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Transcript:

DELIBERAZIONE 12 OTTOBRE 2017 686/2017/R/EEL APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA COMUNE DI MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DELLE REGIONI DI CALCOLO DELLA CAPACITÀ, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE ALL INTERNO DELL ENERGY REGULATORY FORUM L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 12 ottobre 2017 VISTI: la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; il regolamento (CE) 713/2009 (di seguito: regolamento 713/2009) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell energia (di seguito: ACER o Agenzia); il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM); il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA); la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016); il documento dell Energy Regulators Forum (di seguito: ERF), recante ERF Rules of Procedure del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali i termini e condizioni o le metodologie, secondo quanto previsto dall articolo 9 del regolamento CACM; il documento recante All TSOs proposal for Capacity Calculation Regions (CCRs) in accordance with Article 15(1) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management del 29 ottobre 2015 (di seguito: Proposta di CCR) 1

inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 9 novembre 2015, prot. Autorità 34480 del 17 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 17 novembre 2015); la comunicazione ERF dell 11 maggio 2016 alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 30264 del 19 settembre 2017 (di seguito: comunicazione 11 maggio 2016); la lettera del Presidente di ERF inviata ad ACER il 17 maggio 2016, prot. Autorità 30583 del 20 settembre 2017 (di seguito: lettera 17 maggio 2016); il documento recante All TSOs Proposal for Amendment in accordance with Article 9(13) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management on the Determination of Capacity Calculation Regions del 30 giugno 2017 (di seguito: Proposta di modifica di CCR) inviato da Terna in data 7 luglio 2017, prot. Autorità 23220 del 7 luglio 2017 (di seguito: comunicazione 7 luglio 2017); la comunicazione ERF del 20 settembre 2017 alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 32446 del 5 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione 20 settembre 2017); il documento ERF recante Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators Forum on the all TSOs Proposal for Amendment in accordance with Article 9(13) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management on the Determination of Capacity Calculation Regions (30 June 2017) del 18 settembre 2017, allegato alla comunicazione 20 settembre 2017; la lettera del Presidente di ERF del 22 settembre 2017 (protocollo Autorità 32516 del 5 ottobre 2017) con cui si comunica la decisione espressa all unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare la Proposta di modifica di CCR e si inoltra il documento approvazione della medesima proposta di modifica di CCR (di seguito: lettera 22 settembre 2017). CONSIDERATO CHE: l articolo 15(1) del regolamento CACM prevede che entro tre mesi dall entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i TSO elaborino una proposta comune relativa alle regioni per il calcolo della capacità (di seguito: capacity calculation regions, CCR), soggetta a consultazione; l articolo 9(6) lettera b) del regolamento CACM prevede che la Proposta di CCR sia sottoposta all approvazione di tutte le Autorità di regolazione, secondo quanto previsto dall articolo 9(10); l articolo 9(10) del regolamento CACM, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell ultima autorità di regolazione interessata; 2

l articolo 9(11) del regolamento CACM prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all articolo 9(10), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all articolo 8(1) del regolamento 713/2009; la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l approvazione delle proposte ai sensi dell articolo 9(6) del regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all unanimità all interno dell ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF Rules of Procedure; la Proposta di CCR è stata trasmessa da Terna all Autorità con comunicazione 17 novembre 2015; nella riunione di ERF del 26 aprile 2016 la Proposta di CCR è stata presentata e discussa dalle Autorità di regolazione europee; con la comunicazione 11 maggio 2016, il segretariato ERF ha reso noto alle Autorità di regolazione l esito della votazione elettronica sulla Proposta di CCR ed in particolare la mancanza di unanimità per l approvazione della medesima; conseguentemente, il Presidente di ERF, con lettera datata 17 maggio 2016, ha informato dell esito della votazione ACER e inoltrato all Agenzia il documento Proposta di CCR per i seguiti di competenza, ai sensi dell articolo 9(11) del regolamento CACM; con la decisione ACER 06-2016, l Agenzia ha approvato la Proposta di CCR prevedendo, in particolare, la fusione delle CCR del centro ovest (CWE) e centro est (CEE) Europa in un unica CCR (cd. CORE CCR) come risultante dall Allegato 1 alla decisione medesima. CONSIDERATO CHE: le CCR definite nell Allegato 1 alla decisione ACER 06-2016 sono relative ai confini tra le zone d offerta esistenti al momento della sua approvazione nonché alle interconnessioni in costruzione o che sono previste entrare in esercizio prima del 2018 e che verrebbero a generare nuovi confini tra zone d offerta; l interconnessione tra Belgio e Gran Bretagna (denominata NEMO Link), la cui entrata in esercizio è prevista dopo il 2018, non è attualmente attribuita a nessuna CCR; è opinione di tutti i TSO europei che un attribuzione rapida del nuovo confine tra zone d offerta (tra Belgio e Gran Bretagna) ad una CCR esistente sarebbe funzionale ad un efficiente sviluppo e implementazione di termini e condizioni o metodologie a livello regionale ai sensi del regolamento CACM e del regolamento FCA; ai sensi della decisione ACER 06-2016, i confini tra zone d offerta Olanda Gran Bretagna e Francia Gran Bretagna sono attribuiti alla CCR Channel; 3

l interconnessione tra Belgio e Gran Bretagna identificherà un nuovo confine tra zone d offerta i cui flussi interagiranno direttamente con i sistemi elettrici di Francia, Gran Bretagna ed Olanda e, conseguentemente, tutti i TSO ritengo opportuno attribuire il nuovo confine tra zone d offerta alla CCR Channel; con la comunicazione 7 luglio 2017, Terna ha sottoposto all Autorità per approvazione la Proposta di modifica di CCR nei termini indicati al precedente punto; in particolare, ai sensi del Titolo II della Proposta, l inclusione del NEMO Link all interno della CCR Channel avverrà solo successivamente al rilascio della certificazione di TSO a Nemo Link Limited dalle competenti istituzioni; nella riunione di ERF del 18 settembre 2017 la Proposta di modifica di CCR è stata presentata e discussa dalle Autorità di regolazione europee; in particolare, l ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare la Proposta di modifica di CCR e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell articolo 9(11) del regolamento CACM; il Presidente di ERF, con lettera 22 settembre 2017, ha informato dell esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSO-E e inoltrato loro il documento di approvazione della Proposta di modifica di CCR; la data di ricevimento del documento Proposta di modifica di CCR da parte dell ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 17 luglio 2017; il termine di sei mesi previsto dall articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale adottare una decisione concernente i termini e le condizioni o le metodologie, risulta pertanto essere il 17 gennaio 2018. RITENUTO CHE: sia opportuno approvare, ai sensi dell articolo 9(10) del regolamento CACM, entro il 17 gennaio 2018, il documento Proposta di modifica di CCR, conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione ERF 20 settembre 2017 DELIBERA 1. di approvare il documento Proposta di modifica di CCR, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. che Terna pubblichi, sul proprio sito internet, la Proposta di modifica di CCR, ai sensi dell articolo 9(14) del Regolamento (UE) 2015/1222; 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e ad ACER; 4

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. 12 ottobre 2017 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 5