per la delegazione trattante di parte pubblica dell Università degli Studi di Siena, f.to Prof. Piero TOSI, Rettore



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Siena, 7 dicembre 2004 Accordo contenente: Integrazione al Contratto collettivo integrativo sottoscritto il 2 marzo 2004 sulle materie di cui o all art.4, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9/8/2000, lettera i) (criteri generali per le politiche dell orario di lavoro); o all art.4, comma 2 del CCNL sottoscritto il 9/8/2000, lettera l) (criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa); o all art.32, comma 4 del CCNL sottoscritto il 9/8/2000, così come modificato dall art.11 del CCNL sottoscritto il 13/5/2003 (criteri di priorità, modalità di certificazione e procedure per la concessione dei permessi per il diritto allo studio); o art.32 del CCNL sottoscritto il 9/8/2000, art.4, comma 2, della Legge 8/3/2000 n.53 e art.2, comma 3, del D.M. 21/7/2000 n.278 (procedimento per la richiesta e per la concessione dei congedi per motivi di famiglia e di studio); o all art. 7, comma 8 del CCNL sottoscritto il 13/5/2003 (part-time reversibile); o all art.8 comma 3 del CCNL sottoscritto il 13/5/2003 e art.5, comma 4, Legge 8/3/2000 n.53 (procedure di accoglimento delle domande di congedi per la formazione); o all art. 12 del CCNL sottoscritto il 13/5/2003 (modalità applicative di alcune tutele in materia di orario per i dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche); o all art.4, comma 4 del D.Lgs 14/4/2003 n.66 (determinazione arco temporale di riferimento per la durata massima dell orario di lavoro); o all art.6, comma 2 del D.Lgs 14/4/2003 n.66 (modalità di beneficio e durata delle pause); o al capo IV del D.Lgs 14/4/2003 n.66 (limitazioni e modalità organizzative del lavoro notturno); o art.39, comma 25, Legge 27/12/1997 n.449 (determinazione per il personale a tempo parziale della misura del trattamento accessorio, non direttamente proporzionale al regime orario adottato); o art.4 della Legge 31/03/1954 n. 90 (disposizioni in materia di ricorrenze festive). o rinvii operati dall art.18 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (concernente taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro). A seguito dell incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del 07.12.04, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo sulle materie di cui in premessa. Al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, la presente ipotesi sarà inviata, ai sensi dell art.5, comma 3, del CCNL, al collegio dei revisori entro 5 giorni dalla data della sua sottoscrizione, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica procederà alla sottoscrizione del protocollo. In caso di rilievi la trattativa sarà ripresa entro 15 giorni. Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall art.5, comma 4, del CCNL, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo. per la delegazione trattante di parte pubblica dell Università degli Studi di Siena, f.to Prof. Piero TOSI, Rettore f.to Dott. Loriano BIGI, Direttore amministrativo per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali, per la CGIL/Snur f.to Dott. Diodato ANGELACCIO per la CISL/Università f.to Sig. Francesco FUSI per la UIL/P.A. f.to Dott. Giuseppe GIORDANO per la FED.Confsal/Snals Univ. Cisapuni f.to Sig.ra Monica SANTINELLI per le R.S.U. f.to Sig.ra Maria Gabriella GIORGI 2

CAPO I - PRINCIPI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DI ORARIO DI SERVIZIO, DI LAVORO E DI APERTURA AL PUBBLICO....5 Art.1 - Art.2 - Art.3 - Orario di servizio...5 Orario di apertura al pubblico...5 Orario di lavoro...6 Art.4 - Lavoro straordinario...8 Art.5 - Art.6 - Art.7 - Art.8 - Elasticità in ingresso ed in uscita...8 Permessi brevi...8 Controllo sull orario di lavoro...9 Attività di ricerca fuori dell orario di lavoro...9 CAPO II - PAUSE, RIPOSI E FERIE...10 Art.9 - Art.10 - Art.11 - Riposo giornaliero...10 Pause...10 Riposi settimanali...11 Art.12 - Ferie e festività...11 Art.13 - Riposi compensativi...13 CAPO III - LAVORO NOTTURNO...13 Art.14 - Art.15 - Limitazioni al lavoro notturno...13 Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione...14 Art.16 - Durata del lavoro notturno....14 Art.17 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno....14 CAPO IV - DIRITTO ALLO STUDIO...15 Art.18 - Permessi straordinari per studio...15 Art.19 - Contingente e limiti individuali...15 Art.20 - Modalità di presentazione delle domande...16 Art.21 - Valutazione delle domande...16 Art.22 - Criteri di priorità...17 3

Art.23 - Certificazione sulla frequenza e finale...17 Art.24 - Permessi per preparare e sostenere gli esami...17 Art.25 - Art.26 - Congedi per la formazione...18 Aspettativa per motivi di studio...19 Art.27 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio...20 CAPO V - ASPETTATIVE, ASSENZE, CONGEDI E PERMESSI...20 Art.28 - Assenze...20 Art.29 - Congedi per motivi di servizio all estero del coniuge...21 Art.30 - Aspettativa per vincitori di concorso presso altre Pubbliche Amministrazioni...22 Art.31 - Congedi per motivi di famiglia...22 Art.32 - Norme comuni sulle aspettative...22 Art.33 - Norma di rinvio...23 CAPO VI - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE...23 Art.34 - Natura e definizioni...23 Art.35 - Costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale...24 Art.36 - Trattamento economico...25 Art.37 - Svolgimento di altre attività...25 Art.38 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno...27 Art.39 - Part time reversibile...27 Art.40 - Ipotesi particolari di trasformazione del rapporto di lavoro tempo pieno/parziale...27 CAPO VII - PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP...27 Art.41 - Art.42 - Orario di lavoro...27 Formazione e aggiornamento...28 CAPO VIII - NORME GENERALI E DI RINVIO...28 Art.43 - Norma di rinvio...28 4

5 CAPO I - Principi in materia di organizzazione di orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico. Art.1 - Orario di servizio (norme di riferimento: art.25 CCNL 1998/2001; Circolare funzione pubblica 24.2.1995 n.7/95) 1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l erogazione dei servizi all utenza. 2. Sono fissate le seguenti tipologie di orario di servizio: a. l orario di servizio degli uffici e dei servizi dell Amministrazione centrale, e dei servizi amministrativi che ad essa fanno capo, se pur svolti nell ambito delle strutture scientifiche e didattiche dell Ateneo, si articola normalmente dalle ore 7.45 alle 18.15 dal lunedì al venerdì; b. l orario di servizio delle Biblioteche centrali di facoltà e delle strutture organizzative strumentali e necessarie alla offerta delle attività didattiche e di ricerca dell Ateneo, quali il Q.I.T. e le portinerie centralizzate, si articola normalmente dalle ore 7.45 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, e dalle 7.45 alle 14.00 il sabato; c. l orario di servizio delle strutture scientifiche e dei Centri di servizio di Ateneo è articolato secondo una delle due precedenti tipologie, ed è deliberato dai rispettivi organi collegiali, tenendo conto delle risorse disponibili e dei servizi attivati. In mancanza di un loro espresso pronunciamento, le strutture ed i Centri di cui alla presente lettera faranno riferimento all orario di servizio descritto nella tipologia b). 3. Diverse modalità di orario di servizio legate a particolari attività rivolte all utenza, purché corrispondano a criteri di razionalità e di efficienza, possono essere autorizzate dal Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile della struttura di servizio o suo delegato (di seguito denominato Responsabile di struttura ). In particolare, specifici orari di servizio possono essere disposti, per i rispettivi servizi di segreteria, dal Direttore amministrativo e dal Rettore. 4. Per le strutture recettizie dell Ateneo, l orario di servizio di cui al presente articolo, e l orario di apertura di cui al successivo articolo 2, saranno definiti in appositi regolamenti di struttura. Art.2 - Orario di apertura al pubblico (norme di riferimento: art.25 CCNL 1998/2001; legge 28.5.1997, n.140; art.26 legge 8.3.2000, n.53; Circolare funzione pubblica 24.2.1995 n.7/95) 1. Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell utenza. 2. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico devono tener conto anche delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento, con particolare riferimento agli studenti. 3. Sarà particolarmente curata l informatizzazione dei vari servizi e lo sviluppo di metodologie di comunicazione alternative che non rendano necessaria la presenza fisica dell utente, in modo da poter garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi, e la semplificazione delle procedure, in modo da consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l accesso ai servizi stessi. 4. I servizi e gli uffici di cui all art.1 comma 2 punto a), nell ambito dell orario di servizio previsto, di norma osservano il seguente orario di apertura al pubblico: martedì giovedì venerdì 10.00 13.00

lunedì mercoledì 10.00 13.00 / 15.00 17.00 5. Le biblioteche centrali di facoltà, nell ambito dell orario di servizio previsto, di norma osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 20.00 sabato 8.30 14.00 6. Le biblioteche centrali di facoltà possono, al di fuori dell orario di servizio, effettuare aperture serali dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Le aperture potranno essere autorizzate dall Amministrazione, tenendo conto del reale interesse dell utenza e del principio di economicità ed efficacia del servizio reso. 7. L utilizzazione del personale in tal senso è subordinata alla libera adesione dei singoli lavoratori: la presenza in servizio degli stessi è considerata orario di lavoro a tutti gli effetti. Le ore lavorate in tale arco temporale saranno retribuite con una indennità forfetaria da definirsi in sede di determinazione del trattamento accessorio, e come tali non sono utili al completamento dell orario di lavoro settimanale dovuto. 8. Le Facoltà, i Dipartimenti e le altre strutture scientifiche e di servizio disciplinano l orario di apertura al pubblico nell ambito delle tipologie sopra descritte, tenendo conto delle risorse a loro disposizione e dell esigenza di garantire la massima fruibilità dei servizi, in particolare quelli dedicati agli studenti, fissando i giorni ritenuti più idonei, provvedendo a darne opportuna conoscenza all utenza. 9. Nelle strutture in cui vengono erogati una pluralità di servizi, possono essere previsti anche orari di apertura al pubblico diversificati, sulla base delle specifiche esigenze. 10. La definizione dell orario di servizio e di apertura al pubblico costituisce un vincolo per tutto il personale che svolge mansioni coordinate e funzionali alla completa erogazione dei servizi. 11. I Responsabili di ogni struttura vigilano affinché l orario di apertura al pubblico sia razionale, omogeneo e coordinato tra gli uffici. 12. Specifiche modalità di orario di apertura al pubblico legate a servizi particolari per l utenza, purché corrispondano a criteri di razionalità e di efficienza, possono essere autorizzate dal Direttore Amministrativo su proposta del Responsabile di struttura. 13. Per il periodo estivo, e comunque nei periodi di riduzione delle ragioni che hanno dettato il normale orario di apertura al pubblico, possono essere autorizzate dal Direttore Amministrativo, su proposta del Responsabile di struttura, riduzioni dello stesso. 6 Art.3 - Orario di lavoro (norme di riferimento: artt.1, 3, 4 e 6 D.Lgs. 14.04.03, n.66; art.25 CCNL 1998/2001; Protocollo sul trattamento accessorio) 1. Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 2. Ai sensi dell art. 25 del C.C.N.L., l orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l ottimale funzionamento delle strutture. L orario individuale di lavoro è funzionale all orario di servizio e di apertura al pubblico, ed è articolato secondo una delle seguenti tipologie: a) 6 ore per 3 giorni la settimana e 9 ore per i restanti 2 giorni; b) 7 ore e 12 minuti per 5 giorni la settimana; c) 6 ore per 6 giorni la settimana; d) 9 ore per 4 giorni la settimana (concesse in via eccezionale e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo). 3. Nell ambito dell orario di servizio di cui all art.1, la durata e l articolazione dell orario di lavoro individuale, secondo le tipologie di cui al comma 2 del presente articolo, è definita dal Responsabile di struttura, valutate le esigenze di servizio e sentito il personale afferente alla struttura medesima.

4. Nella definizione dell orario individuale di lavoro si dovrà tener conto delle fasce orarie di presenza obbligatoria e delle fasce di flessibilità, come da tabella allegata. Nel corso del nucleo centrale dell orario deve essere prevista, di norma, la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura: deve comunque essere garantita la presenza in servizio del personale necessario al fine di soddisfare le esigenze dell utenza. 5. Nelle biblioteche centrali di facoltà, nei servizi centralizzati di portineria, nei centri didattici e nei centri di servizio di Ateneo, l orario di lavoro può essere organizzato, qualora lo svolgimento di attività particolari o qualora determinati servizi impongano tempi tecnici non comprimibili o modificabili, sulla base di turni. 6. Il Responsabile della struttura ed il singolo dipendente potranno temporaneamente concordare e definire particolari modalità di orario di lavoro, anche in deroga alle tipologie di cui al comma 2 del presente articolo, legate ad esigenze derivanti da gravi ed eccezionali motivi personali e di famiglia del dipendente o da esigenze organizzative della struttura di servizio, dandone comunicazione al Direttore amministrativo. 7. Nel rispetto dei criteri generali fissati nel presente Protocollo, nelle singole strutture si potrà far ricorso ad una programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento. 8. La durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 9. Ai fini della disposizione di cui al comma precedente, la durata dell orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi considerazione ai fini del computo della media. 10. Nel caso di lavoro straordinario a fronte del quale il lavoratore ha beneficiato di riposo compensativo ai sensi dell art.12, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media. 11. Per i dipendenti che prestano servizio a tempo parziale l orario di lavoro viene ridotto in proporzione. 12. L orario di lavoro massimo giornaliero, salve particolari ed eccezionali esigenze motivate, è di 9 ore. 13. L orario di servizio e l orario di lavoro del personale convenzionato con il S.S.N. che opera pressa l Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, saranno definiti nell ambito degli accordi bilaterali tra le due amministrazioni. 14. L osservanza dell orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendenti, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall Amministrazione. L inosservanza delle disposizioni contenute nel presente protocollo costituisce da parte del dipendente violazione del codice di comportamento e dei propri doveri d ufficio, in particolare di quelli fissati nell art.40 del CCNL, comma 3. Tali violazioni, possono dar luogo, secondo la gravità dell infrazione e previo procedimento disciplinare, all applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall art.41 del CCNL. 15. Il controllo dell osservanza dell orario di lavoro da parte dei lavoratori, rientra tra i doveri d ufficio del Responsabile della struttura. 16. Particolari articolazioni dell orario di servizio, dell orario di apertura al pubblico e dell orario individuale, adottate rispettivamente ai sensi dell art.1 comma 3, dell art.2 commi 6 e 12, e del comma 6 del presente articolo, limitatamente ai casi legati ad esigenze organizzative della struttura, sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all art.9 del CCNL, ai sensi dell art.6 del CCNL stesso. 7

Art.4 - Lavoro straordinario (norme di riferimento: artt.1 e 5 D.Lgs. 14.04.03, n.66; art.66 CCNL 1998/2001; Protocollo sul trattamento accessorio) 1. Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l orario normale di lavoro così come definito all art.3. 2. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. 3. Il lavoro straordinario non deve essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 4. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, viene fissato un limite massimo di ore annuali di straordinario pro capite pari a cento ore. Il Direttore amministrativo può autorizzare il superamento di tale limite individuale a fronte di comprovati motivi derivanti da specifiche esigenze, legate alla funzionalità dei servizi. 5. Il ricorso al lavoro straordinario non può comunque superare le duecentocinquanta ore annuali, se non in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione. Art.5 - Elasticità in ingresso ed in uscita (norme di riferimento: art.25 CCNL 1998/2001) 1. Ai dipendenti è concesso di usufruire di una elasticità, rispetto al loro normale orario individuale di lavoro concordato secondo le modalità di cui all art.3, di 30 minuti sia in entrata sia in uscita, purché tale lasso di tempo non ricada nel periodo di presenza obbligatoria, e sia comunque all interno dell orario di servizio. 2. Salvo quanto previsto per i permessi brevi, un ritardo sull entrata, od un anticipo sull uscita superiori ai 30 minuti, debbono essere giustificati di volta in volta nei confronti del Responsabile di struttura, in particolare quando ciò abbia comportato assenza durante la fascia di presenza obbligatoria. Ritardi ingiustificati o reiterati, in particolare nel caso in cui abbiano creato difficoltà nella erogazione dei servizi, saranno comunicati da parte del Responsabile di struttura ai competenti uffici, per l adozione di eventuali provvedimenti. 3. La presenza in servizio oltre la fascia di elasticità deve essere motivata da esigenze di servizio e deve essere richiesta o concordata con il Responsabile di struttura. 4. In assenza di autorizzazione la presenza in servizio è da ritenersi ingiustificata, ed il tempo lavorato non è utile al completamento dell orario di lavoro settimanale dovuto. Art.6 - Permessi brevi (norme di riferimento: art.33 CCNL 1998/2001) 1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. In tal caso il dipendente deve necessariamente segnalare l uscita utilizzando il badge magnetico. 2. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 3. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile al Responsabile di struttura, per consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie. 4. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, concordandone le modalità ed i tempi con il Responsabile di struttura. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. 8

5. Le uscite per motivi di servizio in quanto dovute vengono computate nell orario di lavoro. In tal caso l uscita non deve essere segnalata tramite badge magnetico, ma lo spostamento della sede di servizio deve essere preventivamente comunicato al Responsabile di strutture, secondo le modalità con lo stesso concordate. Art.7 - Controllo sull orario di lavoro 1. I Responsabili di struttura espletano il controllo sull osservanza dei modelli di orario adottati da ciascun dipendente, nonché delle specifiche regole ad essi riferite. 2. Il dipendente è tenuto a timbrare la presenza utilizzando uno dei terminali collocati nel plesso di appartenenza. 3. Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente si trovi eccezionalmente in altro plesso è autorizzato a timbrare in uno dei terminali in esso allocati. 4. Il dipendente che per qualsiasi causa, ometta o sia impossibilitato ad eseguire una o più timbrature, è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo, anche a mezzo fax, al servizio per la gestione delle presenze ed la Responsabile di struttura, utilizzando l apposita modulistica. Il ricorso a detta procedura riveste, comunque, carattere di eccezionalità ed eventuali abusi potranno comportare l adozione di conseguenti provvedimenti. 5. Il servizio per la gestione delle presenze provvederà a trasmettere, con periodicità mensile, ai singoli lavoratori tabulati riepilogativi contenenti i risultati dell accertamento delle presenze e delle assenze. I lavoratori dovranno provvedere ad integrarli con i dati eventualmente mancanti, con le opportune giustificazioni e secondo le istruzioni impartite dal servizio. 6. Il lavoratore dovrà quindi tempestivamente consegnare al Responsabile di struttura il tabulato così completato, per i necessari riscontri ed il successivo inoltro al servizio per la gestione delle presenze. 7. Il Responsabile di struttura dovrà sottoscrivere il tabulato per convalidare quanto in esso contenuto e la sua corrispondenza con l effettiva presenza al lavoro del dipendente. 8. Al fine di un puntuale controllo, ai Responsabili della struttura saranno inviati, contestualmente all invio del tabulato al singolo lavoratore, copia dei tabulati stessi, da cui risultino i totali parziali e progressivi delle ore lavorate e delle ferie fruite, ed i terminali di timbratura di ogni ingresso ed uscita dal lavoro. 9. Qualora dai tabulati emergano anomalie, irregolarità o difformità rispetto ai riscontri di fatto, il Responsabile di struttura è tenuto a segnalare tempestivamente quanto rilevato alla Direzione Amministrativa. 10. Al fine di verificare l osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, all Area risorse umane è affidato il compito di predisporre ed attuare tutti gli opportuni e necessari controlli. Le verifiche ed i controlli potranno essere disposti anche nei confronti di singole strutture e singoli dipendenti, anche senza preavviso. Art.8 - Attività svolta al di fuori dell orario di lavoro 1. In apposita sequenza contrattuale verrà trattata la problematica connessa alla possibilità di svolgere sul luogo di lavoro, attività quali ricerca, didattica, conto terzi, ecc., al di fuori del proprio orario di lavoro. 9

CAPO II - Pause, riposi e ferie. Art.9 - Riposo giornaliero (norme di riferimento: art.7 D.Lgs. 14.04.03, n.66) 1. Ferma restando la durata normale dell orario settimanale di lavoro, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. 2. Fa eccezione alla disposizione di cui al comma precedente il caso dei lavoratori che liberamente aderiscono allo svolgimento di attività nell ambito delle aperture serali delle Biblioteche di Facoltà, di cui all art.2 comma 6, e che la mattina successiva riprendono regolarmente servizio secondo il proprio orario individuale di lavoro. Art.10 - Pause (norme di riferimento: art.8 D.Lgs. 14.04.03, n.66, art.25 CCNL 1998/2001, art. 7 CCNL 2002/2005) 1. Qualora l orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore continuative, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo di 10 minuti per pausa, anche sul posto di lavoro, tra l inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2. La durata massima di lavoro giornaliero continuativo, esclusivamente nei giorni in cui non è previsto il rientro, è fissata in sette ore e trenta minuti, all interno della quale il lavoratore deve necessariamente beneficiare dell intervallo per pausa di cui al comma precedente. 3. Nel caso in cui l orario giornaliero complessivo superi il limite di cui al comma precedente, l intervallo minimo per pausa diventa di trenta minuti, e la pausa deve essere obbligatoriamente segnalata tramite il badge magnetico. 4. Nel caso di orario di lavoro appartenente alla tipologia di cui all art.3, comma 2 lettera a) e d), quando è previsto il rientro, la pausa di cui al comma precedente è funzionalmente collocata nell intervallo tra i due periodi di apertura al pubblico. In questo caso la pausa, finalizzata anche alla eventuale consumazione del pasto, ha una durata minima di trenta minuti, e un massima di sessanta minuti. 5. Nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, l orario individuale di cui all art.3, può essere suddiviso fino ad un massimo di tre sotto periodi, intervallati da pause non inferiori ai trenta minuti e non superiori ai centoventi minuti complessivi. L individuazione di tali attività segue la procedura di cui all art.3 comma 6. 6. Anche il personale che presta servizio a tempo parziale deve effettuare la pausa, qualora rientri nelle casistiche di cui ai precedenti commi, e con le medesime modalità. 7. Il Responsabile di struttura può, eccezionalmente e per motivate esigenze di servizio, invitare il lavoratore a differire, nell arco della medesima giornata lavorativa, la fruizione della pausa. Il differimento può anche essere concesso dal Responsabile di struttura, dietro richiesta del lavoratore. 8. Il ticket mensa spetta al personale che osserva l orario giornaliero di cui all art. 3, comma 2, lettera a) e lettera d) per i giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano con pausa pranzo. La timbratura in uscita ed in entrata è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi. 9. Qualora il dipendente abbia, eccezionalmente, omesso l obbligo delle timbrature per la pausa di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, dalle ore lavorate saranno decurtati d ufficio 30 minuti, corrispondenti alla pausa minima. 10. Le pause di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, non sono retribuite e non sono computate come orario di lavoro. 10

Art.11 - Riposi settimanali (norme di riferimento: art.8 D.Lgs. 14.04.03, n.66, art.25 CCNL 1998/2001) 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumularsi con le ore di riposo di cui all art.8. 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a. le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b. le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. 3. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. 4. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva. 5. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato. 6. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Art.12 - Ferie e festività (norme di riferimento: art.10 D.Lgs. 14.04.03, n.66, art.28 CCNL 1998/2001, art.5, legge 27.5.1949, n.260, art. 1 comma 1, lett. d), D. Lgs. 19.07.04, n. 213 ) 1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del CCNL 1994/1997, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. In caso di distribuzione dell orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo, in sostituzione della ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo, il giorno del Palio Assunta/Madonna di Provenzano. 7. Nel caso in cui le festività di cui all art.5, legge 27.5.1949, n.260 (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) ricadano di domenica, al dipendente sono riconosciute, in luogo del compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire con le medesime modalità delle ferie. 8. Nell anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 9. Per il personale il cui rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale il numero dei giorni di ferie spettanti rimane invariato. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il numero dei giorni di ferie spettanti è rapportato al periodo lavorativo. 11

10. Fatta salva la facoltà per l Amministrazione, ricevuta la disdetta da parte del dipendente, di risolvere il rapporto sia all inizio sia durante il preavviso, le ferie non possono essere computate nel periodo di preavviso stesso. 11. Poiché le ferie sono funzionali al recupero psico-fisico dei lavoratori, si evidenzia la responsabilità da parte del Responsabilità di struttura, in caso di danno biologico invocato dal lavoratore o di eventuali danni all Amministrazione, qualora lo stesso non ne autorizzi o non ne disponga il godimento senza giustificata motivazione. 12. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 21. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio. 13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del Responsabile di struttura, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza. 14. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. 15. Non è consentito al dipendente di allontanarsi dal servizio usufruendo dell istituto delle ferie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di struttura. Pertanto, alla scadenza di un periodo di assenza per malattia, di congedo parentale e per malattia del figlio o di aspettativa, al dipendente non è consentito, per decisione unilaterale, il ricorso alle ferie per prolungare l assenza dal servizio. La richiesta di ferie deve essere sempre valutata dal Responsabile di struttura, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai fini dell eventuale concessione. 16. In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel corso dell anno, le ferie dovranno essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell anno di maturazione.. 17. Tale termine può essere prorogato al 30 settembre, in presenza di una richiesta del Responsabile di struttura, motivata da inderogabili ragioni di servizio e contenente un puntuale calendario sulla fruizione delle ferie residue. 18. Le quattro giornate di cui al comma 6, non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfetariamente compensate, ai sensi dell art.1 della legge 23.12.1997, n.937, in ragione di 4,40 euro giornalieri lordi. In tal senso, se non espressamente diversamente richiesto dal dipendente, sarà data priorità alla fruizione di tali giornate rispetto alle ferie. 19. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 20. A fronte di un numero complessivo di assenze giustificate nell anno solare superiore a 120 giorni, ad esclusione di ferie, festività e recuperi compensativi, la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal Responsabile di struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 15 e 16. 21. Fermo restando il disposto del comma 8, all atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di 12

servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1. Art.13 - Riposi compensativi (norme di riferimento: art.5 D.Lgs. 14.04.03, n.66, art.27 CCNL 1998/2001, art. 12 CCNL 2002/2005) 1. Le ore di lavoro straordinario, che dovranno comunque essere debitamente autorizzate dal Responsabile di struttura e prestate dal lavoratore, sono accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative della struttura. 2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il primo semestre dell anno successivo. 3. Tale termine può essere prorogato al 30 settembre, in presenza di una richiesta del Responsabile di struttura, motivata da inderogabili ragioni di servizio e contenente un puntuale calendario sulla fruizione dei riposi stessi. 4. La fruizione dei riposi compensativi deve essere autorizzata dal Responsabile di struttura, con le medesime modalità previste per le ferie. 5. Le ore di cui al presente articolo potranno essere retribuite solo nel caso in cui il loro svolgimento sia stato previamente autorizzato secondo i termini e le modalità fissate dal Protocollo per il trattamento accessorio.e ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall Amministrazione. CAPO III - Lavoro notturno Art.14 - Limitazioni al lavoro notturno. (norme di riferimento: artt.1 e 11 D.Lgs. 14.04.03, n.66; art.26 CCNL 1998/2001, art. 8 CCNL 2002/2005) 1. Per lavoro notturno si intende un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l intervallo tra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo. 2. Per lavoratore notturno si intende: a. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; b. qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di sessanta giorni lavorativi all anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. 3. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 4. I lavoratori notturni devono essere sottoposti : a) a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti; b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno. 5. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Con apposite sequenze contrattuali potranno essere stabiliti ulteriori requisiti per l esclusione dall'obbligo di effettuare lavoro notturno dei lavoratori. 6. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: 13

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 7. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta nell ambito delle esigenze organizzative. Art.15 - Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione. (norme di riferimento: art.12 D.Lgs. 14.04.03, n.66; art.26 CCNL 1998/2001) 1. L'introduzione del lavoro notturno in strutture ed in servizi diversi di quelli di cui al successivo comma, deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previste dal Protocollo sulle relazioni sindacali, dalla consultazione dei soggetti sindacali di cui all art.9 del CCNL. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni. 2. Le strutture presso le quali viene svolto lavoro notturno in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, sono le seguenti: Portinerie strutture recettizie. 3. Della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici in strutture e servizi diversi da quelli di cui al comma precedente, sarà data informazione per iscritto ai servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale. Tale informativa sarà estesa ai soggetti sindacali di cui al comma 1. 14 Art.16 - Durata del lavoro notturno. (norme di riferimento: art.13 D.Lgs. 14.04.03, n.66; art.26 CCNL 1998/2001) 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore giornaliere calcolate in media nella settimana. 2. A seguito del decreto del Ministro per la funzione pubblica previsto dall art.13 comma 3 del D.Lgs 14.4.03, n.66, potranno essere individuate le lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore. Art.17 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno. (norme di riferimento: art. 8 CCNL 2002/2005, art. 1 comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 213/04) 1. L amministrazione, per il tramite del Servizio di Prevenzione Protezione, preventivamente, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti. 2. L amministrazione, per il tramite del Servizio di Prevenzione Protezione, garantisce l informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazione sindacali rappresentative, per le lavorazioni che comportano rischi particolari. 3. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni avviene a cura e a spese dell Amministrazione per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. 4. Durante il lavoro notturno deve essere garantito, previa informativa ai soggetti sindacali di cui all art.9 del CCNL, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

5. Ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, del D. Lgs 14.4.03, n.66, sono disposte appropriate misure di protezione personale e collettiva. 6. Qualora se ne ravvisi la necessità, anche su indicazione dei soggetti sindacali di cui al comma 2 o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, potranno essere previste modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162. 7. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 8. Delle eventuali difficoltà di ricollocamento del dipendente sarà data informazione ai soggetti sindacali di cui al comma 4. CAPO IV - Diritto allo studio (norme di riferimento: art.32 CCNL 1998/2001 così come sostituito dall art. 11 CCNL biennio economico 2000/2001) Art.18 - Permessi straordinari per studio 1. Ai dipendenti sono concessi in aggiunta alle attività formative programmate dall amministrazione o previste nell ambito dei congedi per la formazione di cui al successivo art.24 permessi straordinari retribuiti, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell esame finale. 2. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha diritto alla assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Art.19 - Contingente e limiti individuali 1. I permessi di cui all art.17 sono concessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% delle unità di personale in servizio al 1 gennaio di ogni anno, con arrotondamento all unità superiore. 2. Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale vengono conteggiati come mezza unità. 3. Con atto formale, da affiggere all albo dell ufficio per il personale entro il 15 gennaio di ogni anno, vengono determinati, sulla base di quanto fissato nei commi precedenti, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili. 4. Nei permessi è compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. 5. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio è ridotto proporzionalmente alla percentuale del rapporto di lavoro stesso. 6. Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell anno di competenza, non sono cumulabili a quelle concedibili per l anno successivo e quindi si perdono. 15

Art.20 - Modalità di presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dei permessi retribuiti di cui al precedente art.17, devono essere presentate dagli interessati all ufficio per il personale, per il tramite del Responsabile di struttura, secondo le seguenti scadenze: entro il 15 agosto per i corsi che abbiano inizio tra il 1 ottobre ed il 31 gennaio; entro il 15 dicembre per i corsi che abbiano inizio tra il 1 febbraio ed il 31 maggio; entro il 15 aprile per i corsi che abbiano inizio tra il 1 giugno ed il 30 settembre. 2. Il Responsabile di struttura provvederà a trasmettere le richieste ricevute con la massima tempestività, e comunque in tempo utile per il rispetto delle scadenze di cui al comma precedente, corredate dal motivato parere in ordine ad eventuali esigenze di servizio ostative, in tutto o in parte, alla concessione dei permessi. 3. Le domande, redatte in carta semplice e sottoscritte dagli interessati, debbono contenere le seguenti indicazioni e qualsiasi altra notizia che il dipendente ritenga utile al fine di una corretta valutazione dell istanza: nome, cognome, data e luogo di nascita; tipo di corso per la cui frequenza si chiede la concessione dei permessi, la sua durata e l ente erogante; articolazione degli orari delle lezioni nell ambito del corso. 4. La richiesta deve contenere autocertificazione inerente l iscrizione al corso che si intende frequentare. Art.21 - Valutazione delle domande 1. Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della domanda, l ufficio per il personale provvede alla verifica della accoglibilità della stessa, tenuto conto dei limiti percentuali e individuali di cui sopra e del motivato parere espresso dal Responsabile di struttura in merito alle esigenze di servizio, ed alla comunicazione all interessato ed al Responsabile di struttura dell esito di tale verifica. 2. Nel caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra la richiesta si intende accolta. 3. Ai fini del rispetto del limite percentuale di cui all art.18, primo comma, si tiene conto del numero dei dipendenti che contemporaneamente usufruiscono del beneficio. 4. Il numero dei permessi concedibili ad ogni scadenza (1 ottobre, 1 febbraio e 1 giugno) è dato dalla differenze tra il limite massimo come sopra determinato ed il numero dei dipendenti che a tale data fruiscono del beneficio. 5. L annualità per il rispetto del limite individuale delle 150 ore, decorre dalla scadenza di riferimento in cui è stata accolta la domanda. 6. Nel caso di domande presentate dallo stesso dipendente in occasione di scadenze diverse, resta comunque fermo il limite individuale annuale di 150 ore. 7. L Amministrazione indipendentemente dal numero dei permessi disponibili può, per motivate ragioni di servizio da enunciarsi esplicitamente nella comunicazione all'interessato, respingere l istanza; per le stesse motivazioni, fermo restando l accoglimento dell istanza nel rispetto dei limiti fissati, può ritardarne l accoglimento o anche ridurne la durata. 8. Nel caso di pronunciamenti ai sensi del comma precedente, l Amministrazione ne darà informazione anche ai soggetti sindacali. 9. Qualora il numero delle richieste presentate in occasione delle scadenze fissate al comma 4 superi il numero dei permessi concedibili, l Ufficio provvede a formare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei criteri fissati nel successivo articolo. 16

Art.22 - Criteri di priorità 1. La precedenza per la concessione dei permessi è accordata, nell ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 2. A parità di precedenza derivante dalla tipologia del titolo di studio che si voglia conseguire, vengono fissati i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità, per la concessione dei permessi: dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; dipendenti la cui domanda presentata nell anno solare precedente, non sia stata accolta per ragioni di servizio; dipendenti la cui domanda presentata nell anno solare precedente, non sia stata accolta per i limiti percentuali; dipendenti che frequentino l ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato almeno 3 esami nei 12 mesi precedenti; dipendenti che frequentino l anno di corso che precede l ultimo e, successivamente, quelli che, nell ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli universitari e post-universitari la condizione di cui al punto 1); dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2); costituirà, invece, titolo negativo, a parità di condizioni, il mancato superamento di precedenti corsi per i quali fossero stati concessi negli anni precedenti permessi per le stesse finalità; ordine decrescente d età. Art.23 - Certificazione sulla frequenza e finale 1. Il dipendente al quale sia stata accolta la domanda per la concessione dei permessi per il diritto allo studio, al momento dell interruzione e della successiva ripresa del lavoro per recarsi a frequentare il corso, dovrà segnalare l uscita e la successiva entrata tramite badge magnetico. 2. Nel caso che l inizio del corso sia antecedente l ingresso in servizio, o che il termine sia successivo all uscita dal servizio, il permesso sarà riconosciuto nei limiti di cui all orario individuale di lavoro fissato ai sensi dell art.3. 3. Il dipendente dovrà presentare all ufficio per il personale autocertificazione mensile in ordine ai permessi fruiti, e finale in ordine ai relativi esami sostenuti (anche se con esito negativo). 4. In caso di mancata presentazione dell autocertificazione in ordine alla frequenza, alle assenze dal servizio si applica quanto previsto dall art.6, comma 4. 5. Nel caso di esami non sostenuti entro diciotto mesi dalla data di concessione del beneficio (scadenza di riferimento), indipendentemente dall esito, ai permessi fruiti si applica quanto previsto dall art.6, comma 4. Art.24 - Permessi per preparare e sostenere gli esami 1. Per la concessione di permessi finalizzati alla preparazione ed a sostenere esami utili per il conseguimento di titoli di cui all art.17, valgono le medesime modalità, i limiti, i termini ed i criteri fissati per la concessione dei permessi finalizzati alla frequenza 2. Nell ambito del limite annuale di 150 ore, per la finalità di cui al presente articolo è fissato un tetto per esame di 18 ore ed individuale annuale complessivo di 54: i permessi sono fruibili anche per intere giornate lavorative consecutive. 17

3. Nel caso di esame finale del corso di studi il limite per esame di cui al comma precedente è innalzato a 36 ore. 4. La domanda di concessione di permessi di cui al presente articolo, può essere presentata anche indipendentemente dalla necessità di frequentare il corso per il quale si voglia sostenere l esame. Art.25 - Congedi per la formazione (norme di riferimento: art.5 legge 8.3.2000, n.53; art.8 CCNL biennio economico 2000/2001; art.23 CCNL 2002/2005) 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso questa Amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato: il periodo massimo è inteso per l'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Al fine della determinazione del periodo concedibile, si tiene conto dei periodi eventualmente già fruiti ai sensi dell art.5 della legge 53/2000, anche presso altri datori di lavoro. Il limite degli undici mesi si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. 3. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. 4. I congedi possono essere concessi nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore. 5. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio, della durata prevista della stessa ed autocertificazione in merito agli eventuali congedi già fruiti al medesimo titolo, anche presso altro datore di lavoro. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative. 6. Nel caso di un numero di domande superiore al numero accoglibile, fissato nel comma 4, sarà data priorità, in ordine, alle richieste: non accolte nell anno precedente; presentate quale domanda di congedo a seguito di mancata concessione di permessi richiesti, per la medesima finalità, ai sensi dell art.17, e non concessi per motivi di in capienza percentuale; volte al completamento della scuola dell'obbligo; volte al conseguimento del titolo di studio di secondo grado; volte al conseguimento del diploma di laurea; per attività didattiche o formative da svolgersi all estero; per attività didattiche o formative organizzate da soggetti pubblici. 7. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, dell esito della richiesta verrà data comunicazione all interessato ed al Responsabile di struttura. 8. Nel caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra la richiesta si intende accolta. 9. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di 18

cui al comma 5, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. 10. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell art.4, comma 4, della legge 53/2000, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. 11. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità, ferma restando la computazione del periodo già fruito ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al comma 1. 12. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa ai sensi dell art. 4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000, regolato dai successivi articoli 26 e 31 del presente Protocollo. Art.26 - Aspettativa per motivi di studio (norme di riferimento: art.4 legge 53/2000; art.32 CCNL 1998/2001; art. 10 CCNL biennio economico 2000/2001; D.M. 21.7.2000, n.278) 1. Il dipendente può chiedere, per documentati motivi di studio, un periodo di aspettativa, in conformità a quanto disposto dall art.32 del CCNL 1998/2001 e dall articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000. 2. L aspettativa di cui al presente articolo può essere utilizzata per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di aspettativa; le frazioni di aspettativa inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni. 3. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al comma 2, si tiene conto anche di altri periodi di congedo già fruiti ai sensi dell articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000, indipendentemente dal motivo per cui erano stati richiesti, anche presso altri datori di lavoro. 4. Per la concessione dell aspettativa di cui al presente articolo, i lavoratori interessati devono presentare una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività di studio che intendono svolgere, della data di inizio, della durata prevista della stessa ed autocertificazione, per le finalità di cui al comma precedente, in merito agli eventuali periodi di congedo già fruiti ai sensi dell articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000. 5. La domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell attività di studio. Entro dieci giorni dalla richiesta dell aspettativa, l Amministrazione è tenuta ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. L Amministrazione assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva. 6. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato l Amministrazione può altresì negare il l aspettativa per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di aspettativa richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del 19

rapporto; può, inoltre, negare l aspettativa quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente. 7. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. L aspettativa non è computata nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 8. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo, con esclusione di ferie ad altre assenze dal servizio, derivanti da qualunque motivo, ad esclusione di quelle previste dall art.10 del CCNL biennio economico 2000/2001. 9. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa. 10. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'amministrazione ai sensi del comma 9. Art.27 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio (norme di riferimento: art. 2 legge 13.08.1984 n. 476; legge 30.11.1989, n. 398, art.9 CCNL biennio economico 2000/2001) 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. 2. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. 3. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. 4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di borse di studio di cui alla legge 30.11.1989, n. 398. 6. L aspettativa di cui al presente articolo non può essere concessa al personale dipendente assunto a tempo determinato, con o senza conservazione del proprio trattamento economico. CAPO V - Aspettative, assenze, congedi e permessi (norme di riferimento: art.30-35 CCNL 1998/2001.) Art.28 - Assenze (norme di riferimento: art.34 CCNL 1998/2001) 1. I casi di assenza non programmata devono essere segnalati tempestivamente all inizio del turno di lavoro del giorno in cui l assenza si verifica, e comunque entro la prima ora di servizio, al Responsabile di struttura. 2. Qualora l'assenza dipenda da malattia, ovvero da sua eventuale prosecuzione, il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo 20