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Transcript:

DECRETO DIRIGENZIALE AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile COORDINATORE DIRIGENTE SETTORE Dr. Palmieri Michele Dr.ssa Pagnozzi Lucia DECRETO N DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE Oggetto: 108 17/04/2012 5 7 - - D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269, comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera allo stabilimento della ditta "PANTOLIFICIO RONDINE di Dario Teodonno" con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana (interno Mercato Ricoli), 11, per l'attivita' di produzione calzature. Data registrazione Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo Data dell invio al B.U.R.C. Data dell invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio Data dell invio al settore Sistemi Informativi

IL DIRIGENTE PREMESSO a. che l art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e s.m.i., così recita: Fatto salvo quanto stabilito dall art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni ; b. che l autorità competente al rilascio dell autorizzazione all emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata; c. che il legale rappresentante della Ditta "PANTOLIFICIO RONDINE di Dario Teodonno" con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana (interno Mercato Ricoli), 11, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l attività di produzione calzature ai sensi dell art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell allegato IV come produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg." e con l uso di 50 kg/g di gomma neoprenica in granuli da vulcanizzare; d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 17/05/2007 con prot. 446723, reiterata in data 19/05/2010 con prot.439576, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative; RILEVATO a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 19/11/2010 e conclusasi il 09/03/2012 i cui verbali si richiamano: a.1. l'arpac ed il Comune hanno richiesto integrazioni documentali; a.2. il Comune di Napoli SUAP, con nota prot. PG/2012/160859 del 24/02/2012, ha comunicato alla ditta, e per conoscenza alla Regione, che dalla documentazione fotografica prodotta in data 19/01/2012 non si rileva la liceità del condotto di erogazione dei fumi ed ha comunicato alla ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, di produrre i dovuti chiarimenti ed osservazioni in merito nel termine di 10 gg. dal ricevimento della predetta nota, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale esprimerà parere negativo; a.3. la ditta, con nota acquisita il 03/02/2012 con prot. 87780, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dall'arpac e dal Comune a.4. il Comune, con nota del 09/03/2012, acquisita in pari data con prot. 205749, ha comunicato di aver trasmesso alla ditta richiesta di integrazione documentale, riservandosi di esprimere per iscritto il proprio parere in esito alle verifiche istruttorie successive all'acquisizione delle predette integrazioni; a.5. la ditta, in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis del comune di Napoli sopra evidenziata, ha dichiarato di aver prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita dal comune in data 08/03/2012 con prot. 201452, in cui comunica di aver rimosso la canna fumaria installata senza la preventiva autorizzazione comunale, e che nel contempo sta provvedendo a richiedere agli uffici comunali competenti l'autorizzazione per l'installazione del camino di emissione; a.6. l'a.s.l. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario subordinato alla realizzazione, prima della messa in esercizio, del camino con altezza norma; a.7. l'amministrazione Regionale ha assegnato alla Provincia, al Comune ed all'arpac un termine di 20 gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il rispettivo parere;

b. l'arpac, con nota prot. 12735 del 19/03/2012, acquisita il 20/03/2012 con prot. 214402, ha espresso parere favorevole considerando idoneo il sistema di abbattimento e prescrivendo di: -applicare correttamente le procedure di pulizia e manutenzione dell'impianto di abbattimento al fine di mantenerne l'efficienza; - rispettare, per il camino, l'altezza di un metro al di sopra del colmo dei tetti degli edifici presenti nel raggio di dieci metri; - provvedere alle analisi delle emissioni prodotte con cadenza annuale; CONSIDERATO a. che a tutt'oggi la Provincia ed il Comune di Napoli non hanno comunicato i propri pareri, che, pertanto si considerano acquisiti ai sensi dell'art. 14ter, comma 7. l. 241/90 DATO ATTO a. che l autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008); b. che l autorizzazione di cui all art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l espletamento dell attività; RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie, ai pareri espressi in Conferenza e per quanto su considerato lo stabilimento della Ditta "PANTOLIFICIO RONDINE di Dario Teodonno" con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana (interno Mercato Ricoli), 11, esercente attività di produzione calzature con l obbligo per la ditta, prima della messa in esercizio,di installare, previa autorizzazione comunale, il camino di emissione con altezza a norma e di ottemperare alle prescrizioni dell'arpac; VISTI a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i; b. la Legge n.241/90 e s. m. i; c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell A.G.C. 05; In conformità all istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimen-to di adozione del presente atto DECRETA per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto: 1. di autorizzare lo stabilimento della Ditta "PANTOLIFICIO RONDINE di Dario Teodonno" con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana (interno Mercato Ricoli), 11 alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg." e con l uso di 50 kg/g di gomma neoprenica in granuli da vulcanizzare, così come di seguito specificate:

1.1. Camino Provenienza emissioni Inquinanti Concentrazione mg/nm³ Flussi di massa g/h Portata m³/h Sistemi di abbattimento E1 vulcanizzazione -polveri - SOV <0,1 0,001 <1 1800 filtri in materiale plastico sintetico + carboni attivi 2. di obbligare la ditta all osservanza delle seguenti prescrizioni: 2.1 installare, prima della messa in esercizio, e previa autorizzazione comunale, il camino di emissione di altezza a norma, di cui alle prescrizioni dell'asl e dell'arpac; 2.2. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche; 2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia; 2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all istanza e a quella integrativa trasmessa all'arpac; 2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli; 2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con la sostituzione dei carboni attivi non appena saturi; 2.7. provvedere all annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06; 2.8. rispettare quanto stabilito dall art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare: 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima; 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte; 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli; 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga; 2.9. rispettare quanto previsto dall art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell impianto autorizzato, in particolare: 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale; 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l aggiornamento dell autorizzazione in caso di modifica sostanziale; 3. di precisare che: 3.1. l autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all esercizio dell attività; 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l inquinamento nonché del rispetto dei valori limite; 5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata; 6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l eventuale applicazione di quanto previsto dall art. 278 del D.lgs n. 152/06; 7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta "PANTOLIFICIO RONDINE di Dario Teodonno" con sede legale e operativa nel Comune di Napoli alla via S. Cosmo Fuori Porta Nolana (interno Mercato Ricoli), 11, esercente attività di produzione calzature; 8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all ASL competente e all ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli; 9. di inoltrare copia del presente atto all A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. Dott.ssa Lucia Pagnozzi