REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGENZIA LAVORO

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REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGENZIA LAVORO Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE Num. 821 del 12/07/2017 BOLOGNA Proposta: DLV/2017/847 del 12/07/2017 Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Oggetto: Autorità emanante: Firmatario: APPROVAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI TECNICI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1-BIS DELLA L. 68/99 E DALL'ART. 7, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 151/2015" IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore Firmato digitalmente pagina 1 di 9

Testo dell'atto Visti: IL DIRETTORE la Legge 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro ; la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni ed in particolare l'art. 54; Viste altresì le Deliberazioni della Giunta Regionale: n. 79 del 29/01/2016 Nomina del Direttore per l Agenzia per il lavoro ; n. 1197 del 25 luglio 2016 Approvazione schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'agenzia Regionale per il Lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259; n. 2397 del 28 dicembre 2016 Proroga della convenzione fra Regione Emilia- Romagna, Agenzia regionale per il lavoro, Città metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro ; n. 1204 del 25 luglio 2016 Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l'agenzia Regionale per il Lavoro per lo svolgimento di attività di supporto utili all'avvio dell'agenzia; Richiamate le proprie determinazioni: n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, ed in particolare l'art. 10; n. 198 del 29/12/2016 Incarichi dirigenziali dell'agenzia regionale per il lavoro anno 2017 ed in particolare il punto 2 del dispositivo; n. 136 del 2/12/2016 Adozione delle linee guida e della relativa modulistica per la gestione uniforme da parte dei Centri per l'impiego delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L. 68/99 ; n. 162 del 15/12/2016 Individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali nell'ambito dell Agenzia regionale per il lavoro sedi territoriali, ai sensi del d. lgs. 196/2003. (2017) Considerato che: la Legge 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, così come integrata dal D.lgs. 151 del 2015, all'art. 8, comma 1-bis, stabilisce che presso i servizi per il collocamento mirato opera un Comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale con compiti pagina 2 di 9

di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Nello stesso comma si prevede che la partecipazione a tale Comitato avvenga nell ambito delle competenze dei relativi enti di appartenenza senza che sia riconosciuto nessun emolumento comunque denominato; il D.Lgs. 151/2015 stabilisce, all'art. 7, comma 2, che Ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 469, contenuto nella Legge 68/1999, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis, della Legge 68/1999 ; con la citata L. R. 13/2015 è stata istituita l Agenzia regionale per il lavoro con, tra gli altri, compiti di attuazione di interventi integrati per favorire l inserimento lavorativo delle persone con disabilità; per l attuazione dei suddetti interventi, secondo quanto stabilito dalle citate norme, si rende necessario istituire presso ciascuno degli Uffici per il collocamento mirato degli ambiti territoriali provinciali dell Agenzia regionale per il lavoro, un Comitato tecnico formato da funzionari degli Uffici per il collocamento mirato ed esperti del settore sociale e medico legale; Ritenuto che, nella designazione degli esperti da inserire nel Comitato tecnico, occorra coinvolgere i soggetti istituzionali che si occupano di valutazione delle residue capacità lavorative e di predisposizione dei percorsi di avvicinamento al lavoro per persone con disabilità certificata, vale a dire: INPS, INAIL, AUSL, Comuni e/o Unioni di Comuni. Ritenuto altresì necessario procedere alla definizione di Linee Guida per l istituzione e il funzionamento di detti organismi tecnici, per l individuazione di modalità e regole condivise nei nove territori provinciali, pur nel rispetto delle diverse articolazioni territoriali degli enti coinvolti e valorizzando i rapporti di collaborazione storicamente stabiliti. Visto l Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, Linee guida per la costituzione dei Comitati tecnici di cui all art. 8, comma 1-bis della L. 68/99 e dall'art. 7, comma 1, lettera b del D.lgs. 151/2015 che contiene le indicazioni per la costituzione dei nove Comitati tecnici, ne individua le principali funzioni, e stabilisce alcune regole di funzionamento per l organizzazione delle attività di supporto agli Uffici per il collocamento mirato dei nove ambiti territoriali dell Agenzia Regionale del Lavoro; Ritenuto opportuno affidare ai Dirigenti territoriali dell Agenzia regionale del lavoro il compito di richiedere ai soggetti istituzionali competenti: INPS, INAIL, AUSL, Comuni e/o Unioni di Comuni, la designazione degli esperti da nominare quali componenti effettivi e supplenti dei Comitati, nonché l adozione degli atti di nomina, e tutti i successivi adempimenti necessari a integrarli e/o modificarli; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; D E T E R M I N A per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate di: 1. approvare l Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto: Linee guida per la costituzione dei Comitati tecnici di cui all art. 8, comma 1-bis della L. 68/99 e dall'art. 7, comma 1, lettera b del D.lgs. 151/2015 ; pagina 3 di 9

2. disporre che i Dirigenti dipendenti della Città Metropolitana di Bologna delle Province, assegnati temporaneamente alla scrivente Agenzia: Dr.ssa Patrizia Benassi, Dr.ssa Patrizia Paganini, Dr.ssa Barbara Celati e Dr. Andrea Panzavolta procedano a: - richiedere ai soggetti istituzionali: INPS, INAIL, AUSL, Comuni e/o Unioni di Comuni le designazioni degli esperti da nominare quali componenti effettivi e supplenti dei Comitati Tecnici di ciascun ambito territoriale; - individuare il Responsabile dell Ufficio Collocamento mirato dell Agenzia regionale del lavoro dell'ambito provinciale di riferimento quale coordinatore delle attività del Comitato tecnico; - adottare gli Atti di nomina dei Comitati, dando atto che i suddetti dirigenti sono individuati, ai sensi degli artt. 5 e ss. della L. 241/1990, quali responsabili del suddetto procedimento di nomina; - incaricare con lo stesso atto di nomina, i componenti del Comitato tecnico del territorio di propria competenza per il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni contenute nel già citato Schema di atto di nomina; - portare a conoscenza dei Componenti il Comitato Tecnico l atto di nomina e incarico per il trattamento dati con modalità tali da garantire da parte di ciascuno di essi la ricezione dei principi sopra elencati; 3. dare inoltre atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati. Firmato digitalmente Paola Cicognani pagina 4 di 9

Allegato parte integrante - 1 Linee guida per l istituzione e il funzionamento dei Comitati tecnici di cui all'art. 8, comma 1-bis della L. 68/1999, e dell art. 7, comma 1, lettera b) del D.lgs. 151/2015 Premessa la Legge 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, all art. 8, comma 1-bis, prevede l istituzione, presso gli Uffici competenti per il Collocamento mirato, di un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle capacità residue e alla definizione degli strumenti di integrazione lavorativa. Il Comitato Tecnico è composto da funzionari Responsabili degli Uffici per il collocamento mirato, con funzioni di coordinamento e di presidenza delle riunioni, e da esperti del settore sociale e medico-legale con competenze specifiche in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il Dlgs. 151/15 ha ribadito la necessità di istituire questi organismi su base territoriale, ne ha confermato la composizione e ha stabilito che agli oneri per il suo funzionamento si provvede con le risorse, umane, tecniche e finanziarie già previste e che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Nella Regione Emilia-Romagna i Comitati Tecnici hanno operato secondo le previsioni di legge a supporto degli Uffici territoriali per il Collocamento Mirato presenti presso le Amministrazioni Provinciali e la Città metropolitana di Bologna. La loro costituzione e il loro funzionamento sono stati garantiti dalle Amministrazioni con propria regolamentazione, in coerenza con le disposizioni nazionali al tempo vigenti, integrate dalla L. R. 17/05. La L.R. 30 luglio 2015, n. 13 Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, ha trasferito dal 1/8/2016 le competenze in materia di gestione del mercato del lavoro alla Regione Emilia Romagna, che ha istituito l Agenzia regionale per il lavoro quale centro di competenza tecnica, con compiti, tra gli altri, di qualificazione dei servizi per il lavoro e l attuazione di interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL. Ne consegue la necessità di istituire nuovamente presso gli Uffici per il collocamento mirato dei territori provinciali i Comitati tecnici così come previsti dalle normative citate, e di definire delle Linee Guida per regolarne la costituzione e il funzionamento, con l obiettivo di renderne omogenei i comportamenti su tutto il territorio regionale. pagina 5 di 9

Oggetto Oggetto delle Linee guida è quindi da un lato l individuazione dei criteri per la nomina dei componenti dei Comitati tecnici che opereranno presso ciascuno dei nove Uffici per il Collocamento mirato dell Agenzia regionale per il lavoro, e dall altro la definizione delle funzioni a loro attribuite, dalle quali derivano i compiti che i Comitati saranno chiamati a svolgere Criteri per l individuazione dei componenti e procedimento di designazione. I componenti del Comitato tecnico saranno individuati, su richiesta del Dirigente dell Agenzia regionale per il lavoro territorialmente competente, tra i professionisti (medici legali, medici del lavoro, assistenti sociali, educatori, ecc.) operanti presso i soggetti istituzionali che si occupano di valutazione delle residue capacità lavorative e di predisposizione dei percorsi di avvicinamento al lavoro per persone con disabilità certificata. In particolare la designazione dovrà riguardare: n. 1 componente titolare e 1 supplente designato dall INPS, attualmente competente al riconoscimento dell invalidità civile e degli accertamenti di cui all art. 1, co. 4 della L. 68/99; n. 1 componente titolare e 1 supplente designato dalle AUSL del territorio provinciale, in accordo tra loro, in quanto titolari delle competenze in materia di assistenza sanitaria per le persone con disabilità; n. 1 componente titolare e 1 supplente designato dai Comuni del territorio provinciale, in accordo tra loro, in quanto titolari delle competenze in materia di assistenza sociale per le persone con disabilità in disagio sociale, abitativo, economico, etc. Il Comitato tecnico sarà inoltre integrato, limitatamente alla trattazione dei disabili sul lavoro e per malattia professionale, da n. 1 componente titolare e 1 supplente designati dall INAIL, quale Ente competente al riconoscimento dell invalidità sul lavoro e degli accertamenti di cui all art. 1, co. 4 della L. 68/99 per questi soggetti. Le designazioni, effettuate a cura dei dirigenti/responsabili territoriali delle Amministrazioni e/o delle strutture socio-sanitarie di appartenenza, dovranno riguardare professionisti di comprovata e documentabile esperienza relativamente alla tematica dell inserimento lavorativo mirato dei soggetti disabili L Agenzia Regionale per il lavoro provvederà con atto del Dirigente territorialmente competente a nominare i componenti del Comitato Tecnico, sulla base delle designazioni effettuate dalle strutture già menzionate, e nominando quale coordinatore delle attività del Comitato, il Responsabile dell Ufficio per il Collocamento mirato dell'ambito provinciale di riferimento. Nell atto di nomina, il Dirigente provvederà anche a formalizzare la nomina dei componenti designati per il Comitato tecnico quali incaricati del trattamento enunciando i seguenti principi: a) i dati devono essere trattati nel rispetto della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - ed in particolare degli artt. 7, 11, 19 e delle disposizioni dettate nella delibera della Giunta regionale n. 1264/2005, nonché degli specifici disciplinari tecnici adottati in materia; b) i dati devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 31 e ss. dell Allegato B) del citato Codice con riferimento a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato alla determinazione dirigenziale n. 14852/2011; pagina 6 di 9

La nomina sarà comunicata agli interessati con lettera del Dirigente dell Agenzia territorialmente competente con allegata copia dell atto stesso. Compiti del Comitato Tecnico Il Comitato Tecnico opera con il vincolo della riservatezza e ha sede presso l Ufficio per il collocamento mirato territorialmente competente dell Agenzia regionale per il lavoro. Secondo quanto previsto dalle disposizioni citate (L.68/99, integrata dal D.lgs. 151/2015) i compiti del Comitato tecnico sono: - la valutazione delle residue capacità lavorative degli iscritti negli elenchi del collocamento mirato; - la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento lavorativo; - la predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità e di mantenimento sul posto di lavoro. Il Comitato Tecnico supporta quindi l Ufficio per il Collocamento mirato nell esercizio delle attività necessarie per valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative ed inserirle nel posto di lavoro adatto, in un ottica di piena attuazione del collocamento mirato. In particolare il Comitato Tecnico: collabora con la Commissione medica di accertamento, nel procedimento di valutazione della compatibilità delle mansioni nei casi previsti dall art.10 della L. 68/99 e dall art. 8 del DPCM 13/1/2000; esprime il proprio parere in merito alla corrispondenza tra le condizioni di salute e le caratteristiche socio-professionali della persona disabile e le caratteristiche del posto di lavoro nei casi di avviamento numerico d ufficio; esprime pareri e formula proposte in merito a postazioni particolarmente complesse presenti in aziende obbligate, per l attivazione di forme di sostegno e azioni positive finalizzate ad un'efficace integrazione lavorativa delle persone disabili; supporta l Ufficio nell individuazione dei soggetti da inserire nei programmi di convenzione stipulati ai sensi dell art. 22 della L. R. 17/05, nelle convenzioni di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, della L. 68/99 e nelle convenzioni di cui all'art. 12-bis della L. 68/99; analizza le schede di diagnosi funzionali redatte dalle Commissioni mediche di accertamento e, se necessario, valuta la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 9 e/o 13 della L. 68/99; supporta l'ufficio in tutti gli altri casi ed ogni qualvolta si tratti di valutare adeguatamente le residue capacità lavorative delle persone disabili in rapporto alle specifiche connotazioni di potenziali opportunità occupazionali disponibili. Le attività di cui al presente articolo potranno essere modificate ed integrate in relazione all evoluzione della normativa. Si intendono automaticamente recepite, salvo presa d atto nella prima riunione utile del Comitato, modificazioni ed integrazioni delle competenze disposte dalla normativa nazionale e regionale. Funzionamento Il Comitato Tecnico è convocato dal Responsabile dell'ufficio per il collocamento mirato che lo coordina, che provvede a definire anche l ordine del giorno dei lavori e la necessaria istruttoria dei casi da analizzare. Le funzioni di segreteria e supporto tecnico sono in carico all Ufficio territorialmente competente del collocamento mirato dell Agenzia regionale per il lavoro. La convocazione avviene - di norma - via e-mail, ed è inviata ai membri effettivi e, per conoscenza, pagina 7 di 9

ai supplenti. La convocazione deve avvenire, di norma, non meno di due settimane prima della data dell incontro: in caso di urgenza, da motivare nella nota di convocazione, il Comitato può essere convocato fino a due giorni prima della data dell incontro. Le decisioni prese nel corso della seduta devono essere sinteticamente verbalizzate e il verbale dovrà essere inviato ai partecipanti e ai supplenti unitamente alla convocazione per la seduta successiva. Le decisioni del Comitato Tecnico non sono soggette a votazione e verranno ratificate mediante la sottoscrizione del verbale da parte dei partecipanti ai singoli incontri. Le sedute saranno ritenute valide se a queste parteciperà almeno la metà più uno dei componenti. Il Comitato Tecnico si raccorda di norma con gli Uffici per il Collocamento mirato dell Agenzia regionale per il lavoro e, sulle specifiche tematiche relative alle valutazioni delle invalidità civili e/o del lavoro e degli adempimenti ad esse collegati, stabilisce canali di comunicazione privilegiata con le Commissione di accertamento delle invalidità civili e/o del lavoro e con le Commissioni di accertamento di cui alla L. n.104/1992. L Agenzia Regionale, in previsione dei lavori relativi alla preparazione delle Conferenze Regionali sulla Disabilità e l Handicap si riserva la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro per approfondire tematiche individuate dai Comitati stessi o da altri soggetti coinvolti nei percorsi di collocamento mirato che relazioneranno sugli esiti dell approfondimento attraverso documenti e analisi dei dati raccolti. Emolumenti La partecipazione alle attività del Comitato tecnico avviene esclusivamente in rappresentanza dell ente designatore e non è prevista alcuna forma di ricompensa, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato per le attività svolte. Durata Il Comitato Tecnico resta in carica sino all adozione di un atto di modifica o soppressione; il procedimento di eventuale sostituzione di membri del Comitato, dovrà seguire il medesimo iter già identificato per l individuazione e la nomina dei componenti. pagina 8 di 9

Parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGENZIA LAVORO Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/847 IN FEDE Paola Cicognani pagina 9 di 9