C I T T A D I C A O R L E Provincia di Venezia



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C I T T A D I C A O R L E Provincia di Venezia 30021 CAORLE (VE) Via Roma, 26 Tel. (0421) 219111 r.a. Fax (0421) 219300 Cod. Fisc. e P.I. 00321280273 ORIGINALE Verbale di deliberazione della Giunta Comunale - ATTO N. 57 OGGETTO: Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate. Misure organizzative. L anno 2011 il giorno 01 del mese di MARZO alle ore 15:00, in una sala della sede comunale si è riunita la Giunta. Risultano: Presente/Assente Sarto Marco Sindaco Presente Stival Gianni Vice Sindaco Presente Dorigo Matteo Componente della Giunta Presente Ferro Vanni Componente della Giunta Presente Antelmo Luca Componente della Giunta Presente David Massimo Assessore Esterno Presente Teso Sabrina Assessore Esterno Assente Pellegrini Lorenzo Componente della Giunta Presente Assiste il Segretario - Nobile Dott. Lino. Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sarto Marco nella Sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione: Comune di Caorle Deliberazione n. 57 del 01/03/2011 1

OGGETTO: Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate. Misure organizzative. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che, con l entrata in vigore del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che prevede dei tagli alla spesa pubblica ed una riduzione dei costi della pubblica amministrazione, sono stati modificati alcuni aspetti specifici precedentemente disciplinati da apposita normativa, riguardanti anche l utilizzo dei mezzi propri dei pubblici dipendenti. RICHIAMATI: - l articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale alla data del 31.05.2010 (di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 come successivamente convertito in legge) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato, di cui al D. Lgs. 165 del 2001, e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi ; - l articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836; - l art. 8 della legge 417 del 26 luglio 1978; - l art. 41 comma 4 del CCNL 14.09.2000 Regioni ed Autonomie Locali, l art. 35 del CCNL del 23.12.1999 della Dirigenza degli Enti Locali e l art. 47 del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari comunali e provinciali; DATO ATTO che, per cercare di far chiarezza sulle modalità applicative delle succitate norme, sono intervenute diverse sezioni di Corte dei Conti ed anche la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010. Sul punto, a seguito di rimessione della questione da parte della Sezione Regionale di controllo per la Regione Toscana, la Corte dei Conti e Sezioni riunite, con deliberazione n. 8/11 del 07.02.2011, è intervenuta: - confermando che le disposizioni di cui trattasi non si applicano al personale adibito a funzioni ispettive, nonché a compiti di verifica e controllo; - ritenendo comunque autorizzabile l uso del mezzo proprio ai fini della copertura assicurativa dovuta dall Amministrazione; - riconoscendo l autonomia delle singole Amministrazioni nel prevedere, in caso di autorizzazione all uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi sul pernottamento, l espletamento di un numero maggiore di interventi; CONSIDERATO che: - la nuova disciplina è stata introdotta al fine di contenere la spesa pubblica; - non consentire l uso del mezzo proprio per ragioni di servizio ai dipendenti comporterebbe l incremento del parco auto del Comune o il ricorso a servizi di noleggio auto con conducente con costi certamente superiori rispetto all autorizzazione al dipendente all uso del mezzo proprio, contravvenendo, pertanto, alle finalità sopra richiamate dalla vigente disciplina; RITENUTO che: - nonostante la complessità interpretativa dell assetto normativo in questione, alla luce delle attuali disquisizioni dottrinali in corso, sia necessario regolamentare con apposito atto organizzativo la materia delle missioni e delle trasferte dei dipendenti dell ente, disciplinando l utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti dalla data di adozione della presente deliberazione fino a quando non intervengano diverse disposizioni normative; - i valori economici imputabili, nell ente, al rimborso delle spese di missione sono di entità talmente ridotta ( 3.042,00 quale limite di stanziamento per l intero anno 2011) da rendere evidente l economicità della predetta scelta, non ritenendosi vantaggioso per l ente procedere all acquisto di ulteriori automezzi, né volendo l ente creare disagi organizzativi del tutto ingiustificati se comparati agli importi economici che vengono a rilievo; - la disposizione ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Comune di Caorle Deliberazione n. 57 del 01/03/2011 2

VISTI: il D.lgs.vo 267/2000; il D.L. 78/2000; la L. 417/1978; lo Statuto dell Ente; il vigente Regolamento comunale per l ordinamento degli uffici e dei servizi; il vigente Regolamento di Contabilità; VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanze, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000; VISTO il parere espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell art. 47, comma 3, del vigente Regolamento generale sull ordinamento degli uffici e servizi; A voti favorevoli unanimi palesi, DELIBERA 1) di approvare la seguente disposizione organizzativa in materia di missioni e trasferte dei dipendenti dell ente, disciplinando l utilizzo del mezzo proprio in caso di missione regolarmente autorizzata: E consentito ai dipendenti l utilizzo del mezzo proprio, in caso di missione, previa autorizzazione del Dirigente o del Responsabile di settore autonomo, solo quando non può farsi utilmente ricorso ai mezzi in dotazione all Ente, ai mezzi di trasporto pubblico, o il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (riguardo al tempo necessario rispetto a quello che deriverebbe dall impiego del mezzo proprio) o per la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In tali casi il dipendente può essere indennizzato in misura corrispondente alla somma che avrebbe speso ove avesse fatto ricorso a servizi di trasporto pubblico secondo le tariffe vigenti nel tempo. Potranno essere oggetto di rimborso anche le spese di parcheggio e pedaggio autostradale, tenuto conto che sarebbero state comunque sostenute anche qualora si fosse utilizzato il mezzo di proprietà dell Amministrazione. Resta fermo che qualora il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta ovvero, qualora la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si computano da quest ultima località. I rimborsi delle spese di missione sono sempre dovuti per l esercizio di funzioni ispettive, di verifica e controllo qualora non possa farsi ricorso ai mezzi in dotazione all Ente. L autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio dovrà attestare il ricorso di una o più delle circostanze di cui sopra. 2) di disporre che l applicazione della disposizione in questione regolerà le spese sostenute dalla data di efficacia del presente atto fino ad una nuova diversa disciplina; 3) di dare adeguata e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione. Stante l urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva separata unanime votazione palese favorevole. MMXI-57 Comune di Caorle Deliberazione n. 57 del 01/03/2011 3

Comune di Caorle Provincia di Venezia Settore Finanze PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate. Misure organizzative PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Comune di Caorle, lì 28/02/2011 IL RESPONSABILE DOTT. GASPARE COROCHER Comune di Caorle Provincia di Venezia Settore Finanze PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate. Misure organizzative PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Comune di Caorle, lì 28/02/2011 IL RESPONSABILE DOTT. GASPARE COROCHER Comune di Caorle Deliberazione n. 57 del 01/03/2011 4

PARERE DI LEGITTIMITA Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del Regolamento Generale sull Ordinamento degli Uffici e Servizi, si esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione. Caorle, lì IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LINO NOBILE Comune di Caorle Deliberazione n. 57 del 01/03/2011 5

Letto, confermato e sottoscritto, IL PRESIDENTE Sarto Marco Il SEGRETARIO GENERALE Nobile Dott. Lino CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi fino al Lì Il SEGRETARIO GENERALE Nobile Dott. Lino CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000) Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data Lì Il SEGRETARIO GENERALE Nobile Dott. Lino Comune di Caorle Deliberazione n. 57 del 01/03/2011 6