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Transcript:

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 275/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 18 luglio 2013, composta dai Magistrati: Dott. Giancarlo ASTEGIANO Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario relatore Dott. Alessandra OLESSINA Primo Referendario Dott. Massimo VALERO Primo Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente a oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come 1

integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54 del 17 novembre 2010; Vista la nota n. 1498 del 25 maggio 2013, pervenuta, tramite il C.A.L. il 14 giugno seguente, con la quale il Sindaco del Comune di Greggio (VC) ha chiesto un parere in materia di limitazioni all acquisto di immobili da parte di enti pubblici; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Walter Berruti; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Con la nota indicata in epigrafe il Comune espone di aver stipulato, in data 27 marzo 2012, un contratto preliminare con l Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, per l acquisto al prezzo di euro 73.000 di un edificio e relativo terreno pertinenziale, versando contestualmente una caparra confirmatoria di euro 7.300. Chiede quindi se possa stipulare, nel 2013, il contratto definitivo attesa la disposizione dell art. 1 comma 138 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 che ha vietato alle pubbliche amministrazioni, con effetto dal 2013, l acquisto di immobili a titolo oneroso. Evidenzia il rischio di un contenzioso civile in caso di inadempimento. DIRITTO 1. La richiesta di parere inoltrata ai sensi dell art. 7, comma 8 L. n. 131/2003, presenta i requisiti soggettivi di ammissibilità. 2

Essa, infatti, è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune e inviata tramite il C.A.L. 2. Possiede anche i requisiti oggettivi di ammissibilità nella misura in cui, ponendo quesiti che interessano i limiti alla spesa per acquisto d immobili a titolo oneroso da parte degli enti locali, diretti a salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, attiene alla materia della contabilità pubblica. Va tuttavia precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da un esigenza dell Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere generale sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che spetterà esclusivamente all Amministrazione applicare con riferimento al caso di specie. In caso contrario l attività consultiva della Sezione si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione. Ciò posto, può passarsi all esame del merito. 3. L art. 1 comma 138 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha novellato l art. 12 del D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 in tema di Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici. Tale articolo, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La novella ha introdotto, per quanto qui interessa, il comma 1 quater, che dispone: Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne stipulare contratti di locazione passiva 3

salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Da tale divieto sono esclusi: - gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010; - le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto; - le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica (comma 1 quinquies); - le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.lgs. n. 88/2011 (comma 1 sexies). Con norma qualificata di interpretazione autentica l art. 10 bis comma 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35 conv. in L. 4 aprile 2012 n. 35 ha disposto che: Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità 4

di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali. L Ente riferisce di aver deliberato l acquisto dell immobile il 4 agosto 2011 (Del. di Giunta n. 22/2011) e di avere approvato lo schema di contratto preliminare il 23 novembre 2011, prima dell introduzione del citato divieto. Il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato nel marzo 2012, quando il divieto di acquisto di cui sopra già era stato introdotto, ma non era ancora efficace, ed è stata versata la caparra confirmatoria. Tale contratto, da quanto riferisce l Ente, ha prodotto solo effetti obbligatori essendo rimesso l effetto traslativo ad un nuovo contratto, che non si presenta come meramente riproduttivo del precedente, ma richiede una nuova manifestazione della volontà negoziale delle parti. La fattispecie descritta dall Ente, pur non integrando alcuna delle ipotesi di deroga previste, può invece farsi rientrare in uno dei casi di esclusione successivamente individuati dal legislatore in via di interpretazione autentica e, in particolare, nelle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali. Compete ovviamente all Ente, al fine di godere dell esclusione, accertare l esistenza delle condizioni cui la medesima è subordinata, e cioè che la delibera che programma l acquisto individui con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 5

Così deliberato in Torino nell adunanza del 18 luglio 2013 Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Walter BERRUTI Il Presidente f.f. F.to Dott. Giancarlo ASTEGIANO Depositato in Segreteria il 19/07/2013 Il Funzionario preposto F.to Dott. Federico SOLA 6