DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1342

Documenti analoghi
Limiti ai compensi e al trattamento economico di amministratori e dirigenti nelle società pubbliche. Raffaella Marzulli. Roma, 12 marzo 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195

La disciplina dei compensi degli amministratori nelle società partecipate alla luce dei provvedimenti del Raffaella Marzulli

Delibera n.78 assunta nella seduta del 9 luglio Art. 13 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

E M A N A il seguente decreto legislativo:

DECRETO 24 dicembre 2013, n. 166

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3221

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Funzione pubblica. Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici. G.U. n. 168 del 22 luglio 2014.

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

Deliberazione n. 85/2016/QMIG SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004\2005

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CAUSI

LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, OLIVERO, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D ONGHIA, MARAN, MERLONI, ROMANO

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale

d iniziativa dei senatori DONNO, TAVERNA, MORONESE, GIARRUSSO, SANTANGELO e PUGLIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, e

Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102

Disposizioni transitorie

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2191

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

Capo II - Disposizioni comuni alle segreterie. Art. 8 Assegnazione di personale.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

proposta di legge n. 49

L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

(segue: testo approvato dalla Camera dei Deputati)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3524

d iniziativa dei senatori MANCUSO, CONTE, COMPAGNONE, MASTRANGELI, SPILABOTTE, PAGANO, TORRISI e GUALDANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Estensione dell Art bonus ai luoghi di culto e alle relative opere d arte

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

RIVOLUZIONE IN RAI TETTO STIPENDI DI 240 MILA EURO ANCHE PER GLI ARTISTI

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Art. 3. (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)

Nota operativa n. 41 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Camera dei deputati XVI LEGISLATURA. Documentazione per l esame di Progetti di legge

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1. Art. 2. (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003

D.L. 78/2009. Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2802

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

L n Disciplina dei licenziamenti individuali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1990, n. 108.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1790

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA (rispettivamente in 3^ e 2^ convocazione) 15 maggio 2014

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA LEGGE APPROVATA IL 23 GIUGNO 2015

ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Articolo 23

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all apposita gestione istituita presso l INPS.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

m_ef.rps-to registro UFFICIALE GIUGNO 2012

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1342 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CASSANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2014 Riordino della disciplina in materia di remunerazione degli amministratori delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni nonché delle società che usufruiscono di finanziamenti pubblici TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1342 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge è volto a meglio definire, coerentemente con la normativa già in vigore, la disciplina legislativa in materia di remunerazione di dirigenti pubblici e di amministratori con deleghe di società controllate da amministrazioni pubbliche. La normativa in materia di emolumenti o retribuzioni nell ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali, prevede un limite al trattamento economico fissato in 294.000 euro annui (pari cioè a quello corrisposto al Primo presidente della Corte di cassazione). Il Governo Monti ha previsto, all interno del decreto «Salva Italia» (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che il suddetto limite ai compensi operi anche per le società non quotate controllate dalle società a loro volta direttamente sotto il controllo del Ministero dell economia e delle finanze, per le quali i consigli di amministrazione nella determinazione degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche non possano infatti superare il limite massimo sancito per le società controllanti e in ogni caso devono attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza. Il successivo decreto sulla spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha, però, posto un freno all immediata applicabilità del limite ai compensi dei manager di Stato, vanificandone in parte l operatività, in applicazione del divieto di reformatio in peius, affermato dalla Corte costituzionale e posto a protezione dei diritti acquisiti che diventano intangibili da parte della pubblica amministrazione, che non può incidere in senso negativo sullo stipendio maturato dal dipendente. Più precisamente la norma prevede che il limite non possa applicarsi in via immediata nei confronti di coloro che abbiano un rapporto di lavoro stabile e continuativo con la pubblica amministrazione e che l eventuale revisione degli stipendi che già sono al di sotto del limite è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto. Ai manager delle società controllate dallo Stato, il limite sui compensi è applicabile a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all entrata in vigore della norma. Tuttavia la normativa in vigore consente di cumulare gli emolumenti di diversi incarichi, potendosi applicare il «limite» a ciascun emolumento, ma non all intero introito, previsione, questa, che consente di fare lievitare smisuratamente gli importi dei compensi. Con un ulteriore definizione della disciplina in vigore pertanto, oggetto del presente disegno di legge, si intende superare questi limiti, prevedendo che il tetto ai compensi dei manager si applichi all intera galassia delle società partecipate dallo Stato e che lo stesso si intenda riferito al cumulo degli incarichi eventualmente ricoperti dal manager in seno alle società. Si prevede inoltre un limite ai compensi corrisposti da società private sovvenzionate dallo Stato, come numerose e grandi testate giornalistiche, ai propri dipendenti, stabilendo che gli importi di tali compensi non possano superare i due terzi del trattamento

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1342 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI economico del Primo presidente della Corte di cassazione. L articolo 1 prevede disposizioni sui compensi degli amministratori con deleghe e dei dipendenti di società controllate da pubbliche amministrazioni. Si propone, modificando precedenti disposizioni normative sulla materia, che il limite previsto dalla normativa vigente sui compensi dei manager (corrispondente al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, circa 300.000 euro lordi) si applichi all intera galassia delle società partecipate dallo Stato e che lo stesso si intenda riferito al cumulo degli incarichi eventualmente ricoperti dal manager in seno alle società. All articolo 2 si prevede, poi, un limite ai compensi corrisposti da società private sovvenzionate dallo Stato, come numerose e grandi testate giornalistiche, ai propri dipendenti, stabilendo che gli importi di tali compensi non possono superare i due terzi del trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione (circa 200.000 euro lordi), pena la perdita dei finanziamenti statali.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1342 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Compensi degli amministratori con deleghe e dei dipendenti di società controllate da amministrazioni pubbliche) 1. All articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 5-bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti: «5-bis. L importo del trattamento economico annuo omnicomprensivo dei dipendenti e degli emolumenti annui omnicomprensivi degli amministratori come stabiliti ai sensi dell articolo 2389 del codice civile, di società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può comunque superare complessivamente l importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell anno. 5-ter. Per gli amministratori con deleghe delle società di cui al comma 5-bis, non

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1342 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefìci economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate da parte di quelle società il cui risultato di esercizio sia negativo»; b) i commi 5-quater e 5-quinquies sono abrogati; c) il comma 5-sexies è sostituito dal seguente: «5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati dopo la medesima data». Art. 2. (Compensi di amministratori, dipendenti o consulenti di società private che percepiscono cospicui finanziamenti pubblici) 1. Le società private che percepiscono contributi pubblici per un importo superiore ad un terzo del totale del proprio volume di affari non possono stabilire per nessuno dei propri amministratori, dipendenti o consulenti, compensi annui omnicomprensivi d importo superiore ai due terzi del trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

E 1,00