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Transcript:

LEGGE 29 luglio 1975, n. 405 Istituzione dei consultori familiari. Vigente al: 13-12-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternita' ha come scopi: a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternita' ed alla paternita' responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalita' liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrita' fisica degli utenti; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. ((d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della

sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare)). Art. 2. La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformita' ai seguenti principi: a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternita' quali organismi operativi delle unita' sanitarie locali, quando queste saranno istituite; b) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalita' sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unita' sanitarie locali, quando queste saranno istituite; c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unita' sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria. Art. 3. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonche' nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale. Art. 4.

L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, su territorio italiano. Art. 5. Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge. Il fondo comune e' ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; ((2)) b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalita' e di mortalita' infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione. ((2)) Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti. Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite. Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.(1) ---------------

AGGIORNAMENTO(1) La L. 22 maggio 1978, n.194 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo dei cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo." --------------- AGGIORNAMENTO(2) La L. 5 dicembre 1978, n.785 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato: a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e a quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione." Art. 6. La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonche' delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalita' indicate all'articolo 1 della presente legge. Art. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le norme legislative di cui all'articolo 2. Art. 8. E' abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente

legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1975 LEONE MORO - GULLOTTI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE