04 - Servizio Legale e Contenzioso Iscritto al n. 1488 del Registro Generale delle Determinazioni in data 10/10/2016 Numero settoriale n. 125 del 10/10/2016 Oggetto: RICORSO AL TAR PUGLIA DA PARTE DI PASCULLI DE ANGELIS S. AVVERSO SILENZIO SU ISTANZA DEL 3.2.2016. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE ESTERNO. IMPEGNO SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. STIPULAZIONE. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO emessa ai sensi - degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267; - dell'art.4 comma 2 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165; - degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale; - dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94); - dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97); - dell art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n. 50 del 17.02.2015)
Il Responsabile del Servizio Premesso che con decreto sindacale n. 2 del 7/3/2016 è stato conferito incarico di posizione apicale di Responsabile del Sevizio Legale e Contenzioso del Comune di Bitonto all avv. Luigi Sorgente; Che con ricorso al TAR Puglia, notificato il 6.7.2016, il Sig. Pasculli De Angelis Sergio ha impugnato il silenzio del Comune di Bitonto sull istanza in data 3.3.2016 -riferita alla particella 1200, aree n. 26 e 27, fg. 48, compresa tra quelle oggetto della procedura ablatoria (decreto sindacale n. 63 del 16.5.1985) e del contenzioso de quo (ex n. 250 fg. 48), per il 50% di proprietà dell istante- adducendo l avvenuta pronuncia giudiziale passata in giudicato solo sul richiesto ristoro dei danni, e chiedendo di provvedere alla restituzione dell area o all acquisizione formale della stessa ex art. 42 bis del D.P.R. n. 237/2001, con corresponsione del valore di mercato, declaratoria di inadempimento dell obbligo dell Ente di pronunciarsi e conseguente nomina di Commissario ad acta; Che, con nota prot. n. 31736 del 29.7.2016, il Servizio Lavori Pubblici ha concluso il procedimento relativo all istanza presentata dal Sig. Pasculli De Angelis Sergio in data 3/3/16 rigettandola in quanto, con sentenza n. 2653/2004 del Tribunale di Bari, confermata con sentenze n. 886/2007 della Corte d Appello di Bari e n. 15134/2014 della Corte di Cassazione, è stato accertato che i Sigg. ri Pasculli De Angelis Sergio e Calò Vito hanno acquistato dalla signora Pasculli Anna Maria la proprietà della particella 250 del fg. 48 con atto notarile del 10/02/1995, ma, poiché a tale epoca, si era ormai..definitivamente verificato l effetto traslativo della res a titolo originario in favore della P.A, gli stessi non hanno titolo ad agire avendo acquistato a non domino ; Che, con nota prot. n. 36811 del 12.9.2016, il Servizio Lavori Pubblici, con le medesime suesposte motivazioni, ha espresso parere di resistere in giudizio e, stante la complessità della vicenda seguita per oltre un ventennio anche dall Avv. Nicolò de Marco, ha ritenuto opportuno che la difesa del Comune fosse affidata allo stesso professionista, trattandosi di giudizio connesso soggettivamente ed oggettivamente al precedente contenzioso conclusosi positivamente per l Ente; Che, in effetti, tra le parti si è sviluppato una lunga e articolata vicenda giudiziaria le cui fasi sono riportate nelle premesse della deliberazione G.C. n. 191 del 21.9.2016, alla quale si fa espresso rinvio, e con cui la Giunta Comunale ha deliberato di resistere in giudizio autorizzando il Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso ad individuare il professionista esterno al quale conferire l incarico; Dato atto che, per quanto attiene all affidamento dell incarico legale, attualmente la materia è disciplinata dall art. 17, c. 1 lett. d) del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in vigore dal 19 aprile 2016, che pur includendo tra i servizi esclusi dal proprio campo applicativo quelli concernenti uno dei qualsiasi servizi legali di cui al n. 1), ha subordinato gli stessi all applicazione dell art. 4) del medesimo codice rubricato Principi relativi all affidamento dei contratti pubblici esclusi, salvo applicazione dell art. 36, comma 2, lett. a) e dell art. 63 c. 2 lett. c) della legge citata; Dato atto che il compenso è stato determinato in via preventiva dal Servizio Legale e Contenzioso in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e lo stesso non supera la soglia di cui all art 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ( 40.000 euro); Ritenuto che, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, sussistono i presupposti
di legge per poter procedere a conferire incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio in questione all Avv. Nicolò de Marco in quanto: -) l attuale organico del Servizio Legale e Contenzioso è composto da un unico professionista abilitato all esercizio della professione forense per conto del Comune, già impegnato nel patrocinio di un elevato numero di giudizi per conto dell Ente, come risulta dall attestazione in atti; -) la vertenza è legata ad altri presupposti giudizi tra le stesse parti per la stessa procedura espropriativa in premessa richiamata, nella quale il Comune è stato rappresentato e difeso anche dall Avv. Nicolò de Marco; -) l affidamento a detto professionista è conferito al fine di assicurare una proficua e pronta difesa del Comune anche nei termini necessari alla costituzione in giudizio avverso l impugnato silenzio; Dato, altresì, atto che l Avv. Nicolò De Marco, interpellato, con nota e mail del 24/9/16, ha manifestato la sua volontà ad accettare l incarico operando, tra l altro, una riduzione sull importo lordo complessivo determinato dal Servizio in 5.700,00, e formulando la sua migliore offerta pari a lordi 5.200,00 (comprensivo di spese forfetarie, CAP e IVA per 3.563,00 nette ); Visto che, in data 23.9.2016, è stata smistato il ricorso notificato il 22.9.2016 da parte del Sig. Pasculli De Angelis Sergio contenente motivi aggiunti al ricorso iniziale per l annullamento anche della nota del 29.7.2016 di conclusione del procedimento; Ritenuto, per evidenti motivi di continuità, conoscenza della vertenza e detenzione dei fascicoli del ventennale voluminoso contenzioso, e, secondo quanto consentito dall art. 31 c. 4 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 50 del 17.2.2015, dover affidare l incarico in questione all Avv. Nicolò de Marco, quantificando la spesa a carico dell Ente per i compensi professionali in un importo lordo complessivamente non superiore a 5.200,00, compreso IVA, CAP e spese documentate e forfetarie; Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile del Servizio e al Responsabile del Procedimento conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Dato, pure, atto che: -ai sensi dell art. 5, c. 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, la sottoscrizione da parte dell organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, richiesto dall art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; -la presente determinazione comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell ente e, pertanto, la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147 bis TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); Visto l art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 ; Visto l art. 75 e 76 dello Statuto Comunale; Visto l art. 192 D. Lgs. 267/2000 ;
Visto l art. 15 c.1 e 2 D. Lgs. n. 33/2013 per il quale il Comune è tenuto a pubblicare il presente atto sul sito istituzionale Sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Consulenti e Collaboratori ; D E T E R M I N A 1. AFFIDARE, per i motivi esposti in narrativa, all Avv. Nicolò de Marco, con studio in Bari alla Via Abate Gimma, 189, l incarico di rappresentare e difendere il Comune di Bitonto nel ricorso promosso dinanzi al TAR Puglia dal Sig. Pasculli De Angelis Sergio per l annullamento del silenzio e rubricato al n. 854/2016 di R.G., e nei successivi motivi aggiunti, notificati il 23.09.2016, per l annullamento della nota del 29.7.2016 di conclusione del procedimento e di rigetto della richiesta formulata in merito alla p. lla n. 250 (attuale part. 1200) aree nn. 26 e 57 Fg. n. 48, in agro di Bitonto, giusta deliberazione G.C. n. 191 del 21.09.2016, invitando il Sindaco a rilasciare procura ad litem a favore del detto professionista e ad eleggere domicilio presso il di lui studio; 2. APPROVARE lo schema di convenzione per incarico professionale allegato e parte integrante della presente, autorizzandone la stipulazione anche per acquisire la formale accettazione del professionista delle modalità di conferimento dell incarico; 3. QUANTIFICARE la spesa complessiva a carico dell ente per il patrocinio del Comune nella vertenza de quo in un importo lordo complessivo di 5.200,00 (compresi CAP e IVA) a titolo di compensi professionali; 4. IMPEGNARE la somma sub punto 3) al cap. 810 Spese per liti, arbitraggi, ecc, Missione 1 Serv. Istituz., generali e di gestione, Programma 11 Altri Servizi Gen., Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi, P. Fin U.1.03.02.99.000, Cpt. Piano Fin B10 - Altre spese legali, SIOPE 1331 Spese per liti (patrocinio legale), del PEG 2016, ove risulta impegno provvisorio n. 2320/2016, disponendo che si provvederà alla liquidazione di un acconto pari a 2.000,00 (compreso CAP e IVA), secondo le condizioni e modalità previste nella convenzione allegata alla presente; 5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Servizi Lavori Pubblici per opportuna conoscenza oltre che per gli eventuali atti cautelativi e di gestione da eseguirsi nei modi e termini occorrenti, e al Servizio Ragioneria ai fini dei successivi adempimenti di competenza anche in merito alla eventuale soccombenza; 6. DEMANDARE, al Servizio Informatico la pubblicazione sul sito istituzionale Sez. Amministrazione Trasparente sottosezione Consulenti e Collaboratori, per i motivi di cui alla nota prot. n. 37076 del 18.11.2013. ********************** IL FUNZIONARIO PROPONENTE dott. ssa Anna Albergo
Il Responsabile del Servizio SORGENTE LUIGI