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ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA (1) ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/201 e ss.mm.ii. (aggiornamento luglio 2017) Allo Sportello Unico per l Edilizia (SUE) del Comune di Albenga Piazza S. Michele 17 170310 - Albenga Il sottoscritto nato a il residente in Via tel n C.F. in qualità di dell unità immobiliare ad uso sita in Savona, Via (2) di proprietà del C O M U N I C A che in data avranno inizio, nell unità immobiliare di cui sopra, i seguenti interventi:(3) (crocettare solo le voci che interessano): interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell edificio; (allegare descrizione delle opere) (in caso di richiesta di contributo regionale utilizzare il modello predisposto) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all esercizio dell attività agro-silvopastorale, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché l installazione di coperture stagionali prive di struttura in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre; l installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell attività di cantiere funzionali ad interventi edilizi già assentiti e da rimuovere ad ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a tre mesi, nonché l installazione di manufatti strettamente funzionali all esercizio dell attività cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati da collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell attività; l installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati palchi, di cui all art. 29, comma 13, della L.R.-n. 29/94 e s.m.i. (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all attività agro-silvo-pastorale; installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, paesaggistico dei luoghi; installazione di manufatti o l occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore ad un anno; installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere al termine della campagna di misurazione installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale purchè non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell articolo 6 della L.R. 16/08 (4); (compilare il seguente elenco specifico per gli interventi di manutenzione ordinaria, crocettare solo le voci che ricorrono): pagina 1

Lavori all interno degli edifici: riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni; rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; riparazione e sostituzione di serramenti interni; riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas che non comportano alterazione delle caratteristiche distributive ; riparazione o sostituzione di canne fumarie; riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell edificio o delle singole unità immobiliari; inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento; risanamento o costruzione di vespai; rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all interno dell unità immobiliare; Lavori all esterno degli edifici: riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali; tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti; manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti; riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura (5), delle pavimentazioni delle coperture piane (5), delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno; riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto (5); riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici; riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; installazione di tende da sole, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria; installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l esecuzione di opere murarie; interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole nel rispetto dell art. 23 del vigente Regolamento Edilizio; pagina 2

inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell edificio. installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell edificio ricadenti nella sagoma dello stesso. Lavori relativi ad edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse (volti ad ad assicurare la funzionalità e l adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia edilizia:) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici; riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili; realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni. Interventi relativi alle infrastrutture viarie compresi nella manutenzione ordinaria opere di mantenimento, riparazione, ripristino, parziale rinnovamento ed adeguamento necessarie a conservare in efficienza il sistema stradale e le sue pertinenze, impianti, attrezzature e servizi e che non ne comportino modificazioni delle caratteristiche dimensionali e strutturali. [_] Installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw (8) riguardanti facciate secondarie e in ogni caso non visibili da spazi pubblici in seguito all'ottenimento di specifica deroga al Regolamento Edilizio, al Piano Regolatore Generale e alla disciplina paesistica di PUC rilasciata in data da richiedere per edifici ricadenti negli ambiti storici quali quelli riferiti al centro storico di Albenga e ai centri storici di San Fedele, Lusignano, Leca, Bastia, Campochiesa e Salea. [_] (per opere esterne) Si impegna a prendere gli opportuni contatti con il Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Edilizia Privata di codesto Comune per concordare l intervento sotto il profilo estetico e cromatico. DICHIARA CHE LE OPERE: sono conformi al vigente Regolamento Edilizio, al Piano Regolatore Generale e alla disciplina di livello puntuale paesistico di PUC (6) e saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie e di settore. (da verificare sempre a cura del richiedente) riguardano un immobile sottoposto a tutela storico-artistica ai sensi ai sensi del Titolo I, parte seconda del D.Lgs. 42 del 22.1.2004 e pertanto allega alla presente l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria rilasciata ai sensi dell art. 21 del D.Lgs 42/04; non riguardano un immobile sottoposto a tutela storico-artistica ai sensi ai sensi del Titolo I, parte seconda del D.Lgs. 42 del 22.1.2004 (da verificare sempre qualora si tratti di opere da realizzare all'esterno degli edifici) riguardano un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli art. 136 o 142 del D.Lgs. 42 del 22.1.2004 ed in data...è stata rilasciata da...:... l'autorizzazione paesaggistica n.... che si allega (da allegare solo nel caso che la competenza al rilascio sia regionale come ad esempio in ambito demaniale diversamente citare solo gli estremi); pagina 3

riguardano un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli ai sensi degli articoli 136 o 142 del D.Lgs. 42 del 22.1.2004, ma le opere non comportano alterazioni dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e pertanto non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 42/2004; riguardano un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli. 136 o 142 del D.Lgs. 42 del 22.1.2004, ma gli interventi previsti sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica in quanto riconducibili al punto (indicare il caso che ricorre)_dell'allegato A al DPR 13.02.2017 n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (Allegato A in calce) non riguardano un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli art. 136 o 142 del D.Lgs. 42 del 22.1.2004 Allega alla presente: [_] documentazione fotografica (7) [_] (da presentare in caso di installazione di pompe di calore) progetto redatto ai sensi della vigente normativa in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e di risparmio energetico (art. 28 della L 10/91 e successive modifiche legislative statali e ai sensi della Legge Regionale 22 del 29.05.2007 e relativo Regolamento di attuazione emanato con provvedimento del Presidente della Giunta regionale n 6 in data 13.11.2012 e s.m.i. e dall art. 54 del vigente Regolamento Edilizio. Albenga, Il Richiedente Il Proprietario Note: (1) trattasi di opere non soggette a permesso di costruire, né a DIA, né a SCIA né a CILA purchè effettuate nel rispetto delle norme di Settore, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.lgs. 42/2004 e s.m.i., delle norme di PUC e di Regolamento Edilizio; pertanto la presentazione della comunicazione non è obbligatoria. (2) nel caso di interventi su edifici sottoposti a vincolo architettonico di cui al D.Lgs. 42/2004, è necessaria la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria. Nel caso di interventi su edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, è necessaria richiedere preventivamente l autorizzazione paesaggistica inoltrando istanza e relativa documentazione progettuale di legge a firma di tecnico abilitato. Nel caso di interventi che comportano movimento di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico occorre preventivamente richiedere l autorizzazione ai sensi della L.R. 4/99 (3) INDICARE CROCETTANDO le opere che si intendono eseguire, (4) si precisa che si intendono di manutenzione ordinaria gli interventi di cui all art. 6 della Legge Regionale n. 16 del 06/06/2008 e ss.mm.ii (5) ai sensi della L.R. 15 febbraio 2010 n. 5 come modificata dalla L.R. 17 dicembre 2012 in caso di rifacimento totale dei manti di copertura occorre predisporre un sistema di ancoraggio permanente e sicuro. Pertanto è necessario nel caso di tali interventi la preventiva presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a corredo della quale dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla citata normativa. (6) Il vigente Regolamento Edilizio e il PUC sono consultabili sul sito Internet www.comune.savona.it. (7) da allegare per gli interventi esterni (8) in tal caso è necessario allegare il progetto a norma di legge a firma di tecnico abilitato Informativa ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell istanza e nella documentazione ad essa allegata e quali sono i diritti del cittadino. Finalità del trattamento. Il Comune di Savona, Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, desidera informarla che la compilazione della comunicazione sopra estesa comporta il conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal Comune di Savona per le finalità di applicazione della disciplina in materia urbanistico-edilizia. I dati in possesso del Comune di Savona possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale istanza sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gi stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali. I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l istruttoria dell istanza. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l impossibilità di dare seguito alla Sua istanza. Modalità di trattamento. pagina 4

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Savona; Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi. Titolari del trattamento. Il Comune di Savona assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, Arch. Giovanna Macario Diritti dell interessato. Presso il titolare o il responsabile del trattamento l interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge. Consenso. Il Comune di Savona, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. D.P.R. 13/02/2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) al Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanisticoedilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso; A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio; A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili; A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50; A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici; A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel pagina 5

rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale; A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice; A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice; A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm; A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare; A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi; A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale; A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale; A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri; A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato; A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile; pagina 6

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree; A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo; A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili; A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica; A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici; A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi; A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime. pagina 7