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Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 19/12/2013 Circolare n. 178 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell edilizia per l anno 2013. Indicazioni operative. SOMMARIO: Con decreto del 28 agosto del 2013, il Ministero del lavoro ha confermato per il 2013 - la riduzione contributiva prevista dall articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l ammissione e il godimento del regime agevolato. PREMESSA

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 agosto 2013 (allegato 1), assunto di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze - pubblicato l 11 novembre 2013 nella sezione Pubblicità legale del sito www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e comunicato sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 2013 ha confermato per l anno 2013, nella misura dell 11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni. Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l insieme delle modalità operative. 1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti nella misura dell 11,50 per cento per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività - industria e artigianato - dal 1 gennaio 2013. Si confronti al riguardo l allegato al messaggio Inps numero 4623 del 15 marzo 2013 - tabelle 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 e 4.4. Si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (1). Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2 (2). Si osserva, inoltre, che l agevolazione: compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013; non trova applicazione sul contributo previsto dall articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2013, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (3); è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile. Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, assunzioni di disoccupati da almeno due anni ai sensi della l. 407/1990, contratti di inserimento, ecc.). Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite (4). Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto, all art. 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile: devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità

contributiva anche da parte delle casse edili; non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell agevolazione. Le citate disposizioni del decreto legge 223/2006, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale ultima norma, a decorrere dal 1 gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva. Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi periferiche dell Istituto oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell autorità giudiziaria procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995. 2. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens. Come già illustrato nei messaggi numero 12320 del 24 luglio 2012 e 11999 del 25 luglio 2013, le istanze finalizzate all applicazione della riduzione contributiva nel settore dell edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo Rid-Edil, disponibile nella funzionalità invio nuova comunicazione della sezione comunicazioni on-line, nel cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell Inps. Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L esito è visualizzabile all interno del cassetto. I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2013 febbraio 2014; per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2013, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a febbraio 2014. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo gennaio dicembre 2013. Come già precisato nel messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l istanza avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, con le modalità descritte nei citati messaggi 12320/2012 e 11999/2013, che si riportano di seguito. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale L206 nell elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale L207, nell elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Pertanto il codice causale L206 non potrà essere esposto sulle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014. In applicazione di quanto previsto nella deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'istituto del 26.3.1993 (5), il beneficio arretrato potrà essere fruito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014. Nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmette il flusso UniEmens relativo all ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l importo del beneficio spettante. Il Direttore Generale Nori (1) Misure previste dall art. 10 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall art. 1, comma 764, della legge 296/2006, e dall art. 8 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 della citata legge finanziaria 2007 (l. 296/2006). Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009. (2) Si ricorda che, dal 1 gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, non ancora operativa negli archivi elettronici dell Istituto. (3) A decorrere dall anno 2005, è previsto che l Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l intero ammontare del contributo integrativo in base alla legge 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi. (4) Si vedano la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997. (5) Approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

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