STATUTO ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ IMPEGNO

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STATUTO ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ IMPEGNO TITOLO I Denominazione, sede e durata Art. 1 E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, una Associazione non riconosciuta che assume la denominazione SOLIDARIETÀ IMPEGNO con sede in Bazzano (BO), attualmente in Via Carnevali, 19. Il trasferimento della sede legale all interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell Associazione è a tempo indeterminato e, per tale motivo, potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell Assemblea straordinaria degli associati. TITOLO II Scopi e finalità dell Associazione Art. 2 Solidarietà Impegno ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati. Essa opera senza finalità di lucro al fine di divulgare e promuovere una sensibilità attenta allo sviluppo di nuovi stili di vita sostenibili e in particolare: 1. informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi poveri del mondo, un rapporto che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e il rispetto dei tempi e modi di sviluppo di questi; 2. promuovere azioni sociali ed economiche che tendano a salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali e umani di queste popolazioni nonché ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto fra Paesi ricchi e Paesi poveri; 3. far crescere, sia a livello locale che internazionale, una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo e il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, quali: 1

- la conoscenza e la diffusione di prodotti alimentari ed artigianali provenienti dai Paesi poveri che rispondano ai seguenti requisiti: rispetto della salute e dell'ambiente; garanzia che questi vengano prodotti senza lo sfruttamento dei lavoratori - produttori; - la stampa e la divulgazione di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione; - l'organizzazione di incontri, conferenze, seminari, dibattiti, proiezioni, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni; - la diffusione di prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime o comunque ottenuti con processi biologici e tutto il materiale informativo e didattico riguardante; - la partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace; - la cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell' associazione; - il servizio ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge. TITOLO III I Soci Art. 3 Possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutte le persone fisiche, giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che, condividendo le finalità della Associazione, si impegnano a realizzarle. L adesione dell Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi. Art. 4 Chi intenda far parte dell'associazione dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell Associazione. Possono fare domanda di ammissione a socio anche i minorenni che abbiano compiuto almeno 14 anni. In tal caso la stessa dovrà essere controfirmata dall esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne. Art. 5 La qualifica di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; - a usufruire di strutture, beni ed attrezzature di proprietà dell associazione compatibilmente con l interesse generale della stessa e dietro consenso del Consiglio Direttivo: - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolar modo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto ed eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 2

- se maggiorenni, ad accedere alle cariche sociali; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. - a essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell Associazione. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell Associazione. In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Art. 6 Tutti i soci sono tenuti: - ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell Associazione; - a mantenere sempre un comportamento corretto verso l Associazione e verso gli altri soci; - a versare la quota associativa nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo. Tale quota dovrò essere determinata annualmente per l anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Perdita della qualifica di socio Art. 7 La qualità di socio viene meno per: a) recesso; b) esclusione; c) mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito; d) causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. Art. 8 Il diritto di recesso da parte dell associato dovrà essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto immediato. L esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che: a) abbia compiuto atti disonorevoli; b) abbia mancato ai doveri sociali; c) abbia tenuto comportamenti costituenti violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell Associazione o comunque in contrasto con gli scopi e le finalità istituzionali dell Associazione; d) abbia infine danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale, nonché il prestigio ed il buon nome dell'associazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall Assemblea ordinaria nella prima convocazione utile. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio 3

interessato, si procederà, in contraddittorio con l interessato, ad una disamina degli addebiti. L esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci. Art. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. TITOLO IV Risorse economiche Esercizio Sociale Art. 10 L Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote e contributi degli associati; b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, della Comunità Europea o di Organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; d) donazioni e lasciti testamentari; e) entrate da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi anche derivanti dall esercizio di attività commerciali, artigianali o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, oppure da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; f) ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari; g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell Associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L Associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 4

Art. 11 L esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario nonché l inventario dei beni che dovranno essere tenuti a disposizione dell Associazione. Entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla chiusura del rendiconto l Assemblea deve essere convocata per l approvazione del rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo. TITOLO V Organi dell Associazione Art. 12 Sono organi obbligatori dell Associazione: 1. l Assemblea dei Soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente; I membri degli organi direttivi ed i collaboratori svolgono le loro funzioni a titolo volontario e gratuito. Potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. L Assemblea dei Soci Art. 13 L Assemblea, massimo organo deliberativo dell Associazione, è composta da tutti i soci maggiori di età e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e partecipano all Assemblea mediante il loro legale rappresentate ovvero un suo delegato, anche permanente. L Assemblea è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all anno per l approvazione del rendiconto economico e finanziario; è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall Assemblea stessa e viene convocata con un preavviso minimo di quindici giorni mediante avviso scritto affisso nella bacheca dell Associazione ovvero spedito tramite posta, fax o e-mail. La convocazione dell Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L avviso di convocazione dell Assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno un giorno. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, ma ogni socio non potrà avere più di una delega. Le decisioni avvengono con voto palese, salvo la richiesta proveniente da almeno un quinto dell Assemblea rivolta a chiedere il voto segreto. Le deliberazioni Assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto a cura di un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente dell Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell Assemblea, può essere consultato da tutti i soci. 5

Art. 14 L Assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed in particolare: - nomina il Consiglio Direttivo, i cui componenti possono autocandidarsi o essere proposti dall Assemblea; - determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo di volta in volta in occasione della nomina tenendo conto delle esigenze emergenti; - approva il rendiconto economico-finanziario delle attività annuali; - programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito; - approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo; - ratifica l esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo; - ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimessi durante il mandato; - verifica le attività del Consiglio Direttivo, che può sciogliere qualora lo stesso violi gravemente i principi fissati dal presente Statuto; - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Art. 15 L Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell Associazione. Essa è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, tranne per il caso di scioglimento dell Associazione, delibera per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L Assemblea che delibera lo scioglimento dell Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri. Il Consiglio Direttivo Art. 16 Il Consiglio è composto, a scelta dell Assemblea, da un numero minimo di cinque a un numero massimo di tredici membri eletti dall Assemblea tra i propri componenti. I componenti durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. 6

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti. Delle sedute e relative deliberazioni viene redatto apposito verbale a cura di un Segretario scelto di volta in volta fra i componenti del Consiglio Direttivo. Lo stesso verbale controfirmato dal Segretario e dal Presidente, rimane depositato presso l Associazione nell apposito libro dei verbali. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: - gestire l Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario; - proporre all Assemblea per l approvazione eventuali Regolamenti interni; - eleggere al suo interno, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente; - nominare l eventuale Tesoriere; - deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all Associazione; - determinare la quota associativa annuale; - costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività promosse dall Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi anche di persone esterne al Consiglio Direttivo; - deliberare sulle esclusione dei soci salvo ratifica da parte dell Assemblea. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell Associazione. Art. 17 Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Consiglio Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica dell Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla sua naturale scadenza. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve essere convocata entro venti giorni affinché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Presidente Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età. 7

Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso d'impedimento o di assenza temporanea, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente. Il Tesoriere Art. 19 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo nomini il Tesoriere, lo stesso dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se tra i membri del Consiglio Direttivo non ci sono consiglieri idonei a ricoprire tale incarico, il Consiglio stesso provvederà a nominare una persona giudicata moralmente e tecnicamente adeguata. La persona nominata, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, può parteciparvi, ma senza diritto di voto. Al Tesoriere spetta la gestione della cassa e la tenuta della contabilità dell Associazione nonché la predisposizione dal punto di vista tecnico del rendiconto economico-finanziario. Scioglimento dell Associazione Art. 20 Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L Assemblea, all atto dello scioglimento, dell Associazione, delibererà, sentito l organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione di eventuale residuo dell Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Clausola compromissoria e invio alle leggi Art. 21 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra soci o tra questi e qualsiasi organo dell Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di tale accordo entro 30 giorni, la nomina dell arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. Art. 22 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. 8