Legge regionale 25 gennaio 2013, n. 1. Istituzione del Comune di Mappano.

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REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013 Legge regionale 25 gennaio 2013, n. 1. Istituzione del Comune di Mappano. Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. (Istituzione del Comune di Mappano) 1. È istituito il Comune di Mappano, nell'ambito della Provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla descrizione dei confini del Comune di Mappano allegate alla presente legge (Allegati A e B), della quale formano parte integrante e sostanziale. Art. 2. (Disposizioni finali e transitorie) 1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo comune sono definiti entro sei mesi dall'istituzione del nuovo comune dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali). 2. Dalla data di istituzione del nuovo comune e sino alla emanazione, da parte della nuova amministrazione, di diverse determinazioni, si applicano, negli ambiti territoriali dei comuni, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti in tali comuni, alla data di istituzione del nuovo ente. 3. Fino all insediamento dei nuovi organi del Comune di Mappano, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale. 4. Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, l'edificio polifunzionale situato nel Comune di Caselle Torinese in piazza Don Amerano, 1 è individuato come sede comunale del nuovo comune. Art. 3. (Urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 25 gennaio 2013 Roberto Cota Allegato A. (Art. 1) Descrizione dei confini del Comune di Mappano Allegato B. (Art. 1) Cartografia in scala 1:10.000 relativa ai confini del Comune di Mappano

Allegato a) Descrizione dei confini del Comune di Mappano INDIVIDUAZIONE SULLA LOCALITA DEI CONFINI TERRITORIALI DELL ISTITUENDO COMUNE DI MAPPANO (Superficie Kmq 9,73) Come da Pdl 633 della VII legislatura Con riferimento all allegata planimetria scala 1:10.000, partendo dall angolo Nord-Ovest in territorio del Comune di Caselle Torinese e procedendo in senso orario: - a nord la Strada Vicinale detta del Fanghetto tutta compresa, fino a raggiungere verso est il confine comunale con Leini; - risvoltando verso sud-est sempre seguendo il confine comunale Caselle-Leini fino a raggiungere la Strada Provinciale 12 Caselle-Settimo, detta Strada Goretta; - oltrepassata la Strada Provinciale 267 Torino-Cuorgnè, e proseguendo sulla suddetta Strada Provinciale 12 Caselle-Settimo in territorio del Comune di Leini, nominata Strada Fantasia e poi Strada Fornacino, fino a risvoltare a sud nella Via Galileo Galilei; - oltrepassata Via Meucci, proseguendo in linea retta fino al confine comunale tra Leini e Settimo Torinese, risvoltando verso est fino all altezza della Cascina Borniola per poi intercettare a sud la Strada Caffadio; - dalla fine di Strada Caffadio fino a raggiungere la Tangenziale Nord di Torino, costeggiando la stessa in direzione ovest fino al confine della Città di Torino, proseguendo ancora sempre verso ovest lungo la Tangenziale; - oltrepassata la Strada Provinciale 267 Torino-Cuorgnè, e superata la Cascina Cabianca seguendo il confine comunale Torino-Borgaro, fino al suo incontro con la Direttissima Torino-Caselle; - quindi risvoltando verso nord, e proseguendo lungo la Direttissima fino ad incontrare l angolo nord-ovest di partenza della descrizione, in territorio di Caselle Torinese.

Allegato b) Cartografia in scala 1:10.000 relativa ai confini del Comune di Mappano

Proposta di legge n. 187 Istituzione del Comune di Mappano. LAVORI PREPARATORI - Presentata dai Consiglieri Andrea Buquicchio Eleonora Artesio, Antonino Boeti, Angelo Burzi, Monica Cerutti, Giacomino Taricco il 1 dicembre 2011. - Assegnata alla I Commissione in sede referente il 6 dicembre 2011. - Testo licenziato dalla Commissione referente il 14 gennaio 2013 con relazione di Luca Pedrale. - Approvata in Aula il 22 gennaio 2013 con 41 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto e 1 non votante.

NOTE Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it. Nota all articolo 2 - Il testo dell articolo 5 della l.r. 51/1992 è il seguente Art. 5. (Delega alle Province) 1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio con deliberazione del Consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali: a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al Comune o ai Comuni di origine; b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche gia' acquisite. Nota all articolo 3 - Il testo dell articolo 47 dello Statuto è il seguente: Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge) 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione. 2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. 3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte"..