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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 82/2014/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario Pischedda Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Dott. Massimo VALERO Primo Referendario Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario Dott. Cristiano BALDI Referendario Nell adunanza del 6 maggio 2014; Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 1

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Vista l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Torino, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 10 aprile 2014; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO La richiesta di parere del Comune istante origina da quanto accaduto ad un dipendente (assunto a tempo determinato dal 10 settembre 2009, nel profilo di Responsabile Amministrativo, Cat. D 1), che avrebbe usufruito dal 20 settembre 2010 al 1 ottobre 2013 - data di ripresa del servizio - dell aspettativa retribuita prevista dall art. 12 del CCNL del 14 settembre 2000 e dall art. 2, comma 1, della legge n. 476 del 1984, a seguito di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca. Lo stesso non avrebbe tuttavia conseguito il titolo, avendo il Collegio dei Docenti dell Ateneo rigettato la sua istanza di proroga dei termini per il deposito della tesi 2

finale, disponendone l esclusione. Inoltre, in data 26 settembre 2013, la Commissione di disciplina degli studenti dell Università avrebbe irrogato nei confronti dello stesso, la sanzione disciplinare della sospensione per un anno, a causa di comportamenti gravemente irrispettosi nei confronti dei docenti e più in generale lesivi dell immagine dell Ateneo. Rispetto a tale fattispecie, il Comune istante formula la seguente richiesta di parere: se l Ente pubblico debba richiedere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di trattamento economico, previdenziale e di quiescienza al dipendente che abbia beneficiato del congedo straordinario retribuito, di cui al combinato disposto dell art. 12 del CCNL del 14 settembre 2000 e dell art. 2, comma 1, della legge n. 476 del 1984, per frequentare un dottorato di ricerca, ma non abbia portato a termine il relativo iter e conseguito il titolo, per fatto e colpa a lui addebitabile. Evidenzia l Ente, al riguardo, come le modifiche introdotte dall'art. 52, comma 57, della Legge 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), abbiano previsto la ripetizione degli importi corrisposti, solo per l ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, per volontà del dipendente, nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca. DIRITTO La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. 3

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame: Requisito soggettivo: La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte. I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco). La richiesta di parere in esame proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. Requisito oggettivo: I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alle normative e ai relativi atti applicativi che 4

disciplinano in generale l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica in una visione dinamica dell accezione che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui relativi equilibri di bilancio. 5

La richiesta di parere, nella specie, pur partendo dalla necessità dell Ente di risolvere un caso specifico, pone una questione di carattere generale, la cui soluzione ha inevitabili conseguenze sul bilancio e la gestione finanziaria dell ente. Viene in rilievo, in particolare, l art. 12 del CCNL del 14 settembre 2000, ai sensi del quale i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. Tale previsione è in linea con l art. 2 della legge 476/1984, ove si stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato in congedo straordinario, a domanda, per motivi di studio, per il periodo di durata del corso. La stessa norma statuisce, inoltre, che in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Per quest ultima ipotesi, le modifiche introdotte dall'art. 52 comma 57 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), hanno precisato che, qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. La normativa sin qui descritta dà attuazione al principio costituzionale (art. 9) della promozione della cultura e della ricerca scientifica. Per tutelare questo interesse costituzionalmente protetto, e affinché non venga ostacolato dalla presenza di un rapporto di pubblico impiego, viene riconosciuto al dipendente pubblico, 6

ricorrendone i presupposti, il duplice beneficio dell esonero dall attività lavorativa e della conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. La stessa normativa prevede la ripetizione degli importi corrisposti in un ipotesi circostanziata, ovvero qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi. La ratio sottostante va ricercata nell intento di far permanere nell ambito dell amministrazione pubblica il dipendente, una volta che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca. L Ente è dunque chiamato a verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l ordinamento riconosce al dipendente i benefici, come sopra indicati. Pertanto, pur incidendo il quesito posto su un ambito (ovvero la spesa per il personale) interessato dall applicazione di limiti per il contenimento della spesa pubblica come sostenuto dal Comune istante lo stesso non ha ad oggetto l interpretazione ed applicazione della disciplina recante gli stessi, bensì di norme della contrattazione collettiva ovvero di legge non strettamente attinenti alla contabilità pubblica, alla luce di quanto precisato dalle SS.RR. con la cit. delibera n. 54/2010 e già chiarito da questa Sezione regionale di controllo (cfr. delibera n. 10/2009, n. 44/2009, n. 46/2014). P.Q.M. la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente. 7

Così deliberato in Torino nell adunanza del 6 maggio 2014. Il Relatore F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Il Presidente f.f. F.to Dott. Mario PISCHEDDA Depositato in Segreteria il 08/05/2014 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 8