Valido dall 1 gennaio 2017

Documenti analoghi
TITOLO I... 3 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni... 3 Articolo 2 Oggetto... 4

TITOLO I... 3 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Definizioni... 3 Articolo 2 Ambito di applicazione... 4 TITOLO II...

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALLO SWITCHING

Allegato C RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA E DEI DATI FUNZIONALI ALL EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN CASO DI SWITCHING

Allegato A1 MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA 15 FEBBRAIO 2018

Allegato A MODALITÀ E TEMPISTICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA 1 GENNAIO 2017

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

MODIFICAZIONI DEL TIV, DELLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 4/08

Allegato B DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL EFFETTIVA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA E ALL ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA

) E DEFINIZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI ESERCENTI

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

TESTO INTEGRATO MOROSITÀ ELETTRICA TIMOE. Valido dal 25 maggio 2017

TESTO INTEGRATO MOROSITÀ ELETTRICA TIMOE. Valido dall 1 luglio 2016

Allegato A TESTO INTEGRATO MOROSITÀ ELETTRICA TIMOE. Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO. la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO Gruppo di Lavoro Registro Ufficiale e Processi

TITOLO I. Disposizioni generali. Articolo 1 Definizioni

Separazione funzionale attività di distribuzione del Gas naturale e dell Energia Elettrica

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE. Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICAIL GAS E IL SISTEMA IDRICO

SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO. Articolo 1

1 - Introduzione. Allegato A

DETERMINAZIONE 15 GIUGNO 2015 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DATI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Versione integrata e modificata dalla deliberazione 25 settembre 2008, ARG/elt 135/08. Articolo 1 Definizioni

Direzione Mercati Autorità per l energia elettrica e il gas Roma, Sede Acquirente Unico 30 settembre 2011

TITOLO I. Disposizioni generali. Articolo 1 Definizioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

CAPITOLO 6 SERVIZIO DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE INDICE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 40/2016/R/COM

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Valido dall 1 gennaio 2017

COLLOCAMENTO A RIPOSO TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale ed energia elettrica

Versione integrata e modificata dalle deliberazioni 493/2012/R/efr e 128/2017/R/eel

Disciplina della Tutela SIMILE (Tutela SImile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell Energia elettrica) Articolo 1 Definizioni

Disciplina della Tutela SIMILE (Tutela SImile ad una fornitura di Mercato Italiano Libero dell Energia elettrica) Articolo 1 Definizioni

1. Motivi dell istruttoria: il caso Enel Distribuzione - Esperia Obiettivi e ambito dell istruttoria Quadro normativo...

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

FLUSSO 1: flusso periodico misure dei punti di prelievo trattati orari (di cui al comma 18.3 del TIV)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

REGOLE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE POD

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

TITOLO I Disposizioni generali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Determinazione 19 maggio 2016 n. 11/2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...

Articolo 1 Definizioni

TITOLO I DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

II^ SEZIONE PROCESSO SEMPLIFICATO

Articolo 1 Definizioni

APPENDICE 3. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AL COMMA 31.4

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 settembre Visti:

Allegato A Punto 4: Organizzazione delle procedure concorsuali

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

1) GAS NATURALE SPECIFICHE DEL FLUSSO INFORMATIVO DI ALLINEAMENTO DEI DATI CARATTERISTICI DEI PUNTI DI RICONSEGNA

APPENDICE 3. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AL COMMA 31.4

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 377/2017/R/EEL

Portale WEB Scambio Sul Posto

Allegato A. Disposizioni generali. Articolo 1 Definizioni

Allegato A. 28 marzo 2013

Allegato A (TIF) Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com versione modificata e integrata dalla deliberazione 738/2016/R/com

Documento per la consultazione Mercato di incidenza: gas naturale

Allegato A. Valido dall 1 giugno 2016

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Versione integrata e modificata dalla delibera 14 gennaio 2008 ARG/elt 1/08

Prime disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il periodo

MODALITA APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell energia elettrica e del gas naturale.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1 Definizioni

APPENDICE 4. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL FD D DI CUI AL COMMA 32.4

PROCEDURA ORGANIZZATIVA N. 18 del Macroprocesso: Indirizzo, coordinamento e controllo. Sottoprocesso: Gestione delle informazioni

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 9.2 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ 539/2015/R/eel. Il/La Sottoscritto/a

CRITERI PER LA REINTEGRAZIONE DEI COSTI DELL IMPIANTO CENTRO ENERGIA FERRARA PER L ANNO Articolo 1 Definizioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Allegato A. Valido dall 1 aprile 2016

TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS (TIMG) Valido dal 6 luglio 2017

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

CIRCOLARE N. 45/E. Roma, 30 dicembre 2016

ARTICOLATO DELLA DELIBERAZIONE N. 34/05, COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLE DELIBERAZIONI N. 49/05, N. 64/05, N. 165/05, N. 256/05, N. 300/05, N.

Allegato A alla determinazione 09 aprile 2010, n. 2/10

Regolamento per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate alla definizione degli ambiti territoriali delle Reti Interne di Utenza (RIU)

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Delibera n. 50/04 L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 30 marzo Visti:

Transcript:

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO Valido dall 1 gennaio 2017 Allegato A alla deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel, modificato ed integrato con le deliberazioni 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel e 553/2016/R/eel 1

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI FORNITURA CONCLUSO CON UNA NUOVA CONTROPARTE COMMERCIALE DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE TITOLARE DI UN PUNTO DI PRELIEVO ATTIVO... 1 TITOLO I... 4 DISPOSIZIONI GENERALI... 4 Articolo 1 Definizioni... 4 Articolo 2 Oggetto... 5 Articolo 3 5 Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo... 5 TITOLO II... 6 AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE PER CAMBIO FORNITORE... 6 Articolo 4 Richiesta di aggiornamento del RCU... 6 Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di aggiornamento del RCU... 6 Articolo 6 Aggiornamento del RCU... 7 TITOLO III... 8 PROCEDURA DI SWITCHING PER CAMBIO FORNITORE... 8 Articolo 7 Richiesta di switching... 8 Articolo 8 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching.. 9 Articolo 9 Revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico... 9 Articolo 10 Obblighi informativi del SII in relazione alla revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico... 10 Articolo 11 Revoca della richiesta di switching ai sensi del comma 6.3 del TIMOE... 10 2

Articolo 12 Revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di prelievo precedentemente servito in salvaguardia... 11 Articolo 13 Obblighi informativi dell impresa distributrice... 12 Articolo 14 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU... 12 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell interpretazione e dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIMOE, al TIS, all allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, nonché le seguenti definizioni: attivazione contrattuale è il processo attraverso cui è gestita nel SII l esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura, che comporta l aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all utente del dispacciamento associato al punto di prelievo; switching è: a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo; b) l attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; data di switching è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo switching e coincide di norma con il primo giorno del mese coerentemente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale. Qualora il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell utente del dispacciamento o successivamente all attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE, lo switching può avere decorrenza a partire da qualsiasi giorno del mese; dati identificativi del cliente finale sono: a) codice fiscale o partita iva; b) nome e cognome o ragione sociale; c) indirizzo di domicilio/residenza o indirizzo della sede legale; d) indirizzo di esazione; codice pratica è il protocollo della pratica assegnato dal SII; 4

nuova controparte commerciale è il soggetto che, in qualità di parte venditrice, conclude un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale; PMA è il valore di potenza media annuale, espresso in MW; preesistente controparte commerciale è il soggetto parte venditrice del contratto di fornitura in essere col cliente finale al momento in cui quest ultimo conclude un nuovo contratto; Articolo 2 Oggetto 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali, mediante il SII, viene data esecuzione fisica a un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo. 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a: a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: gestore del SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti del dispacciamento e imprese distributrici; b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a). Articolo 3 Conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo 3.1 La nuova controparte commerciale adempie alle disposizioni del presente provvedimento: a) nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento; b) con riferimento a contratti per i quali sono stati assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura. 3.2 Qualora il punto di prelievo oggetto del contratto di fornitura da eseguire sia già oggetto del contratto di dispacciamento dell utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II. 3.3 Qualora il punto di prelievo oggetto del contratto di fornitura da eseguire sia oggetto del contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento diverso da quello associato alla nuova controparte commerciale, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III e successivi. 5

TITOLO II AGGIORNAMENTO DELLA CONTROPARTE COMMERCIALE PER CAMBIO FORNITORE Articolo 4 Richiesta di aggiornamento del RCU 4.1 Nei casi di cui al comma 3.2, l utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale presenta al SII la richiesta di aggiornamento del RCU. 4.2 La richiesta di cui al precedente comma 4.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni: a) il POD identificativo del punto di prelievo; b) le informazioni di cui alla lettera a) dei dati identificativi del cliente finale; c) la data di decorrenza del nuovo contratto; d) i dati identificativi della nuova controparte commerciale. Articolo 5 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di aggiornamento del RCU 5.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) il punto di prelievo sia attivo; b) la nuova controparte commerciale non sia già associata nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta; c) i dati di cui al comma 4.2, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta; 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente l ammissibilità della richiesta, indicando il codice pratica. 5.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica all utente del dispacciamento richiedente. 6

Articolo 6 Aggiornamento del RCU 6.1 Nei casi di cui al comma 5.2 il SII aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di aggiornamento, dandone notifica all utente del dispacciamento richiedente, alla nuova controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale. 7

TITOLO III PROCEDURA DI SWITCHING PER CAMBIO FORNITORE Articolo 7 Richiesta di switching 7.1 Nei casi di cui al comma 3.3, l utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a presentare al SII la richiesta di switching. Qualora la nuova controparte commerciale sia un esercente la maggior tutela, la richiesta di switching è presentata direttamente da quest ultimo. 7.2 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve essere inviata al SII: a) entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la data di cui al comma 7.3, lettera c), ad eccezione dei casi di cui alla successiva lettera b); b) nei casi in cui il nuovo contratto di fornitura con il cliente finale sia stato stipulato a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto per inadempimento dell utente del dispacciamento o successivamente all attivazione servizi di ultima istanza ai sensi del Titolo III del TIMOE: i. entro il primo giorno lavorativo antecedente la data di switching di cui al comma 7.3, lettera c), nel caso l utente del dispacciamento richiedente non intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE; ii. entro l ottavo giorno lavorativo antecedente la data di switching di cui al comma 7.3, lettera c), nel caso l utente del dispacciamento richiedente intenda avvalersi della facoltà di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE. 7.3 La richiesta di cui al precedente comma 7.1 deve riportare almeno le seguenti informazioni: a) il POD identificativo del punto di prelievo; b) le informazioni di cui alla lettera a) dei i dati identificativi del cliente finale; c) la data di switching; d) l eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 6.3 del TIMOE; e) i dati identificativi della controparte commerciale; f) la proposta irrevocabile di acquisto dell eventuale credito dell esercente la salvaguardia di cui all articolo 13 del TIMOE. 8

Articolo 8 Obblighi informativi del SII in relazione alla richiesta di switching 8.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 7.1, il SII verifica che siano rispettate almeno le seguenti condizioni: a) il punto di prelievo sia attivo; b) il richiedente non sia già associato nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta; c) i dati di cui al comma 7.3, lettera b) siano coincidenti con quelli associati nel RCU al punto di prelievo oggetto della richiesta; d) la richiesta sia pervenuta entro il termine ultimo di cui al comma 7.2; e) la somma algebrica della PMA di ciascun punto di prelievo oggetto di richieste di switching formulate da un nuovo utente risulti non eccedente al valore della PMA dichiarato ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 166/2013/R/com; f) il richiedente risulti adempiente ad eventuali richieste di integrazione della garanzia da parte di Terna, secondo quanto previsto dal Regolamento del sistema di garanzie di cui all articolo 49 dell Allegato A alla deliberazione 111/06. 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette al richiedente, all impresa distributrice e all utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta: a) i dati di cui al comma 7.3, lettere a), b), c) e d); b) il codice pratica di switching; 8.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente. Articolo 9 Revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico 9.1 Nei casi in cui il cliente finale eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione della richiesta di switching di cui al comma 7.1 l utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a notificare al SII la revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento. La revoca deve riportare almeno le seguenti informazioni: 9

a) il POD identificativo del punto di prelievo; b) il codice pratica di switching. Articolo 10 Obblighi informativi del SII in relazione alla revoca della richiesta di switching per esercizio del diritto di ripensamento del cliente finale domestico 10.1 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della revoca di cui al comma 9.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni: a) il codice pratica di switching sia corrispondente ad una richiesta effettuata da quel soggetto; b) nei casi di cui al comma 7.2 lettera a), la revoca sia pervenuta entro il termine indicato al medesimo comma; c) nei casi di cui al comma 7.2 lettera b), la revoca sia pervenuta entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di switching di cui al comma 7.3, lettera c). 10.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 10.1 il SII comunica al richiedente, all impresa distributrice e all utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale la revoca della richiesta di cui al comma 7.1. 10.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 10.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente. Articolo 11 Revoca della richiesta di switching ai sensi del comma 6.3 del TIMOE 11.1 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2, nel caso in cui l utente del dispacciamento abbia manifestato l intenzione di avvalersi della facoltà di revocare la richiesta di switching di cui al comma 6.3 del TIMOE, l impresa distributrice, trasmette al SII le informazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 6.4 del TIMOE. 11.2 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 11.1, il SII notifica al richiedente le informazioni di cui al comma 6.4 del TIMOE. 11.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 11.2, l utente del dispacciamento, nel caso in cui decida di esercitare la facoltà di revoca, notifica al SII tale revoca, contenente il codice pratica di switching. 11.4 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 11.3, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni: 10

a) il codice pratica di switching sia corrispondente; b) la richiesta si pervenuta entro il termine di cui al comma 11.3. 11.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 11.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente, all impresa distributrice, all utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale e alla preesistente controparte commerciale la revoca della richiesta di cui al comma 7.1. 11.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 11.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente. Articolo 12 Revoca della richiesta di switching avente ad oggetto un punto di prelievo precedentemente servito in salvaguardia 12.1 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 8.2, nei casi di cui all articolo 13 del TIMOE, l impresa distributrice, trasmette al SII le informazioni di cui al comma 14.1, lettera b) del TIMOE. 12.2 Entro 1 giorno lavorativo dal termine di cui al comma 12.1, il SII notifica al richiedente le informazioni di cui al comma 14.1 del TIMOE. 12.3 Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 12.2, il richiedente, nel caso in cui decida di esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching ai sensi del comma 14.3 del TIMOE, notifica al SII detta revoca, contenente il codice pratica di switching. 12.4 Entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di cui al comma 12.3, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni: a) il codice pratica di switching sia corrispondente; b) la richiesta si pervenuta entro il termine di cui al comma 12.3. 12.5 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 12.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica al richiedente, all impresa distributrice e all utente del dispacciamento preesistente la revoca della richiesta di cui al comma 7.1. 12.6 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 12.4, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII ne dà notifica al richiedente. 11

Articolo 13 Obblighi informativi dell impresa distributrice 13.1 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 8.2, nonché delle eventuali comunicazioni di cui ai commi 10.2, 11.5 e 12.5, l impresa distributrice adempie agli obblighi di cui all Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel, indicando il codice pratica. Articolo 14 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU 14.1 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 7.3, lettera c), il SII effettua l attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella richiesta di switching. 12