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Prot. n. 159430 del 02/11/2017 IL REGOLAMENTO DI PRIMA APPLICAZIONEPER L ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CDA DELL ADISURC Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, le modalità per l elezione dei rappresentanti degli studenti nel CDA ADISURC. 2. Destinatari di tale regolamento sono: - le Università Campane (di seguito le Università) - le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (di seguito Istituzione) - gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale ed aventi sede nella Regione Campania ad eccezione delle Università Telematiche - gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica nonché gli studenti iscritti ai corsi previsti dall art.1 comma 4 della legge Regionale 12/2016 e smi; Articolo 2- Indizione delle Elezioni 1. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel CDA dell ADISURC vengono svolte contemporaneamente nelle università e nelle istituzioni contestualmente all elezione del CNSU salvo diversa disposizione; 2. Esse sono indette di norma dal Rettore dell università Campana (di Seguito Università Di Riferimento) che ha il maggior numero di iscritti. In tale sede universitaria viene istituita la commissione elettorale centrale e presso di essa vengono espletate tutte le procedure elettorali; 3. Il Rettore dell Università di Riferimento indice le elezioni con apposito bando nel quale vengono indicati: - i componenti della Commissione elettorale centrale con il compito di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni; - il calendario delle elezioni e il numero dei rappresentanti da eleggere; - le sedi universitarie, le istituzioni coinvolte e le indicazioni operative alle quali devono attenersi le commissioni elettorali locali;

- l elettorato attivo e passivo; - le incompatibilità, ove previste; - la durata del mandato; - i termini per il deposito delle candidature. Articolo 3- Elettorato Attivo e Passivo 1. Ai fini della determinazione dell elettorato attivo e passivo ciascuna Università e ogni Istituzione predispone gli elenchi degli studenti iscritti ai corsi attivati nella propria sede. 2. Godono dell elettorato attivo tutti gli studenti iscritti, in corso e fuori corso, entro la data di svolgimento delle elezioni. 3. Godono dell elettorato passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre al primo anno fuori corso alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale. 4. Gli elenchi sono depositati presso la sede del rettorato dell università di riferimento e presso gli uffici elettorali delle altre sedi universitarie. Di tali elenchi ogni sede universitaria nonché ogni Istituzione almeno 60 giorni prima delle elezioni ne dà pubblicità sul proprio sito web istituzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi gli interessati possono proporre opposizione al Rettore dell Università o Istituzione di appartenenza avverso errori od omissioni degli stessi. Tali organi decidono entro i successivi cinque giorni. Gli elenchi dell elettorato attivo e passivo sono aggiornati dai singoli Atenei/Istituzioni fino alla scadenza del termine per le sottoscrizioni delle candidature,così da consentire alla CEC di verificare la regolarità delle candidature all atto della loro presentazione. Articolo 4- Collegi Elettorali 1. Si istituiscono due collegi elettorali denominati Campania 1 e Campania 2 2. Ciascun collegio elettorale elegge n 1 rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell ADISURC 3. Godono di elettorato Attivo e Passivo per il collegio Campania 1 gli studenti presenti negli elenchi delle Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli

Parthenope, Università degli Studi di Napoli L Orientale, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e le Istituzioni di cui sopra aventi sede legale nella Provincia di Napoli. Godono di elettorato Attivo e Passivo per il collegio Campania 2 gli studenti presenti negli elenchi delle Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi Luigi Vanvitelli, Università degli Studi del Sannio e delle Istituzioni di cui sopra aventi sede legale nelle Provincie di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno. Articolo 5- Candidature 1. Gli studenti in possesso dell elettorato passivo possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze individuate dal presente regolamento mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati scaricabili dal sito dell Università di riferimento nell apposita sezione ivi dedicata. Tali prestampati sono pubblicati contestualmente all indizione delle elezioni. 2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi. 3. I candidati sono elencati con l indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi, dipartimento di appartenenza e/o istituzione ed anno di corso cui sono iscritti. 4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali di ogni Università nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse. 5. Le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, cognome, nome, luogo, data di nascita, il corso di studi e relativo anno di iscrizione, 6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla. 7. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista. 8. Ogni lista deve essere depositata, presso l ufficio della commissione elettorale centrale almeno 60giorni prima della data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale. 9. La commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa

risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale. 10. I candidati che non risultano iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non può essere sostituito. 11. La commissione elettorale centrale verificata la legittimità delle candidature stabilisce a seguito di sorteggio pubblico l ordine nel quale le liste debbano essere indicate nelle schede elettorali. 12. Dopo la pubblicazione del numero dei seggi prevista dall articolo 7 per ciascuna lista presentata può essere indicato alla commissione elettorale locale il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali. I rappresentanti di lista devono godere dell elettorato attivo. 13. I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai presidenti dei rispettivi seggi a cura della commissione elettorale locale. 14. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla commissione elettorale centrale vengono pubblicate su sito dell università di riferimento e trasmesse alle università tramite le commissioni locali di cui al successivo articolo 5 affinché siano rese pubbliche sui siti delle Università e delle Istituzioni almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Articolo 6-Commissioni elettorali locali 1. Presso ogni università, con decreto Rettorale, viene istituita una commissione elettorale locale composta da almeno tre componenti scelti dai rispettivi Rettori, fra il Personale docente e PTA in servizio presso ciascuna sede. 2. La commissione effettua le operazioni di controllo, verifica la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi della propria sede istituiti ai sensi del successivo art.7. 3. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle. 4. Le operazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono pubbliche. Il bando che dispone l elezione di cui all articolo 2 determina tempi e luoghi delle predette operazioni.

Articolo 7 -Commissione centrale 1. Con decreto del Rettore dell Università di riferimento è istituita presso quest ultima la commissione elettorale centrale avente il compito di raccogliere e collazionare i risultati elettorali trasmessi dalle Commissioni locali. 2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di tre e da non più di sei componenti. Alla Commissione Elettorale Centrale, salvo diversa disposizione, spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento. La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall amministrazione. Articolo8 -Seggi Elettorali 1. Almeno sei giorni prima delle votazioni ogni Università e ogni Istituzione provvederanno a pubblicare il numero dei seggi. 2. Il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni sono costituiti, con decreto del Rettore o Direttore di ciascuna Università, uno o più seggi elettorali (composti da non meno di tre membri) in rapporto al numero degli studenti iscritti presso ognuna delle sedi universitarie, con lo stesso decreto sono individuati anche rappresentanti di lista. Sono iscritti ai seggi elettorali di cui al comma precedente gli studenti afferenti alla sede stessa. Articolo 9-Schede elettorali 1. Le schede elettorali sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo un modello tipo indicato dall Università di riferimento. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione della Università e /o Istituzione sede elettorale e deve recare un riquadro ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio, nonché, ove occorre l'indicazione del numero del seggio. 2. Gli Atenei e le Istituzioni predispongono la stampa delle schede elettorali dopo la definizione del numero progressivo delle liste che devono essere riportate nelle schede con lo stesso ordine progressivo.

Articolo 10- Operazioni di voto 1. Le votazioni si svolgono, in due giorni naturali consecutivi, secondo il calendario fissato dal decreto di indizione nei luoghi ove hanno sede i seggi elettorali. L orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone l indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto. 2. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti. 3. Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali: carta di identità o altro documento equivalente; patente di guida; passaporto; 4. Nell apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale sono annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l elettore, ne attesta l identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l identità dell elettore e l iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza. Espresso il proprio unico voto con l indicazione sulla scheda del cognome e nome dell eligendo o apponendo un segno nell apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata. L avvenuta votazione viene annotata nell apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio. L espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti

possono esprimere il loro voto con l assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Articolo 11 -Operazioni di Scrutinio 1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, ove non sia diversamente disposto dall Università di riferimento redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio. È nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato. 2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale locale che dopo aver redatto il verbale definitivo con i risultati elettorali li trasmette a sua volta alla Commissione elettorale Centrale per il tramite degli uffici elettorali. Articolo 12-Formazione delle graduatorie finali e proclamazione degli eletti 1. La Commissione Elettorale Centrale, per ciascun collegio,constatata l integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti i verbali delle commissione elettorali locali, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, controlla la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle commissioni elettorali locali, la commissione provvede a collazionare gli atti di ogni sede e proclamare gli eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell ordine di lista. 2. Ai risultati elettorali si perviene con la seguente procedura: per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;

per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista; la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente. Articolo 13 -Norme comuni e di rinvio 1. I componenti del consiglio di amministrazione dell ADISURC durano in carica tre anni e comunque sino alla costituzione del nuovo CDA; 2. Gli studenti eletti entrano in carica nella prima riunione dell organo collegiale successiva alla loro nomina; 3. Per quel che non sia previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n.570. Articolo 14 -Norme transitorie In via di prima applicazione o in caso di elezioni suppletive l elezione di uno dei due collegi può essere indetta in modo indipendente e autonomo dall altra. In via di prima applicazione o in caso di elezioni suppletive i tempi previsti degli articoli 3 e 5 possono essere ridotti all atto dell indizione. Il presente Regolamento è emanato, a seguito dell approvazione del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Campane, con DR dell Università di Riferimento.