SERVIZI
SUCCESSIONI E TESTAMENTI
La successione può essere legittima o testamentaria. La successione legittima (regolata solo dalla legge), la successione testamentaria (regolata da un testamento); si potrà verificare nei singoli casi che ci siano soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento.
DOCUMENTI NECESSARI Per soggetto defunto Carta d'identità o altro documento equipollente, Codice Fiscale o Tessera Sanitaria, Certificato di morte, Certificato di Residenza, Certificato di stato di famiglia storico, Soggetti non coniugati: Certificato di stato libero/vedovanza (in carta semplice) Coniugati (separati o in regime di comunione legale dei beni): Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (in carta semplice) Separati e divorziati: Sentenza/Decreto di separazione o di divorzio Per eredi: Carta d'identità o altro documento equipollente, Codice Fiscale o Tessera Sanitaria, Stato di famiglia. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Eventuale rinunzia ad eredità da parte degli eredi Successioni testamentarie: Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo Verbale di registrazione del testamento pubblico.
Documenti aziende e partecipazioni sociali, Visura camerale, Atto costitutivo o atto d'acquisto, Situazione patrimoniale alla data della morte (al netto dell'avviamento) Statuto vigente o i patti sociali aggiornati ; Per azioni, obbligazioni o altri titoli: relative certificazioni. Per gli immobili Titolo di acquisto: Rogito, sentenza o Dichiarazione di successione Se si tratta di terreno serve anche il Certificato di destinazione urbanistica.
IL TESTAMENTO Il codice civile definisce così il testamento: un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art.587 c.c.) Il testamento è revocabile fino alla morte. Il testatore deve essere libero di disporne La libertà è assicurata dalle norme che vietano: i patti successori (è nulla ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri); il testamento congiunto (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo); il testamento reciproco (atto unico nel quale due persone dispongono dei propri beni uno in favore dell altro, in modo simmetrico).
Il testamento può essere inoltre revocato in ogni momento, senza alcuna limitazione: nessuno può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla. Il testamento è un atto personale, cioè non è ammessa la procura per fare testamento. Il testamento può contenere, oltre a disposizioni di carattere patrimoniale, anche disposizioni a carattere non patrimoniale (ad esempio: designazione di un tutore per un figlio minore, il riconoscimento di un figlio naturale). Con il testamento può essere anche disposta la costituzione di una fondazione.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO: testamento olografo in originale; estratto per riassunto dell atto di morte del defunto; copia del documento d identità e del codice fiscale del defunto; documento d identità e codice fiscale degli eredi. Se nell eredità sono compresi beni immobili e si richiede la trascrizione : copia degli atti di acquisto o delle dichiarazioni di successione degli immobili suddetti.
DOCUMENTI NECESSARI PER RINUNCIA E ACCETTAZIONE DELL EREDITA : - certificato di morte del defunto; - copia del documento d identità e del codice fiscale del defunto; documento d identità e codice fiscale dei chiamati che intendono accettare o rinunciare all'eredità; Se nell eredità sono compresi beni immobili e si richiede la trascrizione: copia degli atti di acquisto o delle dichiarazioni di successione degli immobili, eventuale copia del verbale di pubblicazione del testamento. -Per accettazioni d eredità con beneficio d inventario: l accettazione deveessereprecedutao seguita dall inventario dei beni. L accettazione d eredità con beneficio di inventario è obbligatoria per i minori, gli inabilitati, gli interdetti ed in questo caso servirà anche la copia autentica dell autorizzazione del giudice tutelare ad accettare.