'art. 22 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014: All'art. 22: al comma 1: dopo le parole «ripopolamento attivo» sono inserire le seguenti parole «e il prelievo dei seguenti individui a qualsiasi stadio di sviluppo: a. Patella (Patella ferruginea); b. Dattero (Litophnaga litophaga); c. Corallo rosso (Corallium rubrum); d. Riccio diadema (Centrostephanus logispinus); e. Magnosa (Scyllarides latus); f. Nacchera (Pinna nobilis).»; al comma 4: le parole «Nella sottozona B1 e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il» sono sostituite dalle seguenti parole «Nelle sottozone B1 e B3 non sono consentite le attivita' di pesca professionale ad esclusione, previa autorizzazione dell'ente gestore, del». Art. 7 Modificazioni all'art. 23 del decreto ministeriale del 18 aprile All'art. 23: al comma 1: dopo le parole «Nella zona A» sono inserite le seguenti parole «e nella sottozona B1». Art. 8 Modificazioni all'art. 24 del decreto ministeriale del 18 aprile

All'art. 24: al comma 2: dopo la lettera m: sono inserite le seguenti specie: «n. Corallo rosso (Corallium rubrum) o. Riccio diadema (Centrostephanus logispinus)»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. In sede di prima applicazione, nella sottozona B3 a seguito di un adeguato monitoraggio delle attivita', effettuato dal soggetto gestore di cui al comma 9, possono essere autorizzate a svolgere attivita' di pesca ricreativa i residenti nei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti con i seguenti attrezzi e modalita': a. da unita' navale per un numero massimo di 3 pescatori ricreativi; b. da unita' navale, con una canna con o senza mulinello (bolentino) con un numero massimo di 2 ami; c. da unita' navale con un numero massimo di 1 lenza da traina di superficie; d. un quantitativo massimo di cattura cumulativo giornaliero di 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore; e. non e' consentita la pesca alla traina di profondita', con affondatore, con lenze di tipo "monel", piombo guardiano, la tecnica del "vertical jigging" e similari; f. non e' consentito l'utilizzo di palangari, filaccioni e nasse; g. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone, non di origine mediterranea (verme coreano, giapponese e similari).»; al comma 9: dopo la parola «effettua» e' inserita la parola «annualmente»; dopo la parola «provvedimenti» sono inserite le parole «sentita la Commissione di riserva». Art. 9 Modificazioni all'art. 30 del decreto ministeriale del 18 aprile All'art. 30: al comma 5: dopo la parola «base» sostituire le parole «giornaliera, settimanale, mensile e annuale» con le seguenti parole «settimanale e annuale per i non residenti e su base annuale per i residenti.»; al comma 7: dopo la parola «base» sostituire la seguente frase «giornaliera, settimanale, mensile e annuale in funzione al periodo dell'armamento e alle caratteristiche dell'unita' navale; A tal fine, per i residenti e proprietari di abitazioni nei comuni di Livorno, Collesalvetti e per i fruitori abituali, l'ente gestore puo' richiedere un corrispettivo forfettario mensile o annuale e rilasciare un apposito contrassegno autorizzatorio denominato "tessera di ingresso del diportista"» con la seguente frase «settimanale e annuale per le unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base annuale per le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti.»; al comma 8: dopo la parola «base» sostituire le parole «giornaliera, settimanale, mensile e annuale» con le seguenti parole «settimanale e annuale per le unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base annuale per le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti»; al comma 9: le parole «settimanale, mensile e annuale» sono sostituite con le seguenti parole «base settimanale e annuale per le unita' navali di proprieta' dei non residenti e su base annuale per le unita' navali di proprieta' dei residenti dei comuni di Livorno, Pisa e Collesalvetti.»; al comma 13: le parole «ricreativa nella zone B e C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.» sono sostituite dalle seguenti parole «nelle sottozone B2, B3 e nella zona C e' disposto su base annuale.».

Art. 10 Sono fatte salve tutte le previsioni del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, pubblicato con decreto ministeriale del 18 aprile 2014, non oggetto del presente decreto di modifica. Roma, 18 luglio 2016 Il Ministro: Galletti