REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA ASL MB

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REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA ASL MB ART 1 FINALITA Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla ASL MB, come meglio esplicato negli articoli che seguono. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento deve essere applicato da tutte le unità organizzative della ASL MB. Art. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO La richiesta di accesso deve essere rivolta all unità organizzativa dell ASL MB che ha formato il documento o che lo detiene in modo stabile. ART. 4 - DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si intende per: Diritto di accesso: diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell attività amministrativa. Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Responsabile del procedimento di accesso: il dirigente, il funzionario preposto unità organizzativa o altro dipendente addetto all unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Unità Organizzativa: aggregazione stabile di persone e risorse finalizzata all esecuzione di attività istituzionali e affidata a un responsabile (Dipartimenti/Servizi/Unità Operative). Interessati: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi e collettivi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l accesso. Controinteressati: tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 1

Art. 5 NORMATIVA Si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo: - L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come aggiornato e modificato dal D.L. 5/2012, convertito con L. di conversione n. 35/2012 (cd. Decreto Semplificazioni); - D.P.R. 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ; - L. 15/2009 "Delega al Governo finalizzata all ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell economia e del lavoro e alla Corte dei conti" (cd Legge Brunetta); - L.R. 1/2012 Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria ; - L. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione ; - D.L. 179/2012 coordinato con la L. di conversione 221/2012 (cd. Decreto Crescita 2.0), D.lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni. ART. 6 - CONTENUTO 6.1 Disposizioni generali. Ai fini di assicurare la trasparenza dell attività amministrativa e di favorirne la partecipazione e lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi - mediante esame e/o estrazione di copia - nei modi e nei limiti di Legge e del presente Regolamento. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati al punto 6.8 del presente Regolamento; l accesso è possibile sino a quando l Azienda ha l obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall Amministrazione, che non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell ASL MB che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. Il diritto di accesso si intende soddisfatto con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. 6.2 Titolari del diritto di accesso. Sono legittimati all esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, singole e associate, compresi i portatori di interessi diffusi e collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l accesso. 2

Sono inoltre titolari del diritto di accesso: - altri soggetti pubblici relativamente agli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento di loro competenze ed in fase di controllo del contenuto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà; - soggetti legittimati a partecipare al procedimento per legge, o in quanto destinatari, o in quanto controinteressati; - difensore civico/commissione per l accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente. L accesso, oltre al diretto interessato, è consentito a chi ne ha la rappresentanza legale/volontaria. Nel caso di minore, l accesso è consentito ai genitori anche disgiuntamente, ovvero al tutore. Nel caso di soggetto interdetto, l accesso è consentito al Tutore. Nel caso di soggetto inabilitato, l accesso è consentito con l ausilio del Curatore. 6.3 Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Procedimento e destinatario della relativa istanza è il dirigente dell unità organizzativa che ha formato l atto o che è competente a detenerlo stabilmente. Il dirigente può delegare la responsabilità ad altro dipendente, fermo restando la culpa in vigilando. Il Responsabile del procedimento è tenuto a: - accertare che il documento richiesto non sia tra le categorie di documenti il cui accesso è vietato o limitato; - valutare in capo al richiedente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti; - individuare la presenza di eventuali controinteressati; - curare tutti gli adempimenti fino all emissione del provvedimento finale. 6.4 Modalità di accesso a) Accesso informale Se dalla natura del documento richiesto non risulta l esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all unità organizzativa dell ASL MB competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione; specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta; dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. L accoglimento della richiesta è documentato per iscritto mediante attestazione da parte del Responsabile del Procedimento di cui al punto 6.3, controfirmata dal richiedente. La ASL MB, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l esistenza di controinteressati, invita l interessato a presentare richiesta formale di accesso. b) Accesso formale Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle 3

documentazioni fornite, sull accessibilità del documento o sull esistenza di controinteressati, l Amministrazione invita l interessato a presentare richiesta d accesso formale. L istanza deve essere formulata per iscritto e rivolta al Responsabile del procedimento, individuato in base al punto 6.3 del presente Regolamento. Se trasmessa mediante il servizio postale, l istanza deve essere indirizzata al Responsabile del procedimento, individuato in base al punto 6.3 del presente Regolamento. Anche le istanze recapitate o fatte recapitare a mano, devono contenere la medesima intestazione di cui al punto 6.3 ed essere consegnate presso l Ufficio Protocollo situato in una delle sedi della ASL MB durante gli orari di apertura. Il responsabile del procedimento è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato recapito delle istanze non contenenti l intestazione di cui all art. 3 o consegnate a soggetti o strutture differenti dall Ufficio Protocollo. Le istanze prive delle prescrizioni di cui alle lettere a, b, c, d del successivo punto 6.4 sono considerate irregolari. I termini per l accesso decorrono dall avvenuta regolarizzazione dell istanza. 6.5 Contenuto dell istanza di accesso ai documenti. Tutte le istanze di accesso presentate all ASL della Provincia di Monza e Brianza anche nel caso in cui non si utilizzi l apposito modulo scaricabile sul sito www.aslmb.it - devono contenere le seguenti informazioni minime essenziali: a) nome, cognome, indirizzo, eventuale carica sociale o potere rappresentativo del soggetto interessato, recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica; b) indicazione specifica delle motivazioni per le quali si inoltra l istanza e delle finalità che si intendono perseguire; c) indicazione dei documenti che si intendono visionare e di quelli richiesti in copia; d) data dell istanza e firma del richiedente. Alla domanda deve essere allegato, a scopo di identificazione del richiedente, copia di un documento di identità dello stesso. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Un nuovo termine del procedimento inizierà a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata. Non sono prese in esame domande con indicazioni generiche, tali da impedire l individuazione dell atto cui l accesso si riferisce. 6.6 Notifica ai contro interessati. Il Responsabile del procedimento, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell istanza di accesso con raccomandata a/r o mediante PEC. I soggetti controinteressati sono individuati anche tenuto conto del contenuto degli atti connessi, ossia degli atti richiamati nel documento richiesto e appartenenti al medesimo procedimento. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e accertata la ricezione della comunicazione, l Amministrazione, fatte le dovute valutazioni, provvede sulla richiesta. 6.7 Modalità di accoglimento della richiesta L atto di accoglimento della richiesta individua l unità organizzativa presso cui rivolgersi, nonché la sede della medesima, e indica un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 4

L accoglimento dell istanza comporta anche la facoltà di accesso agli atti richiamati nel documento richiesto e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L esame dei documenti avviene presso l unità organizzativa indicata nell atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. I documenti ai quali è consentito l accesso non possono essere asportati dal luogo presso il quale sono dati in visione né alterati in alcun modo. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui può essere assicurata la visione. Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o non accessibili all interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Su richiesta dell interessato, le copie eventualmente richieste possono essere autenticate. 6.8 Oneri economici a carico del richiedente. L esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione ed agli oneri di ricerca. L onere complessivo a carico del richiedente viene determinato come da tariffario dell ASL MB, scaricabile sul sito www.aslmb.it. Il pagamento omnicomprensivo del costo di riproduzione e degli oneri di ricerca deve essere effettuato prima della consegna dei documenti richiesti. 6.9 Termine per la conclusione del procedimento di accesso Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell istanza, a meno che ricorrano i casi di esclusione o di differimento del termine previsti dai successivi punti 6.8 e 6.9. Il responsabile del procedimento con provvedimento motivato può differire di altri 30 giorni l accesso ai documenti richiesti. 6.10 Esclusione del diritto di accesso Il diritto di accesso è escluso per tutti gli atti e documenti di cui all art. 24, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e dell art. 10 comma 1 del DPR n. 184 del 12 aprile 2006. Con riguardo all attività svolta da questa ASL e tenuto conto della disciplina prevista dal D.lgs 196/2003 e s.m. in materia di tutela dei dati personali, il diritto di accesso è escluso per le seguenti documentazioni: - documenti riportanti dati sanitari, fatta eccezione per il diretto interessato; - documenti o atti che riportino situazioni riservate la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare il diritto di riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, enti imprese ed associazioni; - documenti e/o atti connessi a liti potenziali o in atto ed in particolare i pareri, le consulenze legali, gli scritti difensivi degli avvocati, le consulenze e le relazioni interne o esterne nonché la corrispondenza inerente la fase precontenziosa o contenziosa del giudizio a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla difesa dell Amministrazione; - documenti preparatori degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, documenti preparatori, istruttori e atti interni inerenti la procedura per l espletamento di concorsi, compresi gli elaborati relativi alla prove concorsuali e ciò fino alla conclusione degli stessi; - fascicoli personali dei dipendenti, fatta eccezione per l interessato; 5

- documenti attestanti l attribuzione ai dipendenti di compensi economici comunque denominati o relativi ai pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti fermo restando gli obblighi di pubblicità di cui alla L. 15/2009; - documenti inerenti a procedimenti penali, disciplinari o di responsabilità amministrativa e contabile riguardante il personale, fatta eccezione per il diretto interessato; - atti che contengono informazioni tecniche concernenti le imprese pubbliche o private la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza ed atti che richiamano progetti, studi e realizzazioni dell ingegno tutelati da specifica normativa in materia di brevetto. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile; in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l accesso è consentito quando la situazione giuridica rilevante che si intende far valere è di rango almeno pari ai diritti dell interessato, ossia quando si tratti di diritti della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale e/o inviolabile. Per la materia dell evidenza pubblica, si rimanda a quanto previsto dall art 13 del D.lgs 163/2006 (cd. Codice degli Appalti). Le categorie di documenti sottratti all accesso sono sottoposte a verifiche periodiche e ad eventuali aggiornamenti. 6.11 Casi di differimento L accoglimento della richiesta di accesso può essere differito dal Responsabile del procedimento di accesso mediante provvedimento motivato. Il differimento del diritto di accesso è disposto per salvaguardare esigenze di riservatezza dell ASL MB o di terzi in relazione a documenti la cui conoscenza o diffusione possa compromettere l efficienza ed il buon andamento dell azione amministrativa. 6.12 Non accoglimento della richiesta di accesso e termini per l impugnazione Il mancato accoglimento della richiesta di accesso deve essere motivato, a cura del Responsabile del procedimento. Il diritto di accesso è sempre escluso quando non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell art. 25 comma 4 della legge n. 241/90, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che la ASL MB si sia pronunciata, questa si intende rifiutata (silenzio-diniego). Ai sensi dell art. 25 comma 5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio-diniego è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale. La decisione del Tar è appellabile al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. La risposta, in caso di non accoglimento della richiesta di accesso, deve contenere l indicazione dei termini e dell Autorità presso la quale è possibile ricorrere. Avverso le determinazioni dell ASL MB, l istante può altresì proporre richiesta di riesame alla Commissione per l accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri indirizzando la richiesta anche presso la stessa ASL MB. La Commissione è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza; scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se la Commissione ritiene illegittimo il rifiuto o il differimento opposti dall ASL MB, quest ultima emana entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione il provvedimento confermativo motivato; in mancanza del 6

provvedimento, l accesso è consentito. In caso di presentazione di richiesta di riesame, il termine per la proposizione di ricorso al Tar decorre dal ricevimento dell esito dell istanza alla Commissione. Ai sensi dell art. 4 della legge n. 205 del 21 Luglio 2000, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l assistenza del difensore; l ASL MB ai sensi del medesimo art. 4 - potrà essere rappresentata e difesa da un proprio dirigente, purchè autorizzato dal Direttore Generale. 6.13 Accesso civico Ai sensi degli articoli 5 e 43, comma 4, del D.lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni hanno l obbligo di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo, allo stesso tempo, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Nel caso di accesso civico la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al soggetto individuato con atto aziendale i cui riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale. Nell ipotesi di mancata pubblicazione dell atto, documento o altra informazione, la ASL MB, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente deve trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Nei casi di ritardo o mancata risposta, l istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individuato con atto aziendale i cui riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale. Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti nel tempo, fatta salva ogni successiva modifica od integrazione. 7