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Rep.n. 64749 COMUNE DI FIRENZE ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CONTRATTO DI APPALTO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI FIRENZE DENOMINATE PANDIRAMERINO, CHICCO DI GRANO, PALAZZUOLO ANNO EDU- CATIVO 2016/2017 LOTTO 1: NIDO D INFANZIA PANDIRAMERINO REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2017 (duemiladiciassette) questo giorno 8 (otto) del mese di maggio, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio). Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti: 1) Dott.ssa Rosanna Onilde PILOTTI, nata ad Alessandria il 19 Luglio 1954, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'infanzia, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 2) Signor Massimo MURATORI, nato a Firenze il 31 marzo 1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in 1

proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della Società "ARCA Cooperativa Sociale a r.l." (d'ora in poi Cooperativa ARCA), con sede in Firenze, Via Aretina n. 265, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 03382330482 conforme risulta da visura della CCIAA del 10/04/2017, i- scritta all'albo Regionale delle Cooperative Sociali con DPGR della Toscana 1194 del 29/09/1994 al n. FI - 10. Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo PREMESSO - che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2016/DD/4799 del 5 luglio 2016, rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 2016/DD/05221, veniva indetta una gara mediante procedura a- perta, per l'affidamento della gestione delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Pandiramerino (lotto 1), Chicco di Grano (lotto 2) e Palazzuolo (lotto 3), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e venivano altresì approvati i relativi atti di gara; - che con verbale in data 5 agosto 2016, Rep. n. 64597, l'appalto per la gestione della struttura educativa denominata Pandiramerino (lotto 1), CiG 67434062AC veniva provvisoriamente aggiudicato alla Cooperativa AR- CA che offriva un ribasso del 5,20% (cinque virgola venti per cento) sull'importo a base di gara; - che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2

2016/DD/005758 del giorno 16 agosto 2016, l'appalto in oggetto, veniva aggiudicato definitivamente, fatto salvo l'esito positivo di controlli, a Cooperativa ARCA e veniva assunto l'impegno definitivo di spesa di Euro 457.962,00 (quattrocentocinquantasettemilanovecentosessantadue virgola zero zero centesimi) comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) IVA esclusa; - che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. 2016/DD/05927 del giorno 29 agosto 2016, si autorizzava, in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto, l'avvio della gestione del servizio in oggetto, a far data dal giorno 5 settembre 2016; - che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici; - che con nota prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0133823_20161215, è stata richiesta l' informazione prefettizia di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti di Cooperativa ARCA e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni; - che l appalto vuol farsi risultare da regolare contratto; TUTTO CIO' PREMESSO per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano: ART.1 OGGETTO DELL APPALTO E ALLEGATI Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente del Servi- 3

zio Servizi all'infanzia della Direzione Istruzione, Dott.ssa Rosanna Onilde PILOTTI, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla Cooperativa ARCA, in persona del Signor Massimo MURATORI, che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento della gestione delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominata Pandiramerino (lotto 1), CiG 67434062AC, durata: 5 settembre 2016-21 luglio 2017, alle condizioni tutte di cui: - al presente contratto; - alle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara e conservate agli atti dell'ufficio Contratti e Appalti; nonchè al seguente elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale: - capitolato speciale. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. L'affidatario è comunque tenuto a collaborare all elaborazione del DUVRI qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto. Il Signor Massimo MURATORI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune 4

di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto. ART. 2 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Le Parti concordano che l importo complessivo del presente contratto, è previsto in Euro 457.962,00 (quattrocentocinquantasettemilanovecentosessantadue virgola zero zero centesimi) incluso gli oneri per la sicurezza ed oltre IVA. ART. 3 GARANZIE Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo dell'importo pari a Euro 45.796,20 (quarantacinquemilasettecentonovantasei virgola venti centesimi) viene ridotto del 50%, pari a Euro 22.898,10 (ventiduemilaottocentonovantotto virgola dieci centesimi), essendo la Cooperativa ARCA in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 93 comma 7, D.Lgs. 50/2016, e viene costituito mediante polizza fideiussoria n. 2233/96/152542155 emessa in data 4 aprile 2017 da UnipolSai Assicurazioni. ART. 4 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL APPALTO Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, la Cooperativa ARCA, si obbliga ad ottempe- 5

rare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare la Cooperativa ARCA con nota prot. n. 120958 del 12 aprile 2017, che si conserva agli atti dell'ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e ha individuato nei Signori: Massimo MURATORI CF. MRTMSM55C31D612F, Marco PARISI CF. PRSMRC58M17D612F, Serena TURCHI CF. TRCSRN56P42E291U e Aldo CERRINI CF. CRRLDA70C23D612Z, le persone delegate ad operare su di essi. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati presso: - Banca Prossima S.p.a. - Ag. n. 0500 di Milano - Codice IBAN IT23R0335901600100000078091; - Banca Monte dei Paschi di Siena - Ag. n. 43 di Firenze - Codice IBAN IT50Y0103002842000001929571; - Banco Posta - Poste Impresa Firenze 2 - Codice IBAN IT88A0760102800000012185534; - Banca Popolare Etica - Ag. 7 di Firenze - Codice IBAN IT11F0501802800000000113777; - Chianti Banca - Ag. Ferrucci Firenze - Codice IBAN IT34Z0867302801030000302412; Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. 6

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA La Cooperativa ARCA dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. La Cooperativa ARCA ha proceduto a individuare il proprio Responsabile Privacy nella persona della Sig.ra MATEO Silvina Andrea C.F. MTASVN62L60Z600S. Il Comune di Firenze nomina formalmente della Sig.ra MATEO Silvina Andrea, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto. La Cooperativa ARCA si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze. La Cooperativa ARCA è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto. ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 1) La Cooperativa ARCA dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 2) La Cooperativa ARCA dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contrat- 7

to ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. 3) La Cooperativa ARCA dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrit- ture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 8

15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. ART. 7 - SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di registro) e conseguenziali sono a carico dell Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, Via Aretina n. 265. Il presente atto, ai sensi dell'art.17 del D.lgs. n. 460/1997, è esente dall'imposta di bollo. Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'imposta sul Valore Aggiunto. Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione. E, richiesto io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere otto e parte della seguente fino a qui. 9