Aggiornamenti Età minima per conseguire le varie categorie di patente o per guidare le varie categorie di veicoli Sostituisce il paragrafo Età minima per la guida dei veivoli a motore alle pagine 223-224. 14 anni veicoli cui abilita la patente AM, purché non si trasportino altre persone oltre al 16 anni veicoli cui abilita la patente A1 purché non si trasportino altre persone oltre al veicoli cui abilita la patente B1 purché non si trasportino altre persone oltre al 18 anni veicoli cui abilitano le patenti AM, A1 e B1 che trasportino altre persone oltre al veicoli cui abilita la patente A2; veicoli cui abilitano le patenti B e BE; veicoli cui abilitano le patenti C1 e C1E; 20 anni veicoli cui abilita la patente A a condizione che il conducente sia titolare di patente A2 da almeno due anni; 21 anni tricicli cui abilita la patente A; veicoli cui abilitano le patenti C e CE; veicoli cui abilitano le patenti D1 e D1E; veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB; 24 anni veicoli cui abilita la patente A; veicoli cui abilitano le patenti D e DE.
La commissione europea, al riguardo, ha precisato che tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri a decorrere dal 19 gennaio 2013 dovranno inderogabilmente conformarsi alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE, mancando nella stessa una disposizione transitoria che disciplini il caso di chi abbia iniziato l iter per il conseguimento di una categoria di patente in vigenza di requisiti di età minima inferiori. Conseguentemente, è necessario portare a conoscenza dei candidati che le patenti da rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013 si conformeranno alle categorie consentite in relazione all età del candidato. Così, a titolo di esempio, se un candidato al conseguimento della patente di guida di categoria D, ventitreenne, sostiene l esame dal 19 gennaio 2013, allo stesso dovrà essere rilasciata una patente di categoria D1. Tra le novità previste dalla nuova normativa, il limite di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h sulle autostrade, attualmente previsto solo per i titolari di patente B, è esteso ai titolari di patenti A2, A e B1. Categorie di patenti ed età per la guida Sostituisce il paragrafo Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli alle pagine 225-226. Il governo ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2006/126/CE sulla patente di guida. La nuova disciplina è entrata in vigore il 19 gennaio 2013. Ecco, per ciascuna categoria di patente, i veicoli che si potranno guidare: AM ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata inferiore o uguale a 50 cm 3 se a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; veicoli a tre ruote (categoria L2e) con velocità massima non superiore a 45 km/h e motore di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a combustione interna, oppure di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; quadricicli leggeri di massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima inferiore o uguale a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata o di potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kw per
gli altri motori a combustione interna o di potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici; A1 motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kw/kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kw; A2 motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; A motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), con motore di cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o velocità massima superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kw; B1 quadricicli diversi da quelli guidabili con patente AM con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e potenza massima netta del motore inferiore o uguale a 15 kw; B autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg per il trasporto di non più di otto persone oltre al ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg, purché la massa massima complessiva non superi 4.250 kg (ma se la combinazione supera 3.500 kg si dovrà superare una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico); BE complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio con massa massima non superiore a 3.500 kg; C1 autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg;
C1E complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa massima superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa superiore a 3.500 kg, sempre che la massa del complesso non superi i 12.000 kg; C autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; CE complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio di massa massima superiore a 750 kg; D1 autoveicoli per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, di lunghezza massima di 8 metri. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg; D1E complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg; D autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente. A tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio di massa massima non superiore a 750 kg; DE complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio di massa massima superiore a 750 kg. Guida accompagnata Segue il paragrafo Esercitazioni di guida a pagina 236. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida della cat. A1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del
traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque di potenza specifica riferita alla tara fino a 55 kw/t (70 kw al massimo se si tratta di autovetture), purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un altra persona che non sia l accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche GA (Guida accompagnata). Nelle ipotesi di guida accompagnata: non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. In caso di violazioni, l accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne. al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è atto divieto di impegnare altre corsie all infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. se il minore autorizzato commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida, è sempre disposta la revoca dell autorizzazione alla guida accompagnata e in tal caso il minore non può conseguire di nuovo l autorizzazione. se il minore non ha a fianco l accompagnatore indicato nell autorizzazione, si applica una forte sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre è sempre disposta la revoca dell autorizzazione alla guida accompagnata e in tal caso il minore non può conseguire di nuovo l autorizzazione.