DECRETO N. 1399 Del 25/02/2015



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DECRETO N. 1399 Del 25/02/2015 Identificativo Atto n. 452 PRESIDENZA Oggetto RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLO SCONTO SUGLI ACQUISTI DI BENZINA E ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO SCONTO SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI LOMBARDI AL CONFINE CON LA SVIZZERA, AI SENSI DELLA L.R. 28/1999, CON DECORRENZA 27 FEBBRAIO 2015. L'atto si compone di pagine di cui pagine di allegati parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA U.O. TUTELA DELLE ENTRATE REGIONALI VISTA la normativa vigente e precisamente : l articolo 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Misura di razionalizzazione della finanza pubblica ; l articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale ; la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e successive modificazioni e integrazioni; la l. 4 dicembre 2008, n. 189 di conversione del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, che all art. 2-ter detta disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione a decorrere dall 1 gennaio 2009; VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale: 1 marzo 2000 n. 48802 Mobilità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine ; 31 maggio 2000 n. 26 Individuazione dei Comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell entità dello sconto; 28 luglio 2000 n. 603 Modifica alla d.g.r. 31 maggio 2000 n. 7/26 ad oggetto Individuazione dei Comuni Lombardi compresi nel territorio regionale interessati alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell entità dello sconto L.R. 20 dicembre 1999, n. 28 Variazione all elenco dei comuni; 1 dicembre 2000, n. 2400 Modificazione dei provvedimenti attuativi della L.R. 20 dicembre 1999, n. 28. Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, con la quale, tra l altro sono state rideterminate le fasce di sconto (A, B, C) fissate dalla d.g.r. 31 maggio 2000, n. 26 con la riduzione alle sole A e B, rispettivamente distanti dal confine Elvetico, da 0 a 10 km e da 10,001 a 20 km e nella misura di lire 200 e lire 350, ora euro 0.10 ed euro 0.18; 8 giugno 2001, n. 4965 Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse da alcuni comuni sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla L.R. 20 dicembre 1999, n. 28 1

<<Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine>> ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1 dicembre 2000 n. 2400; 27 luglio 2001, n. 5706 Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse dai Comuni di Senna Comasco e Lambrugo, sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine ai sensi del punto 4) della d.g.r. 1 dicembre 2000 n. 2400 : 27 Luglio 2001, n 5707, Modifica dei criteri per l erogazione dei contributi da assegnare ai Comuni. Attribuzione delle somme riscosse ed effettivamente introitate dai Comuni a seguito dell attività di vigilanza effettuata dai Comuni medesimi ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1999, n 28 ; 1 ottobre 2001, n 6242, Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse dai Comuni di Rovellasca e di Bardello sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999 n 28 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine ai sensi del punto 4) della D.G.R. 1 dicembre 2000 n 2400 ; 16 aprile 2003, n VII/12740 Determinazioni in ordine alle osservazioni trasmesse dal Comune di Lenno (CO) sulla misurazione delle distanze dal confine nazionale per la fruizione del beneficio di cui alla Legge regionale 20 dicembre 1999, n 28 Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine ai sensi del punto 4) della D.G.R. 1 dicembre 2000, n 2400 ; VISTO il D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, ha attribuito alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di compartecipazione all IVA determinata nella misura dell onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto; VISTO IL D.M. Economia e Finanze 25 Febbraio 2009, Attuazione dell articolo 2- ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione, attraverso il quale sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dall art. 2-ter, del citato D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154; 2

RICHIAMATA la d.g.r. 30 marzo 2011, n. 1509 con la quale si è dato l avvio alla realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 attraverso l introduzione della C.R.S. quale strumento per ottenere il rifornimento di benzina a prezzo scontato; VISTO il d.d.u.o. Entrate regionali e Federalismo Fiscale 1 aprile 2011, n. 2949 con il quale, a decorrere dal 4 aprile 2011, si è dato avvio al nuovo sistema per la gestione delle agevolazioni recate dalla l.r. 28/1999 con l introduzione della C.R.S. ed ha perso efficacia, in pari data, il sistema della carta sconto benzina ; DATO ATTO che la vigente misura dello sconto alla pompa della benzina, ai sensi del d.d.u.o. Tutela delle Entrate Regionali 21 gennaio 2015, n. 284, è così determinata: Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km sconto pari a 0,15 euro/litro Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km sconto pari a 0,07 euro/litro RICHIAMATA la d.g.r. del 30 gennaio 2015 n. X/3076, avente ad oggetto Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione» e successive modificazioni e integrazioni. Introduzione, dal giorno 1 febbraio 2015, del beneficio dello sconto sui rifornimenti di gasolio per autotrazione, limitatamente ai cittadini residenti nei comuni ricompresi nella fascia di sconto a (comuni distanti da 0,000 a 10,000 km dal confine Elvetico), con la quale, tra l altro sono state attribuite alla dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali le valutazioni e gli atti concernenti i costi di gestione del sistema sconto carburanti e i conseguenti atti di gestione finanziaria; DATO ALTRESI ATTO che con la medesima d.g.r. del 30 gennaio 2015 n. X/3076, stante l impossibilità di definire lo sconto alla data della sua approvazione per le motivazioni nella stessa espresse, l attivazione della misura sui rifornimenti di gasolio è stata rinviata ad un provvedimento della dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali; CONSIDERATO che tale misura può essere adeguata, ai sensi dell art. 2-ter, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 4, della legge 4 dicembre 2008 n. 189, nonché dall art. 1, comma 4, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009, di attuazione del citato art. 2-ter, purché sia garantito che il prezzo finale lombardo non risulti inferiore a quello praticato in Svizzera e se, come disposto dall art. 2, comma 2-bis, della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, la differenza di prezzo ordinario, la cui rilevazione è effettuata, ai sensi dell art. 1, comma 2, dello stesso D.M. Economia 3

e Finanze 25 febbraio 2009, di norma trimestralmente dall Ambasciata d Italia presso la confederazione Elvetica, sia superiore ad euro 0,05 per litro; VISTA la comunicazione dell Ambasciata d Italia presso la confederazione Elvetica in data 23 febbraio 2015, contenente la rilevazione del prezzo della benzina e del gasolio effettuata ai sensi del richiamato art. 1, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009; VERIFICATO che la differenza del prezzo medio tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano, alla data del 23 febbraio 2015, è pari ad euro 0,33 per la benzina e euro 0,17 per il gasolio e che, quindi, il prezzo praticato in Italia è superiore a quello praticato in Svizzera; ACCLARATA la necessità di adeguare per la benzina lo sconto alle disposizioni sopra richiamate e di rideterminare pertanto la relativa misura come segue: Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km sconto pari a 0,23 euro/litro Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km sconto pari a 0,15 euro/litro RITENUTO, in considerazione della differenza di prezzo registrata, e come dianzi evidenziata, doversi attivare, come segue, lo sconto sui rifornimenti di gasolio: Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km sconto pari a 0,08 euro/litro; VERIFICATA la copertura finanziaria iscritta al bilancio regionale per il corrente esercizio ai capitoli di spesa 1.04.104.7326 e 1.04.104.10349; RICHIAMATA la citata d.g.r. 30 marzo 2011, n. 1509, che, tra l altro, attribuisce al Dirigente della U.O. Entrate Regionali e Federalismo Fiscale, ora Tutela delle Entrate Regionali, per le competenze allo stesso assegnate, gli adempimenti connessi all adeguamento della misura dello sconto; RITENUTO di fissare giorno al 27 febbraio 2015 la decorrenza delle nuove misure come sopra indicate, condizionando la prosecuzione delle stesse alla disponibilità finanziaria dei relativi capitoli di spesa del bilancio per l esercizio finanziario 2015; RITENUTO necessario rendere una preventiva ed adeguata informazione ai cittadini interessati, con la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale dei tributi regionali all indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it; 4

RITENUTO altresì necessario notificare il presente atto: al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Roma nonché all Agenzia delle Dogane, ai sensi dell art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009; a Lombardia Informatica spa perché provveda ad adeguare alle nuove misure il sistema informatico Sconto carburanti ; VISTA la l.r. 07 luglio 2008, n 20, Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale, la d.g.r. N. 2249 del 01/08/2014, il decreto del Segretario Generale n. 8548 del 17/09/2014, relativi alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura, DECRETA 1. di rideterminare, la misura dello sconto sui rifornimenti di benzina effettuati dai cittadini residenti nei comuni facenti parte del relativo circuito come segue: Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km Fascia B: da 10,001 a 20,000 Km sconto pari a 0,23 euro/litro sconto pari a 0,15 euro/litro; 2. di attivare, come segue, lo sconto sui rifornimenti di gasolio: Fascia A: da 0,000 a 10,000 Km sconto pari a 0,08 euro/litro; 3. di fissare la decorrenza della nuova misura al giorno 27 febbraio 2015, condizionandone la prosecuzione alla disponibilità finanziaria dei relativi capitoli di spesa del bilancio per l esercizio finanziario 2015; 4. di notificare il presente provvedimento: al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Roma nonché all Agenzia delle Dogane, ai sensi dell art. 1, comma 3 del D.M. Economia e Finanze 25 febbraio 2009; a Lombardia Informatica spa; 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 5

pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul Portale dei tributi regionali all indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it. La Dirigente Maria Arcangela Carbone 6