Comitato Regionale per le Comunicazioni

Documenti analoghi
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. 15 del 20 aprile Oggetto: Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXXXXXX /Vodafone Omnitel XX IL DIRIGENTE

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Protocollo: vedi segnatura.xml

Il giorno 18 dicembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

La Responsabile del Servizio

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 3 maggio 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 13 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 1 dicembre si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10/01/2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28 marzo 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 29/04/2016

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Comitato Regionale per le Comunicazioni

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Il giorno 15/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit del 24/09/2014

Il giorno 18 ottobre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 12 settembre 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Tit del 02/05/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 22 giugno 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 02/11/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 9 giugno 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit Del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Il giorno 15 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 28 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

Il Direttore Generale per la Responsabile del Servizio

Il giorno 28 marzo 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 9 del 10 febbraio 2014

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 24 aprile 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 24 febbraio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 29 gennaio 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

DELIBERAZIONE n. 19 del 12 aprile 2013

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 01/12/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 10 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA DE LUCA E VODAFONE OMNITEL N.V.

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 6/2013 Prot. n Tit /465 del 04/03/2013

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Protocollo: vedi segnatura.xml

DELIBERAZIONE n. 28 del 9 giugno 2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Tit del 10/03/2016 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio

DELIBERAZIONE n. 24 del 5 maggio 2014

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 21 dicembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Consiglio Regionale della Calabria

OGGETTO: Definizione controversia XXX ed YYY / Fastweb X e H3G X ora Wind Tre X

Tit del 04/09/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Il giorno 18/10/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 2 maggio 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 15 novembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

REGIONE LIGURIA. Deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2016

Il giorno 28/09/2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

DETERMINAZIONE n. 2/2016 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX AMBROSI / WIND TELECOMUNICAZIONI X IL DIRIGENTE

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Verbale n. 7 Adunanza del 15 maggio 2017

Determinazione 19/2015 Definizione della controversia Galante XXX/NGI s.p.a. IL DIRIGENTE

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Alessandro Carbonara /Vodafone Omnitel B.V.

IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Oggetto: definizione della controversia XXX BRAGHERO / TELECOM ITALIA SPA

DELIBERA DL/095/15/CRL/UD del 8 giugno 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxx NICOLO /BIP MOBILE xxx (LAZIO/D/533/2014)

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Determinazione 17/2015 Definizione della controversia Tempesti XXX/Vodafone Omnitel B.V. IL DIRIGENTE

Tit del 08/06/2016. La Responsabile del Servizio

Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente

DELIBERA DL/055/15/CRL/UD DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA E. MERCURI/TELETU VODAFONE OMNITEL

Protocollo: vedi segnatura.xml

Delibera n Oggetto: Definizione della controversia GU14 218/2014 XXX AVATANEO/ SKY ITALIA SRL

La Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE n. 1 del 20 gennaio Oggetto: Definizione della controversia Costanza Tommasi / Sky Italia S.r.l. IL DIRIGENTE

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

REGIONE LIGURIA. Comitato Regionale per le Comunicazioni

Il giorno 31 gennaio 2017 è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti:

Transcript:

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 26/2014 TITOLO 2013.1.10.21.923 2014.1.10.4.1 LEGISLATURA IX Il giorno 25 giugno 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'emilia- Romagna con la partecipazione dei componenti: GIOVANNA COSENZA MARINA CAPORALE MAURO RAPARELLI Presidente Vicepresidente Componente Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI. OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X Viale A. Moro, 44-40127 Bologna - tel. 051 527 6372/6377 - fax 051 527 5059 definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13; VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTO l art. 84 d.lgs. 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08; VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; VISTO lo Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l art. 4, c. 1, lett. e; VISTA l istanza depositata in data 14 agosto 2012 (titolo n. 1.10.21/923), con la quale la sig.ra X, rappresentata dal sig. X e domiciliata nel comune di X, Via X, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Wind Telecomunicazioni X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel Comune di X presso la Direzione Affari legali, X, relativamente alle utenze telefoniche nn. XXX e XXX; VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 36521/2013); VISTA la memoria autorizzata dell operatore (prot. 40614/2013), regolarmente trasmessa a controparte; UDITE le parti nel corso dell udienza di discussione (prot. AL.2014.433); 2

VISTI gli ulteriori atti del procedimento; VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (NP.2014.1041); UDITA l illustrazione svolta nella seduta del 25 giugno 2014; A voti unanimi CONSIDERATO QUANTO SEGUE Con istanza di definizione della controversia la sig.ra X (di seguito X) lamenta: la disattivazione delle utenze interessate per mancata ricarica, senza ricezione di previa comunicazione; a seguito della successiva attivazione delle utenze, il mancato ripristino della precedente opzione Pieno Wind e del Bonus di euro 812,00; la mancata risposta al reclamo. Per tali ragioni l istante domanda: un risarcimento per la mancata fruizione dell opzione Pieno Wind ; la corresponsione di euro 812,00 per il mancato ripristino del Bonus; un indennizzo per la mancata risposta al reclamo. In sede di memoria (prot. 40614/2013), Wind Telecomunicazioni X (di seguito Wind) ha rilevato che non si è proceduto alla riattivazione dell opzione Pieno Wind e del relativo Bonus in quanto non rientrante nel credito residuo, nonché di avere fornito risposta al reclamo. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare si rileva che l istanza di risarcimento per la mancata fruizione dell opzione Pieno Wind è da interpretare come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell operatore, da analizzare congiuntamente alla mancata corresponsione del bonus di euro 812,00. Nel merito la controversia può essere divisa in 3 capi: a) mancata fruizione dell opzione Pieno Wind e mancato ripristino del Bonus; b) mancata risposta al reclamo; c) spese di procedura. a) La domanda è fondata nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. Dall istruttoria è emerso che in data 12 gennaio 2011 l utenza n. 3881664381 veniva disattivata per mancata ricarica da parte dell utente, mentre in data 18 settembre 2011 veniva disattivata per la stessa motivazione l utenza n. 347.1687318. A seguito del reclamo inviato dall istante l 11 ottobre 2011, Wind riattivava le due numerazioni interessate, ma non ripristinava l opzione Pieno Wind ed il 3

conseguente Bonus di euro 812,00. Come rilevato dall operatore nella sua memoria (prot. 40614/2013), la ragione è da imputare al fatto che l opzione Pieno Wind ed il relativo Bonus non fanno parte del credito residuo, in quanto non costituiscono credito acquistato e, pertanto, l operatore non è tenuto a riconoscerli nei confronti dell utente. Al riguardo occorre richiamare l articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007, ai sensi del quale: I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. Secondo quanto sancito dalla delibera 73/12/CIR, la disposizione di cui sopra è stata interpretata dalla delibera n. 416/07/CONS di questa Autorità nel senso di riconoscere implicitamente in capo all utente che recede il diritto alla restituzione del credito residuo o alla sua trasferibilità in caso di portabilità, escludendo pertanto che contro la sua volontà l operatore possa ulteriormente trattenere le relative somme (vedi secondo considerato della delibera). La stessa delibera, infatti, diffida gli operatori di telefonia mobile presenti all epoca sul mercato ad ottemperare, entro il termine massimo di 45 giorni dalla notifica della presente, all obbligo di restituzione del credito residuo in caso di recesso ed a quello di portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell utenza presso un altro operatore, ai sensi del comma 3 dell articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all adempimento dell obbligo di legge. poi che e, ai sensi dell articolo 1, comma 1, della legge n. 40 del 2007 (articolo 1). Ciò significa che l istante ha, in linea generale, diritto alla restituzione del proprio credito ove (per qualunque motivo) cessi il rapporto con il proprio operatore mobile. Tuttavia, ciò non vale per il credito derivante da promozioni/bonus/autoricarica. Il credito di tale natura, infatti, deve essere conservato e, qualora venga azzerato, restituito tramite la messa a disposizione sui sistemi del gestore (dunque, generalmente, tramite accredito sull utenza interessata o su una diversa utenza della stessa rete), ma non può essere né monetizzato né trasferito tra diversi operatori poiché non ha natura monetaria, bensì promozionale o di bonus, e pertanto non può essere considerato acquistato 4

dall utente nel senso previsto dalla legge. Né vale, in senso contrario, la considerazione che il credito promozionale è comunque remunerato (acquistato), per il gestore, dal sistema dei costi di terminazione, poiché trattasi di considerazione che non incide sui rapporti tra utenti e gestori, bensì attiene a rapporti diversi, che non rientrano nell ambito della tutela prevista dalla legge n. 40/2007 né possono rientrare nell oggetto delle singole controversie. Ne consegue che la domanda relativa alla possibilità di monetizzare o trasferire interoperatori tale credito deve essere rigettata, anche a prescindere dal fatto che l operatore abbia fornito o meno un idonea informativa al riguardo o abbia differenziato le varie voci di credito (circostanze che, in ipotesi, potranno rilevare sotto profili diversi). Da tali principi discende che, ove il credito vantato presenti una componente maturata grazie a promozioni/bonus/autoricarica, l istante non può rivendicarne la monetizzazione o l accredito sull utenza appartenente ad altro operatore. Al contrario è del tutto legittima la richiesta di monetizzazione o riaccredito ove esso sia stato legittimamente acquistato.. Nel caso di specie l importo di euro 812,00 non rientra nella nozione di credito residuo, ma costituisce un Bonus derivante dall opzione Pieno Wind e, pertanto, alla luce dell ormai costante orientamento dell AGCOM sopra richiamato, non può essere monetizzato o accreditato sull utenza appartenente ad altro operatore, ma, conformemente a quanto sancito dall AGCOM nella delibera 73/12/CIR, va riconosciuto nei limiti del riaccredito su altra utenza Wind sotto forma di traffico da effettuare. b) La domanda è fondata nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. In data 10 ottobre 2011 l istante inviava un reclamo che veniva ricevuto dall operatore in data 19 ottobre 2011, come da quest ultimo confermato nella propria memoria agli atti. In data 20 dicembre 2011 Wind forniva riscontro al reclamo, come da lettera allegata alla memoria, con un ritardo di 15 giorni. In base a quanto previsto dalla Carta dei servizi dell operatore, infatti, Wind avrebbe dovuto fornire risposta entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Si ritiene pertanto di applicare l art. 11, comma 1, della del. 73/11/CONS, che prevede un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo. Si riconosce, quindi, in favore dell istante un indennizzo di euro 15,00, derivante dall applicazione di euro 1,00 ai 15 giorni di ritardo. c) In relazione alle spese di procedura, pare equo e proporzionale quantificarle in euro 50,00, anche sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. 529/09/CONS e s.m.i. 5

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all unanimità DELIBERA QUANTO SEGUE In parziale accoglimento dell istanza presentata dalla sig.ra X, rappresentata dal sig. X e domiciliata nel comune di X, Via X, Wind Telecomunicazioni X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata nel Comune di X presso la Direzione Affari legali, X, è tenuta a: 1) riaccreditare il credito pari ad euro 812,00 (ottocentododici/00), in quanto frutto di promozioni/bonus/ricarica, su altra utenza Wind sotto forma di traffico da effettuare per i motivi di cui al capo a); 2) corrispondere all istante la somma di euro 15,00 (quindici/00), a titolo di indennizzo per i motivi di cui al capo b); 3) corrispondere all istante la somma di euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura. Si rigettano le ulteriori domande. Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di definizione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno, come previsto dall art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS. Ai sensi dell art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003. La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell Assemblea legislativa dell Emilia-Romagna CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione secondo la normativa vigente. 6

Wind Telecomunicazioni X, è inoltre tenuta a dare comunicazione a questo Ufficio dell avvenuto adempimento alla presente delibera. La comunicazione dovrà pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera stessa. Ai sensi dell art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione. Il Segretario La Presidente Dott.ssa Primarosa Fini Prof.ssa Giovanna Cosenza 7