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COMUNE DI CADONEGHE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO DI CADONEGHE DENOMINATO: MERCATINO DELLE PULCI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 del 25/07/2017 In vigore dal 4/12/2017 1111

INDICE: Art. 1 Oggetto pag. 1 Art. 2 Giorno ed orario di svolgimento.. pag. 1 Art. 3 Area di svolgimento. pag. 1 Art. 4 Gestione del Mercatino pag. 1 Art. 5 Requisiti di partecipazione.. pag. 2 Art. 6 Obblighi degli assegnatari di posteggio pag. 2 Art. 7 Specializzazioni merceologiche.. pag. 2 Art. 8 Assegnazione posteggi agli operatori professionali pag. 3 Art. 9 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali. pag. 3 Art. 10 Disposizioni generali per gli operatori professionali. pag. 3 Art. 11 Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali (cd Hobbisti). pag. 3 Art. 12 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.. pag. 4 Art. 13 Pulizia dell area e tariffa smaltimento rifiuti. pag. 4 Art. 14 Controlli pag. 4 Art. 15 Sanzioni pag. 5 Art. 16 Norme transitorie e disposizioni finali. pag. 5 ALLEGATI: 1. PLANIMETRIA GENERALE 2. PLANIMETRIA P.zza Della Pace - Operatori non professionali (hobbisti) 3. PLANIMETRIA P.zza De Gasperi Operatori professionali 1112

ART. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del "Mercatino dell Antiquariato e del collezionismo denominato Mercatino delle Pulci" ai sensi della normativa vigente. 2. Il funzionamento del mercatino avviene nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 e s.m.i., dalla L.R. 06/04/2001, n. 10 e s.m.i., dalla deliberazione della Giunta Regionale 09.11.2001, n. 2956 e s.m.i. 3. Il mercatino dell antiquariato e del collezionismo ha per oggetto la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione. ART. 2 Giorno ed orario di svolgimento 1. Il mercatino si svolge ogni seconda domenica del mese, con esclusione del mese di agosto. 2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 08.00. 3. Il mercatino avrà inizio non prima delle ore 8.00 e terminerà non oltre le ore 14.00. 4. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima dell ora fissata per la chiusura del mercatino. ART. 3 Area di svolgimento 1. Il mercatino si svolge in località: Piazza della Pace per gli operatori non professionali e Piazza De Gasperi per gli operatori professionali, nelle aree individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento (allegato A operatori non professionali allegato B operatori professionali - allegato C planimetria generale) secondo l articolazione dei posteggi riprodotta nelle planimetrie stesse. 2. I posteggi sono così individuati: n.ro 40 aventi dimensione di mq. 9 (mt.3xmt.3) cadauno, riservati agli operatori professionali che esercitano l attività commerciale in modo professionale; n.ro 40 aventi dimensione di mq. 9 (mt.3xmt.3) cadauno, riservati agli operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (c.d. hobbisti) in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. n. 10/2001. ART. 4 Gestione del Mercatino 1. L organizzazione del mercatino può essere affidata in gestione a terzi ai sensi della D.G.R. 2956 del 9/11/2001, nel rispetto del presente Regolamento e secondo le modalità stabilite in apposita convenzione con il Comune. 2. Spetta comunque al Comune, anche nell ipotesi di gestione del mercatino affidato a terzi: il rilascio delle autorizzazioni agli operatori professionali, di cui all art. 9 co.1 della L.R. 06/04/2001 n. 10 s.m.i.; il rilascio del tesserino di riconoscimento agli operatori non professionali (hobbisti) residenti, di cui all art. 9, comma 4, lettera a), della L.R. 06/04/2001, n. 10 e s.m.i.; l attività di vigilanza e, in particolare, la vidimazione agli operatori non professionali del tesserino di riconoscimento (hobbisti) di cui all art. 9, comma 4, lettera a), della L.R. 06/04/2001, n. 10 s.m.i. e dell elenco della merce posta in vendita. 1111

ART. 5 Requisiti di partecipazione 1. Al mercatino possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè: a) operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all art. 3 della Legge Regionale n. 10 del 06/04/2001 e s.m.i., che esercitano l attività in modo professionale; b) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale (hobbisti), ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale e che sono in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all art. 9, comma 4, lettera a) della L. R. n. 10, del 06/04/2001 s.m.i.. Può essere considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione al Mercatino dell antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita professionalmente un attività commerciale concernente prodotti diversi da quelli indicati all art. 1, comma 3, fermo restando l'obbligo di vendere nel mercatino le specializzazioni merceologiche indicate all'art. 7, comma 2. 2. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui all articolo 7), nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento. 3. Gli operatori devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l uso di un unico cartellino. ART. 6 Obblighi degli assegnatari di posteggio 1. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l occupazione deve rimanere all interno di detta superficie. 2. Il posteggio non potrà rimanere incustodito. 3. E fatto obbligo agli operatori di lasciare l area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dallo stesso prodotti. 4. Ogni responsabilità verso terzi, derivante dall esercizio dell attività, è ad esclusivo carico dell espositore. 5. Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il posteggio stesso con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra assegnatari. 6. E vietato, da parte degli espositori, assumere comportamenti che arrechino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino. 7. All interno dell area del mercatino è vietato il commercio in forma itinerante. ART. 7 Specializzazioni merceologiche 1. Le caratteristiche delle merci e degli oggetti posti in vendita dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 2) lettera d) e art. 9 della L.R. 10/2001 e della D.G.R.V. 2956 del 9/11/2001 come di seguito individuati: - Oggetti di Antiquariato, cose vecchie ed usate quali ad esempio: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura; - Oggetti da collezione quali ad esempio: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico); libri, riviste, fumetti, stampe, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo e figurine, articoli da fumo, militaria ed onorificenze, statuire e riproduzioni di animali. 1112

2. Gli operatori non professionali, hobbisti: - non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell autorizzazione commerciale di cui al D.Lgs. 114/98 - non possono vendere beni di valore superiore a Euro 258,23. ART. 8 Assegnazione posteggi agli operatori professionali 1. L'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali avviene tramite selezione per bando pubblico in conformità a quanto previsto dalla L.R. 06.04.2001, N.10, dalla DGRV. n. 2956 del 09.11.2001, dalla DGRV n. 2113 del 02.08.2005 e s.m.i., dall'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, dai successivi documenti unitari della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 e del 03.08.2016 e dalle DGRV nr. 986 del 18.06.2016 e s.m.i., D.G.R.V. 1017 del 29/06/2016 e D.G.R.V. nr. 1552 del 10/10/2016; la domande di partecipazione al bando pubblico dovranno essere trasmesse telematicamente ai sensi del D.P.R. 160/2010. 2. Il Comune provvede al rilascio della concessione/autorizzazione, come previsto dalla normativa sopra richiamata. ART. 9 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali 1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 del giorno in cui si svolge il mercatino perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati a titolo precario agli operatori presenti secondo il più alto numero di presenze nella manifestazione e, in caso di parità, secondo la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. ART. 10 Disposizioni generali per gli operatori professionali 1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche (in via esemplificativa: autorizzazione, criteri di priorità, assenze, revoca, subingresso, partecipazione dei c.d. precari ecc...). 2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce. ART. 11 Assegnazione posteggi agli operatori non professionali (cd hobbisti) 1. Le domande per partecipare al mercatino dell antiquariato devono essere presentate al SUAP almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del mercatino, anche in formato cartaceo utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (allegato D) e unendo tutta la documentazione richiesta. 2. Ciascun richiedente potrà usufruire di un solo posteggio. 3. Ciascuna domanda deve contenere: dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale; dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all art 9, comma 4, lett. a), della L.R. n.10 del 06/04/2001 e s.m.i., con l indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato; esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all art. 7, comma 2. 4. L integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del mercatino. 5. Le domande di partecipazione al mercatino per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all art. 7, comma 2 non saranno accolte. 1113

6. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino potranno presentare un unica domanda per l intero anno, per un massimo di 6 presenze le cui date devono essere chiaramente indicate. 7. L operatore non professionale (hobbista) non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino. 8. L operatore non professionale (hobbista) deve altresì presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco viene vidimato dal Comune, contestualmente all apposizione del timbro di partecipazione sull apposito cartellino. L elenco dovrà essere conservato dall operatore non professionale al fine di eventuali controlli. 9. Agli operatori non professionali (hobbisti) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128 (dichiarazione preventiva all autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) come previsto dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 10. L assegnazione del posteggio avverrà seguendo l ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. 11. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente, ove nell anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio. 12. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente dalla Polizia Locale, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta assegnazione del posteggio al mercatino non crea in capo all operatore non professionale (hobbista) alcun diritto di priorità. 13. La graduatoria mensile per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali è pubblicata, a cura del SUAP, all'albo pretorio on line dell'unione dei Comuni del Medio Brenta almeno 3 giorni prima dello svolgimento del mercatino. ART. 12 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche 1. Gli operatori professionali e gli hobbisti sono soggetti al pagamento al Comune della tassa di occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e gli importi stabiliti nel relativo regolamento. ART. 13 Pulizia dell area e tariffa smaltimento rifiuti 1. Ogni operatore dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti secondo le modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta rifiuti e con il Comune. 2. Ogni operatore è inoltre obbligato al pagamento della tariffa di smaltimento rifiuti giornaliera ai sensi del vigente Regolamento comunale di Igiene Ambientale. ART. 14 Controlli 1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti dei partecipanti al mercato dell antiquariato. 2. Il Comando Polizia Locale è tenuto ad eseguire l attività di controllo e ad annullare l apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale, apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali. 1114

ART. 15 Sanzioni 1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l applicazione delle sanzioni previste in materia di commercio, pubblica sicurezza, tributi e fiscale. 2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 10/2001, l inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00, con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e successive modifiche, oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l immediato allontanamento dal mercatino. ART. 16 Norme transitorie e disposizioni finali 1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per lo svolgimento del mercatino delle pulci del Comune di Cadoneghe approvato con Deliberazione consiliare n. 60/1996, modificata con delibere del C.C. n. 78/1996, n.31/1998, n. 77/1998, fatta salva la sua applicazione nei casi di cui al seguente comma. Il Regolamento per lo svolgimento del mercatino delle pulci del Comune di Cadoneghe richiamato nel precedente comma, continua ad applicarsi, in luogo del presente Regolamento, esclusivamente per gli operatori non professionali (cd hobbisti) fino al 31/12/2017. 3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio. Con la chiusura del regime transitorio si intende abrogato il precedente regolamento nella stessa materia adottato con Delibera del Consiglio n.60/1996, modificata con Delibere n.78/1996, n. 31/1998, n. 77/1998. 1115