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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Prot. n. 22873/C2abc Ancona, 30 dicembre 2010 Allegati: n. 2 URGENTE Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione LORO SEDI e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici IV V VI VII (Ambiti territoriali della regione) LORO SEDI Alle Segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola e dell area V della dirigenza LORO SEDI OGGETTO: D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative. Si trasmettono la Circolare Ministeriale n. 100 del 29 dicembre 2010 e il Decreto Ministeriale n. 99 del 28 dicembre 2010, peraltro reperibili sulla rete INTRANET e sul sito web del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni operative per l applicazione, nei confronti del personale docente, educativo e A.T.A., della Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, reg. 1, foglio 59), che detta i criteri per l applicazione dei commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008. La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell area V della dirigenza e, in particolare, dall art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni. Per i Dirigenti Scolastici che compiono il 65 anno di età nell arco temporale 1 settembre 2010 31 agosto 2011 (i nati tra il 1 settembre 1945 ed il 31 agosto 1946) la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente con effetto dal 1 settembre 2011 e sarà comunicata da questa Direzione Generale. È fatta eccezione per i Dirigenti nei cui confronti sarà valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni, secondo i criteri contenuti nella Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 sopra richiamata. via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it sito WEB http://www.marche.istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell art. 12, primo comma, del C.C.N.L. 15 luglio 2010 l istanza di permanenza in servizio oltre il 65 anno di età deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65 anno di e- tà. Pertanto, nella fattispecie sopra considerata (i nati tra il 1 settembre 1945 ed il 31 a- gosto 1946), il termine ultimo (perentorio) per la presentazione di detta domanda è il 31 dicembre 2010 (dovrà pervenire entro tale data anche a mezzo fax, al numero 0712295487). La domanda medesima non deve essere ripetuta qualora già presentata. Parimenti, avrà luogo la risoluzione automatica del rapporto di lavoro a decorrere dal 1 settembre 2011 nei confronti di coloro che sono stati autorizzati a permanere in servizio oltre il 65 anno di età, fino al 31 agosto 2011. Per quanto riguarda, invece, i Dirigenti Scolastici trattenuti in servizio fino al 31 agosto 2012, ma che intendono essere collocati a riposo dal 1 settembre 2011, rinunciando al beneficio dell ulteriore permanenza, sono tenuti a presentare domanda di cessazione entro il 28 febbraio 2011. Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento. p.il DIRETTORE GENERALE Michele Calascibetta IL DIRIGENTE f.to Andrea Ferri MAR/cessazioni servizio_2011 via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it sito WEB http://www.marche.istruzione.it

Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico C.M. n. 100 Roma, 29 dicembre 2010 Prot. n. AOODGPER. 11273 Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI Ai DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO All Intendenza Scolastica per a Scuola in Lingua Tedesca BOLZANO All Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine BOLZANO Alla Regione Autonoma della Valle d Aosta Ass. Istruzione e Cultura Direzione Personale Scolastico AOSTA Oggetto: D.M. n 99 del 28 dicembre 2010.- Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. Si ricorda preliminarmente che, per il 2011, in virtù di quanto disposto dall art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. 1

Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico L ulteriore anno necessario per raggiungere la quota 96 può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2011. A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. Il predetto D.M. n. 99 fissa, all art. 1, il termine finale dell 11 febbraio 2011 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40 anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine dell 11 febbraio 2011 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall 1/9/2011. Sempre entro la medesima data dell 11 febbraio 2011 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Il termine dell 11 febbraio 2011 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Presentazione delle istanze Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità: - Il personale docente, educativo ed ATA di ruolo utilizza, dal 12 gennaio all 11 febbraio 2011, la procedura web POLIS istanze on line, relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità; - Il personale non di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e tutto il personale in carico alle scuole della province di Trento e Bolzano ed a quelle di Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. 2

Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico Dopo l 11 febbraio 2011, le domande presentate tramite il sistema POLIS, laddove non revocate entro la medesima data, sono definitivamente disponibili per i competenti Uffici territoriali degli USR. Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell Amministrazione dal contratto, ai sensi dell art. 72, commi 7 e 11, della legge 133/2008. Gestione delle istanze Si rende necessaria l emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l eventuale rifiuto o ritardo nell accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo l 11 febbraio e, comunque, non oltre la fine dello stesso mese. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali. L art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l accertamento dell esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali. A tal fine i responsabili dei suddetti Uffici dovranno comunicare agli interessati (nel caso non abbiano espressamente indicato nella domanda la volontà di cessare comunque) il mancato conseguimento del diritto alla pensione, nella maniera più celere e comunque non oltre il 31 marzo 2011. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati devono comunicare alla scuola di titolarità o all Ufficio scolastico territoriale, la volontà di permanere in servizio. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI. Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPDAP per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande e sarà alimentata anche dai dati (modalità di accredito e detrazioni fiscali) forniti dal sistema SPT del Ministero dell Economia e delle Finanze. I prospetti saranno trasmessi per via telematica dal SIDI all INPDAP. 3

Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico Applicazione dell art. 72 comma 7 della legge 133/2008 L art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni, previsti dal comma 5 del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti. Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario. Per quanto riguarda l apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell a.s. 2010-2011, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l a.s. 2011.2012. Accanto alla valutazione dell esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35. Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre l 8 aprile 2011, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile La normativa sopra richiamata modifica l art. 16, comma 1, del D.Lgs 503/92 recepito dall art. 509 comma 5 del D.Lgs 297/94. Nulla è innovato rispetto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo che disciplinano i trattenimenti in servizio per raggiungere il massimo o il minimo ai fini del trattamento di pensione. Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008. Rimangono validi i criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 sopra richiamata. Si precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, può operare solo se tale anzianità sia stata pienamente raggiunta alla data del 31 agosto 2011. I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. Per il personale in part-time il compimento dei limite massimo di 40 anni va considerato tenendo presente anche il raggiungimento della misura massima di pensione corrispondente. 4

Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per il Personale scolastico B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall 1.9.2011 La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell area V della dirigenza e, in particolare, dall art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni. La previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che ad essi non sia più applicabile l art. 59 comma 9 della legge 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1 settembre. Per i Dirigenti scolastici le istanze continuano ad essere presentate in forma cartacea. Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle altre specifiche cause di cessazione: - compimento del 65 anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1 settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la domanda di trattenimento in servizio fino a 67 anni secondo i criteri contenuti nella direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009; - recesso del dirigente: nel caso di specie è richiesto il preavviso. L Ufficio territoriale competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d intesa con l I.N.P.D.A.P - Direzione Centrale Previdenza. Si ringrazia per la collaborazione. f.to IL DIRETTORE GENERALE Luciano Chiappetta Allegato: D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010 5

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D. M. n. 99 del 28 dicembre 2010 Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero della Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40 anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio; Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, c.11 come sostituito dall art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102; Visto l art. 72 c. 7 della medesima L 133 che rende discrezionale da parte dell Amministrazione l accoglimento della domanda di trattenimento in servizio oltre il 65 anno di età; Visto il D.lvo n.297 del 16 aprile 1994 art. 509 cc 2, 3 e 5 Visto l art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che i trattenimenti in servizio previsti dal sopra citato art.72 c. 7 possono essere disposti esclusivamente nell ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; Viste le circolari n. 10 del 20 ottobre 2008, n. 4 del 16 settembre 2009 e n 46078 del 18 ottobre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si indicano i criteri per l applicazione dell art.72 cc. 7 e 11; Considerato che, ai sensi del comma 5 dell art. 1 del Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione; Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010, ed in particolare l articolo 12 nel quale, per il personale dell area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

D E C R E T A Art.1 1. Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40 anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65 anno di età a valere, per gli effetti, dal 1 settembre 2011, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 11 febbraio 2011. 2. Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica. 3. Per i dirigenti scolastici valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 15 luglio 2010 ed in particolare l art. 12 che fissa il termine di presentazione delle domande di dimissioni al 28 febbraio. Art.2 1. L accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni operative che segue il presente decreto. 2. Tali scadenze terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni. Art.3 1. Per l accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40 anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto. 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 11 febbraio 2011, l Amministrazione comunicherà l eventuale rifiuto o ritardo nell accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare. 3. Qualora l accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento. Art 4 I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all Ufficio scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre saranno acquisite tramite il sistema POLIS dall Ufficio territoriale provinciale dell USR quelle del personale docente, educativo e ATA.

Art 5 Rimangono fermi i criteri stabili dalla Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, per quanto riguarda l applicazione dell art.. 72, comma 7 e comma 11 della L. 133/08, quest ultimo come sostituito dall art. 17, comma 35 novies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; f.to. IL MINISTRO Mariastella Gelmini