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Università degli Studi MESSINA

IL DIRETTORE GENERALE

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Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 17/07/2019

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PREMESSO CHE: E PREMESSO INOLTRE CHE:

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IL DIRETTORE GENERALE

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E PREMESSO INOLTRE CHE:

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Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 12/12/2018

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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 1207 del 20-9-2017 O G G E T T O Convenzione con l'università degli Studi di Trieste - Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. Proponente: VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 1311 1

Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce: L Università degli Studi di Trieste Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso la struttura assistenziale al di fuori della rete formativa, UOC di Nefrologia dell Ospedale di Vicenza, a favore del dr. Andrea Breglia medico specializzando della Scuola in parola. La formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE. Nella materia è successivamente intervenuto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i., prevedendo all art. 6 prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere, in attuazione del protocollo d intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica. La disciplina sopra richiamata prevede che ai Rettori delle Università sia consentito la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. La Regione del Veneto, in attuazione della Legge regionale n. 9/2013 ed in ragione della esclusiva competenza in materia di fabbisogno di medici specialisti da formare, con D.G.R. n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato A punto P) ha stabilito che l instaurazione di rapporti convenzionali con Atenei di altre Regioni finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, sia soggetta al rilascio di preventivo nulla osta regionale dell Area Sanità e Sociale. In relazione a quanto sopra, trattandosi di convenzione con Ateneo di altra Regione, questa Azienda con nota prot. n. 80495 del 25.08.2017 ha chiesto ai competenti Uffici regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione richiesta. Preso atto che, con nota prot. n. 361266 del 28.08.2017, il Direttore Generale dell Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha espresso nulla osta alla stipula della convenzione con l Università degli Studi di Trieste, si propone l approvazione della convenzione medesima nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra 2

IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare la convenzione con l Università degli Studi di Trieste Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l attuazione della presente deliberazione; 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell Azienda; 4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Tiziano Zenere) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 21-9-2017 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 21-9-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI 4

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche; VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell Università degli Studi di Trieste; VISTA la deliberazione del 19.04.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 30.04.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione; VISTA la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione di Medicina Interna in data 27 luglio 2017 e del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, in data 13 luglio 2017, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione TUTTO CIÒ PREMESSO TRA L Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata Università C.F. 80013890324, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 09.10.1955, e domiciliato per la sua carica presso l Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Trieste E L Azienda ULSS 8 Berica, di seguito denominata AZIENDA, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi n.37 CAP 36100, C.F e P.IVA 02441500242, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Pavesi, nato a Verona (VR) il 10.07.1961. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 - Premesse Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Art. 2 - Tirocinante L AZIENDA si impegna ad accogliere presso le propria Struttura (U.O. di Nefrologia), per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica per la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, il dott. Breglia Andrea, nato a Pisticci (MT) il 15.12.1987, residente a Montalbano Ionico (MT) 75023, via Taranto, 7, CF BRGNDR87T15G712W (d ora in poi denominato tirocinante ). Art. 3 Durata tirocinio L attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 04.09.2017 al 30.04.2018. Art. 4 Luoghi e tempi di tirocinio L AZIENDA mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura (U.O. di Nefrologia), con orario di accesso dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Art. 5 Obiettivi e modalità del tirocinio Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: acquisizione di esperienza in ambito clinico e di ricerca inerente la nefrologia, e con particolare attenzione alla nefrologia critica, lavoro alla stesura di una tesi sulle alterazioni acute della funzione renale in corso di sepsi. Art. 6 Natura giuridica del rapporto di tirocinio Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 1 5

La frequenza del tirocinante è finalizzata all addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante. Art. 7 Tutor L attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Prof. Ronco Claudio, indicato come tutor dall AZIENDA. Art. 8 Accertamento frequenza L accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell AZIENDA è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Art. 9 Monitoraggio e verifica dell attività di tirocinio Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Gianni Biolo, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività. Art. 10 Tutela assicurativa L AZIENDA provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Art. 11 - Sicurezza Preso atto che, ai sensi dell art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori, Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: a) l Università è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definita dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell attestazione finale; b) sull Azienda ricadono gli obblighi di cui all art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) l Azienda è inoltre responsabile della formazione specifica sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, così come definita dall Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata. Art. 12 Mensa e uniformi di servizio L AZIENDA garantisce agli specializzandi che svolgono attività pratica nell ambito della presente convenzione l accesso alla mensa, alle condizioni previste per tale figura diverse da quelle del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio. Art. 13 Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l attività di formazione presso l AZIENDA il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Art. 14 Norme finali Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste. 2 6

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell Università degli Studi di Trieste. Art. 15 Modalità di stipula La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 16 Imposta di bollo e di registro L imposta di bollo è dovuta ai sensi dell art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale. L imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell AZIENDA, che fornirà all Università l attestazione dell avvenuto assolvimento. L imposta di registro è dovuta in caso d uso ai sensi dell art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Letto, approvato e sottoscritto. Per l Università degli Studi di Trieste Il Rettore Prof. Maurizio Fermeglia Per l Azienda Ulss 8 Berica Il Direttore Generale Giovanni Pavesi Trieste, Luogo e data 3 7