STATUTO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

Associazione Artistica Annette Ronchin Iscritta all Anagrafe Nazionale delle Ricerche 60217SX CF C.p Vicenza Italy

STATUTO PER L ASSOCIAZIONE. Associazione Italia Patrimonio dell Umanità

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO PER. We are here Venice ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Sede Legale: San Polo Venezia Studio: Cannaregio Venezia

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSICO Associazione Società Italiana Condòmini STATUTO

Statuto dell Associazione di promozione sociale LA SONDA SU MARTE ONLUS

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

ACCADEMIA D'ARTE VITTORIO MARUSSO NUOVO STATUTO APS

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS CIRCOLO DI LEGAMBIENTE

STATUTO dell associazione di promozione sociale onlus denominata: Accanto al Prossimo ONLUS

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE deltau

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PIETRA. Via Friuli, 1/a SELVAZZANO DENTRO (PD)

STATUTO I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA Associazione di promozione sociale Onlus. ART. 1 (Denominazione e sede)

Sottosezione del CAI di Verona. (Approvato nell assemblea del 27 Ottobre 2011)

Statuto Associazione MondoDem

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CANZO OLTRE LE VETRINE

STATUTO. STATUTO Associazione di Promozione Sociale IL COMUNE DELLE IDEE. ART. 1 Denominazione e sede. ART. 2 - Finalità e Durata

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Statuto)

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO dell Associazione di Volontariato

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO APPROVATO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. ART.1 (Denominazione, sede, comunicazione)

Anteas Statuto dell Associazione di Volontariato

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O. Art.1 denominazione e sede

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

Statuto dell Associazione Culturale di Promozione Sociale ARTEUGANEA.NET

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI VICENZA. ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Il Cammino di Sant Antonio

STATUTO ASSOCIAZIONE TREVISO SOTTERRANEA. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Associazione Quartiere ASPARETTO DI CEREA

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

Statuto FACCIAMO CENTRO Associazione d iniziativa culturale e politica

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Associazione Casa maternità Prima Luce

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Diesse Firenze - Toscana (Centro per la formazione e l aggiornamento)

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

STATUTO. Dell ASSOCIAZIONE AUTISMO PAVIA O.N.L.U.S.

Statuto dell AISS Associazione Italiana Sindrome di Shwachman. Art. 1 - (Denominazione) Art. 2 - (Sede) Art. 3 - (Statuto) Art.

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE MONTESSORI SCUOLA PUBBLICA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

STATUTO. Associazione di promozione sociale. Formando PerCorsi: Istruzione e Formazione

A.I.DEF Associazione Italiana Portatori di Defibrillatore

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELVECCHIO E DEI CIVICI MUSEI CIVICI D ARTE DI VERONA

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Associazione C.r.a.l. CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI "Azienda Ospedaliera di Padova"

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUT0 Ecologia, turismo e cultura a.p.s. (etc.)

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

STATUTO. Titolo I - Denominazione, Sede e Finalità

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. E' costituita un'associazione denominata "I FALKI" V.C.P.C. -

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LIBERO STATUTO

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE THE ARTSBOX" TITOLO I. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale ENERGIA DI VITA

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 27.04.2017 ART.1 (Denominazione, sede, comunicazione) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata: UNITI PER CRESCERE ONLUS con sede in via Giustiniani 3, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, 35128 Padova. La denominazione dell associazione, nonché l uso qualsivoglia segno distintivo dell associazione, e qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico dall associazione deve includere la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l acronimo "ONLUS. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2 (Finalità) L Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l Associazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della formazione destinata a soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale e familiare. Quale attività connessa ed accessoria, nei limiti della definizione accolta dall articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l Associazione può svolgere inoltre attività di formazione finalizzata alla preparazione di personale specializzato da utilizzare nel suo ambito per il perseguimento delle finalità statutarie. Allo stesso titolo e negli stessi limiti, l Associazione può svolgere attività di coordinamento, promozione e facilitazione della collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale, Università e altri Enti pubblici e privati, compresi Istituti ed Enti di ricerca, per la realizzazione, il sostegno e lo sviluppo di Centri di "alta specializzazione" per lo studio e la cura delle malattie neurologiche in età pediatrica Le attività dell associazione mirano in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) migliorare la presa in carico dei bambini affetti da una malattia neurologica e delle loro famiglie; b) facilitare i percorsi diagnostico assistenziali; c) migliorare la qualità della vita sia all'interno dell'ospedale che dopo la dimissione; d) promuovere iniziative di beneficenza a sostegno della ricerca nel campo delle malattie del sistema nervoso in età pediatrica. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 1

Finalità specifiche: a) sostenere iniziative di supporto sanitario, di assistenza sociale e psicologica, a beneficio dei bambini con patologie neurologiche gravi e invalidanti e delle loro famiglie; b) sostenere il gruppo di neuroscienze pediatriche del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell Università di Padova per quanto riguarda la sua attività di assistenza, ricerca e didattica; c) farsi promotrice di iniziative culturali volte alla sensibilizzazione della prevenzione, diagnosi precoce e cura delle malattie neurologiche in età pediatrica; d) essere punto di riferimento per informazioni sui servizi di assistenza medica e riabilitativa, sulla loro sede, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza e per approfondire aspetti particolari riguardanti i benefici che i pazienti con malattie neurologiche possono godere (per esempio la possibilità di accesso e/o promozione di farmaci gratuiti per patologie, aspetti assicurativi, aspetti medico - legali, esenzioni...); e) promuovere la formulazione e l'approvazione di provvedimenti legislativi a favore dei pazienti con malattie neurologiche invalidanti e delle loro famiglie; f) favorire il coordinamento, la promozione e la facilitazione della collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale, Università e altri Enti pubblici e privati, compresi Istituti ed Enti di ricerca, per la realizzazione, il sostegno e lo sviluppo di Centri di "alta specializzazione" per lo studio e la cura delle malattie neurologiche in età pediatrica; g) sviluppare rapporti di collaborazione con le Associazioni dei pazienti, gli Ordini dei Medici provinciali e nazionali e le organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali al fine di promuovere l'informazione sulle problematiche delle malattie neurologiche in età pediatrica; h) promuovere iniziative di beneficenza e solidarietà volte al reperimento di fondi necessari all'acquisto di attrezzature di necessità assistenziale; i) promuovere iniziative di beneficienza volte al reperimento di fondi da destinarsi a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale nel settore della ricerca, anche al fine di contribuire al finanziamento di borse di ricerca gestite da tali enti; j) fornire sostegno per la partecipazione a Corsi e Congressi di aggiornamento scientifico e provvedere all acquisto di riviste e libri necessari alla formazione degli operatori destinati ad operare all interno dell Associazione per il perseguimento delle sue finalità principali; k) promuovere iniziative volte a migliorare la qualità di vita in ospedale dei bambini con malattie neurologiche; l) svolgere attività di sensibilizzazione alla tutela dei diritti civili a beneficio dei pazienti con malattie neurologiche e delle loro famiglie, quali persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 2

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. L associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. L Associazione s impegna a garantire la massima trasparenza sull utilizzazione delle proprie risorse e sullo svolgimento delle proprie attività. L'Associazione, mediante l'impegno sociale di quanti ne condividono i fini e l'utilizzo di ogni tecnologia informativa disponibile, divulgherà i propri obiettivi, le finalità specifiche ed i risultati ottenuti ai propri soci, ai soggetti ed agli organismi pubblici e privati comunque interessati. L associazione opera nel territorio della Regione Veneto. ART. 3 (Soci) 1. Sono ammessi all Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. 3. Ci sono quattro categorie di soci: a) fondatori: coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo, che hanno versato una quota iniziale e che corrispondono la quota associativa ordinaria stabilita dal C.D; b) ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal C.D; c) sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; d) benemeriti: persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell Associazione. 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. ART. 4 (Diritti e doveri dei soci) 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell attività prestata a favore dell Associazione, nelle forme e nei limiti concordati con l Associazione. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 3

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio) 1. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall Associazione. 3. L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. E comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. ART. 6 (Organi sociali) 1. Gli organi dell associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale); 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. ART. 7 (Assemblea) 1. L Assemblea è l organo sovrano dell associazione ed è composta da tutti i soci. 2. E convocata almeno una volta all anno dal Presidente dell associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori; 3. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. 4. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. ART. 8 (Compiti dell Assemblea) 1. L assemblea deve: - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; - fissare l importo della quota sociale annuale; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; - approvare l eventuale regolamento interno; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; - deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 4

ART. 9 (Validità Assemblee) 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 2. Ogni socio presente può rappresentare per delega un solo altro socio. 3. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. ART. 10 (Verbalizzazione) 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell assemblea da questa appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. ART. 11 (Consiglio direttivo) 1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall assemblea tra i propri componenti. 2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. 3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all assemblea; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 4. Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. 5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica per l intero mandato del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ogniqualvolta sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. 6. La deliberazione sul compimento di atti di straordinaria amministrazione è rimessa all Assemblea se lo richiedono per iscritto tre membri del Consiglio direttivo. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 5

ART. 12 (Presidente) 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l Assemblea; convoca l Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. ART. 13 (Risorse economiche) 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità dell associazionismo di promozione sociale. 2. L associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario) 1. Il rendiconto economico-finanziario dell associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell associazione almeno 20 gg. prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 6

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall assemblea con le modalità di cui all art. 9. In caso di scioglimento dell Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dall articolo 10, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 16 (Disposizioni finali) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS - STATUTO APPROVATO IL 27.04.2017 pag. 7