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Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi dell articolo 15, comma 7 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994,recante l approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere; Visto il decreto del Ministero dell interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994. Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito dalla legge.. Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge, alla adozione del piano al straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui

all art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del ; Decreta: Articolo 1 (Scopo e campo di applicazione) 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. 2. L ammissione al piano è consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, aventi i requisiti di sicurezza antincendio previsti all articolo 5 del presente decreto. L ammissione al piano consente la prosecuzione dell esercizio dell attività nel rispetto delle condizioni stabilite all articolo 3. Articolo 2 (Piano straordinario di adeguamento antincendio) 1. Il piano di cui all articolo1 è articolato in due distinte fasi; per ciascuna di esse, gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive di cui all articolo 1, di seguito denominati gli enti e i privati responsabili, devono indicare il programma delle misure tecniche antincendi da realizzare entro il termine di scadenza della fase medesima. La prima fase, di durata di un anno, decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e deve prevedere, almeno, la realizzazione delle misure indicate al comma 1 dell articolo 4 del presente decreto, ferma restando la possibilità di completare tutti i lavori di adeguamento entro il termine della prima fase. 2. Gli enti e i privati responsabili in possesso sia dei requisiti di sicurezza antincendio per l accesso al piano, sia di quelli indicati al comma 1 dell articolo 4, possono prevedere il completamento dei lavori di adeguamento antincendio direttamente nella seconda fase. 3. La realizzazione delle misure tecniche previste nella prima fase, di cui al comma 1, consente, agli enti e i privati responsabili, previa presentazione dell istanza di cui all articolo 4, comma 2, la prosecuzione, ai soli fini antincendi, dell esercizio dell attività medesima. Alla scadenza del termine della seconda fase, coincidente con la scadenza del piano, devono essere completati i lavori di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui all articolo 1 comma 1.

Articolo 3 (Modalità di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio) 1. Gli enti e i privati responsabili presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, di seguito denominato Comando, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al piano, corredata della documentazione di cui all articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, attestante il possesso dei requisiti minimi di sicurezza antincendio previsti all articolo 5 del presente decreto. 2. La domanda di ammissione di cui al comma 1 deve, inoltre, comprendere: a) la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività, di cui al numero 66 dell Allegato I, categorie B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le modalità indicate all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ove il progetto di adeguamento antincendio sia stato già approvato dal competente Comando, sono da indicare soltanto gli elementi identificativi dell approvazione; b) il programma di adeguamento dell attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, con l indicazione degli interventi da realizzare per ciascuna delle due fasi annuali, conformemente a quanto indicato all articolo 4, comma 1. 3. Il Comando entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1, effettua i previsti controlli, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e si esprime sulla ammissione al piano, nonché, con le modalità previste dall articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 2011, sulla conformità del progetto. 4. Nei casi previsti dal comma 8 dell articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati. 5. In caso di omessa presentazione dell istanza o di mancata ammissione al piano, ferma restando la sospensione dell attività, gli enti e i privati responsabili, possono presentare istanza di ammissione, nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l adeguamento antincendio. Articolo 4 (Fasi del piano straordinario di adeguamento antincendio) 1. La prima fase del piano deve comprendere, qualora non già presente nell attività, anche la realizzazione degli impianti di estinzione, di rivelazione e di segnalazione degli incendi previsti dalla vigente normativa.

2. Gli enti e i privati responsabili al termine degli adempimenti previsti nella prima fase del piano, presentano al Comando l istanza per il controllo dell avvenuto adempimento, con le modalità di cui all articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista. 3. Al termine degli adempimenti previsti nella seconda, ed ultima, fase del piano, gli enti e i privati responsabili presentano al Comando l istanza per il controllo dell avvenuto adempimento, con le modalità di cui all articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, corredata dalla documentazione ivi prevista. 4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze di cui ai commi 2 e 3, il Comando effettua i controlli previsti all articolo 4, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 5. Gli enti e i privati responsabili possono richiedere al Comando l effettuazione di visite tecniche di cui all articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151. 6.Gli enti e i privati responsabili qualora per sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, di cui al comma 2, lett. a), dell articolo 3, devono presentare istanza di valutazione del progetto di variante con le modalità di cui al medesimo art. 3, comma 2, nel rispetto del termine di scadenza del piano ai fini del completamento degli adempimenti per l adeguamento antincendio. Articolo 5 (Requisiti di sicurezza antincendio per l accesso al piano straordinario di adeguamento antincendio) 1. Le strutture ricettive di cui all articolo 1, comma 1, per l ammissione al piano, devono essere in possesso, alla data di presentazione dell istanza, sia delle misure di gestione della sicurezza integrative, indicate al comma 2, sia dei requisiti di sicurezza antincendio previsti agli articoli 9, 10, 11.2, 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3 e 20.5, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo, del Titolo II, della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientra anche l adozione di eventuali misure equivalenti previste dal D.M. 6 ottobre 2003 ovvero quelle stabilite nell ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri. 2. Le misure di gestione della sicurezza integrative, di cui al comma 1, devono comprendere almeno un servizio interno di sicurezza costituito da un numero di addetti, funzione della capacità ricettiva seguente, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all esodo: a) fino a 50 posti letto: non inferiore a due unità; b) oltre 50 fino a 100 posti letto: non inferiore a tre unità; c) oltre 100 posti letto: tre unità con l aggiunta di una unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 100 posti letto.

Gli addetti devono avere conseguito l attestato di idoneità tecnica di cui all art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all allegato IX del decreto 10 marzo 1998. 3. Per le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto in alternativa alla adozione di disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi del decreto del Ministro dell interno 9 aprile 1994 e del decreto del Ministro dell interno 6 ottobre 2003, il servizio di cui al comma 2 è da considerare aggiuntivo. Articolo 6 (Entrata in vigore) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.