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responsabili dei Settori sino al 31/12/2016; 2) Cappelli Giulio, nato a Mantova il 17/11/1971 e residente a San Benedetto Po (MN) in Strada Bardelle n.131 C.F. CPPGLI71S17E897I, il quale interviene al presente contratto in nome, per conto e nell'interesse dell Impresa AGRIMAG DI CAPPELLI GIULIO con sede a San Benedetto Po (MN) in Via Maestri del lavoro n.7 C.F. CPPGLI71S17E897I e P.I.: 02001860200 (come risulta da visura camerale della C.C.I.A.A. di Mantova del 10/10/2013 ottenuta tramite collegamento con la banca dati Telemaco, agli atti di questo Ente) che egli rappresenta in qualità di titolare firmatario. Comparenti della cui identità e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo e che, di comune accordo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni. PREMESSO - che in data 29/05/2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in Mirandola Medolla e che tale evento ha interessato anche il territorio di San Benedetto Po; - che in conseguenza dell evento sismico sono stati riscontrati gravi danni alle coperture della Residenza Sanitaria Assistenziale comunale provocando forti infiltrazioni nei locali sottostanti ed occupati dai pazienti della struttura e, pertanto, rendendo necessario procedere all affidamento delle opere di riparazione 2

della copertura del primo piano e del terrazzo del secondo piano della casa di riposo comunale; - che con deliberazione G.C. n.144 del 14/11/2013 si approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico delle coperture della Residenza Sanitaria Assistenziale, rassegnato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Florindo Lanfredi, dell importo complessivo di. 60.000,00, oltre IVA, di cui.46.081,00 per lavori,.7.368,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed. 6.551,00 per somme a disposizione; che con determinazione n.436 del 20/11/2013 si affidavano, in seguito a procedura negoziata diretta, ai sensi dell art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell art.9, comma 1 lett.a) del regolamento comunale per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, i lavori di riparazione e miglioramento sismico delle coperture della Residenza Sanitaria Assistenziale all impresa AGRIMAG DI CAPPELLI GIULIO con sede a San Benedetto Po (MN) l appalto suddetto per l importo complessivo di. 39.900,00 oltre IVA di legge, di cui.33.830,00 per lavori, a ed.6.070,00 per oneri della sicurezza e si assumeva il relativo impegno di spesa; - che la spesa viene finanziata con fondi propri del bilancio comunale; Ciò premesso 3

le parti convengono e stipulano quanto appresso: 1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto. 2) Il Comune di San Benedetto Po demanda ed accolla all impresa AGRIMAG DI CAPPELLI GIULIO con sede a San Benedetto Po (MN), che, a mezzo del suo legale rappresentante, accetta, l'appalto dei lavori di riparazione e miglioramento sismico delle coperture della Residenza Sanitaria Assistenziale. 3) Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del contratto é stabilito in presunte 39.900,00 (euro trentanovemilanovecento//00) IVA esclusa, come da offerta agli atti di questo Ente. 4) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nell offerta, agli atti di questo Ente, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare, e che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, 5) Ai sensi dell art.113 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l appaltatore 4

ha prestato cauzione definitiva di. 3.990,00 (euro tremilanovecentonovanta//00) mediante fidejussione n.fdi 213711/14 emessa l 08/04/2014 da Banca Popolare di Sondrio, sede centrale. Resta salvo per l Amministrazione l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. In caso d inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d ufficio a spese dell appaltatore, prelevandone l importo dal corrispettivo dell appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 6) I prezzi unitari espressi nel listino per le singole categorie di opere, si intendono comprensivi delle seguenti prestazioni, ai sensi dell art.1.4 dell offerta: a. Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata per la fornitura, il trasporto, gli sfridi, i cali, le perdite, le imposte in vigore ed ogni prestazione occorrente per consegnarli in opera; b. Per la mano d opera: ogni spesa per la fornitura comprensiva delle attrezzature necessarie per la buona esecuzione delle opere, dei trasporti delle maestranze fino al cantiere e del loro mantenimento; c. Per i noli, se richiesti: ogni spesa relativa alla fornitura dei 5

macchinari e delle attrezzature necessarie alla buona esecuzione delle opere; d. Per i lavori: ogni spesa relativa alla corretta posa dei materiali forniti secondo le direttive della Direzione Lavori; e. Pulizia del cantiere dai materiali d uso e dagli imballaggi degli stessi, con accatastamento nell ambito del cantiere. 7) Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. I termini di pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati sono stabiliti dall art. 143 del D.P.R. 207/2010. 8) La durata delle lavorazioni viene fissata in complessivi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 9) L impresa AGRIMAG DI CAPPELLI GIULIO con sede a San Benedetto Po (MN) si impegna ad ottemperare all obbligo di tracciabilità previsto dall art.3 della L.18/08/2010 n.136, comunicando alla stazione appaltante il conto corrente dedicato sul quale saranno effettuate le transazioni finanziarie relative all appalto oggetto del presente contratto. Ai sensi dell art.3 comma 8 della L. 18/08/2010 n.136, il presente contratto si intende automaticamente risolto in caso di inadempienza all obbligo suddetto. L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell inadempimento della propria controparte 6

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 10) L appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione a copertura di tutti i danni subìti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, nella forma Contractors All Risks (C.A.R,) per una somma di. 110.000,00 di cui partita 1) per le opere oggetto del contratto:. 60.000,00 partita 2) per le opere preesistenti:. 30.000,00 a primo rischio assoluto, partita 3) per demolizioni e sgomberi:. 20.000,00 a primo rischio assoluto, emessa da Reale Mutua Assicurazioni di Torino Agenzia Grazioli di Mantova n.244 in data 23/12/2013 con n.2013/06/2037100, nonché per responsabilità civile verso terzi per un massimale di 1.500.000,00, emessa da Generali Italia S.p.A. di Mogliano Veneto (TV) Agenzia di Bagnolo San Vito, in data 03/03/2014 con n.587.59.00807908 e scadenza 03/03/2015. 11) L impresa in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare o concedere a cottimo, alle condizioni e nei limiti di cui all art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 le seguenti tipologie di prestazioni: messa in sicurezza e montaggio del ponteggio, pulizia della copertura e posa in opera della nuova copertura. 12) Per tutti gli effetti del presente contratto, l impresa 7

AGRIMAG DI CAPPELLI GIULIO con sede a San Benedetto Po (MN) elegge domicilio legale presso questa Sede Comunale. 13) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 14) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti. In riferimento al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Comporterà, altresì, l automatica risoluzione del presente contratto la violazione, da parte dei collaboratori dell Impresa AGRIMAG DI CAPPELLI GIULIO con sede a San Benedetto Po (MN), degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n.62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Benedetto Po, approvato con deliberazione n. 162 del 13/12/2013 e pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.san-benedetto-po.mn.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1 livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2 livello "Atti generali". 15) L impresa appaltatrice si obbliga al rispetto del documento di valutazione dei rischi, predisposto dal committente ai sensi del D. 8

Lgs. 81/2008, che l'appaltatore stesso dichiara di conoscere e si impegna ad attuare, nonché del piano operativo di sicurezza, predisposto dall appaltatore stesso, entrambe agli atti di questo ente, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, tenuto conto che l importo dei costi sostenuti per la sicurezza del lavoro per i lavori in argomento è pari ad.6.070,00. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si è provveduto all analisi dei lavori appaltati e si ritiene di escludere che esistano interferenze legate allo svolgimento del contratto. 16) Nel caso di controversie derivanti dal mancato accordo e da altre cause del contratto d appalto, la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Mantova. 17) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, con esclusione dell'i.v.a., vengono assunte dall appaltatore. 18) Del presente contratto le parti richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, trattandosi di prestazioni soggette all'i.v.a. 19) Il Comune di San Benedetto Po, ai sensi dell art. 13 della Legge 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, informa l appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia. 9

E richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su dieci pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale: IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Lanfredi ing. Florindo (firmato digitalmentel APPALTATORE Cappelli Giulio (firmato digitalmenteil SEGRETARIO COMUNALE Magalini Dr. Renato (firmato digitalmente) Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., i sottoscritti dichiarano di conoscere e approvare specificatamente le disposizioni dei sotto elencati articoli: Art. 5) Cauzione, 10) Garanzie, Art. 13) Divieto di cessione del contratto, Art. 14) Risoluzione e recesso IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Lanfredi ing. Florindo (firmato digitalmentel APPALTATORE Cappelli Giulio (firmato digitalmenteil SEGRETARIO COMUNALE Magalini Dr. Renato (firmato digitalmente) 10