Stagione Sportiva 2017/2018. Comunicato Ufficiale n 79 del 5 Dicembre 2017

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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE CALABRIA Via Contessa Clemenza n. 1 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.it Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale n 79 del 5 Dicembre 2017 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. ALLEGATO: Comunicato Ufficiale n.86/aa del 29 novembre 2017 32 SEXIES FALLITI MACHEDA SANAVIA CEDRO TERRANOVA MACRI - SPANO SPANO - e delle Società USD PANORMUS - ASD POLISPORTIVA MOLOCHIESE - A.C. LOCRI 1909. 2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 4 dicembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.ri: - Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE; - Avv. Maurizio RODINO COMPONENTE; - Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE. con l assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino; in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.8 a carico di: Sig. AZZINNARI Gennaro, all epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09; società NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 (matricola 931410) ai sensi dell art. 4, comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. nr.2378/1222/pfi16-17/cs/sds del 28/09/2017. DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti gli atti del procedimento n. 1222/pfi2016-2017 avente ad oggetto: Mancato tesseramento da parte della Società A.S.D. Nuova Pol. Sandemetrese 09 di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/2017. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/06/2017 al n. 1222pfi 16-17.

Comunicato Ufficiale N. 79 del 5 Dicembre 2017 497 o s s e r v a q u a n t o s e g u e nel corso dell attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Calabria del 26/01/2017 (prot. N. 8479 del 10/02/2017); 2) richiesta di adempiere all obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla Nuova Pol. Sandemetrese 09 dalla L.N.D. C. R. Calabria in data 03/01/2017; 3) richiesta - mail di adempiere all obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla Nuova Pol. Sandemetrese 09 dalla L.N.D. C. R. Calabria in data 06/12/2016; 4) scheda AS400 società Nuova Pol. Sandemetrese 09; 5) scheda AS400 società Nuova Pol. Sandemetrese 09 relativa al tesseramento dirigenti e atri soggetti; 6)foglio censimento della Nuova Pol. Sandemetrese 09 per la stagione 2016/17; ritenuto che la società Nuova Pol. Sandemetrese 09 partecipa al campionato Regionale di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria; letto l art. 44, comma 1, che testualmente recita: E fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ; atteso che con il Comunicato Ufficiale n. 84 del 12/08/2016 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava in ordine ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/17; considerato che al punto C) del richiamato C.U. n. 84 veniva testualmente riportato che E fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore squadre minori e successivamente che I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per Allenatore Dilettante, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. ; verificato che la società Nuova Pol. Sandemetrese 09 nella propria lista dirigenti non riporta alcun soggetto tesserato con la qualifica di allenatore risultando pertanto priva di alcuna conduzione tecnica della prima squadra; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti emergono comportamenti violativi della normativa federale posti in essere: dal Sig. AZZINNARI Gennaro, all epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. C. R. Calabria; dalla società Nuova Pol. Sandemetrese 09 ai sensi dell art. 4 comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti. vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; HA DEFERITO A questo Tribunale Federale Territorale: 1) il Sig. AZZINNARI Gennaro, all epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. C. R. Calabria; 2) la società NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 (matricola 931410) ai sensi dell art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 dicembre 2017 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: -il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; -il Sig.Azzinnari Gennaro, già Presidente della Società Nuova Pol.Sandemetrese 09; -per la Società Nuova Pol.Sandemetrese 09 il vice Presidente Sig.Cadicamo Damiano.

Comunicato Ufficiale N. 79 del 5 Dicembre 2017 498 LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Azzinnari Gennaro mesi quattro (4) di inibizione; -per la Società Nuova Pol.Sandemetrese 09 l ammenda di 500,00. I deferiti sostanzialmente fanno presente che il Sig. Oriolo, regolarmente tesserato con il settore tecnico, è allenatore della Società a titolo gratuito. Chiedono, comunque, che le sanzioni siano contenute nel minimo. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -al Sig.AZZINNARI Gennaro, all epoca dei fatti Presidente della Società Nuova Pol.Sandemetrese 09, mesi QUATTRO (4) di inibizione; -alla Società NUOVA POL.SANDEMETRESE 09 l ammenda di 400,00 (quattrocento/00). PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.9 a carico di: SIG.DIEGO FELICE AGOSTINO all epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Oriolo; la Società U.S. ORIOLO (matricola 74525), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. nr.2464/1223/pfi16-17/cs/sds del 02/10/2017. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE -vista la istanza di differimento della discussione del procedimento in oggetto, prodotta in data 4.12.2017 a mezzo PEC dal SIG.DIEGO FELICE AGOSTINO, all epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Oriolo, il quale, dichiarandosi disponibile al patteggiamento, ha manifestato la propria impossibilità a comparire alla odierna seduta; -vista la non opposizione della Procura Federale al rinvio; P.Q.M. accoglie l istanza e rinvia il dibattimento del su citato procedimento disciplinare nr.8 alla data del 8 GENNAIO 2018, ore 15,30, con sospenzione dei termini ex art. 34 bis C.G.S.; manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito. IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi PUBBLICATO ED AFFISSO ALL ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 5 DICEMBRE 2017

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1281 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. Cosimo FALLITI, Ivan SANAVIA, Rosario SPANO, Antonio SPANO, Rocco CEDRO, Giovanbattista TERRANOVA, Gerardo MACRI e della Sig.ra Michelina Loredana MACHEDA e delle società U.S.D. PANORMUS, A.C. LOCRI 1909 e A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE avente ad oggetto la seguente condotta: Cosimo FALLITI, tesserato in qualità di calciatore per la Società Real Melicucco, per avere organizzato, nell interesse della Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, unitamente al signor Salvatore Panarello, nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio Cozza in località Longhi-Bovetto Valanidi Reggio Calabria un provinostage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie garanzie loro spettanti in relazione a tale evento nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, conseguendone un indebito vantaggio di natura economica, il tutto in violazione dell art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell 1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018; Michelina Loredana MACHEDA, tesserata in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese, per avere, omesso ogni necessario e dovuto controllo sulla regolarità dello stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio Cozza in località Longhi-Bovetto Valanidi Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, così favorendo la partecipazione al predetto evento dei giovani calciatori Cedro Rocco e D Agostino Emanuele e, comunque, privi delle necessarie garanzie loro spettanti in relazione a tali eventi, il tutto in violazione dell art. 1 bis, comma 1, del Codice Ivan SANAVIA, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio

Ufficiale n. 1 dell 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- Rocco CEDRO, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio Giovambattista TERRANOVA, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio Cozza in località Longhi-Bovetto Valanidi Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell 1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018; Gerardo MACRI, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio Antonio SPANO, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio

Ufficiale n. 1 dell 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 del 1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018; Rosario SPANO, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Numero Uno Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio Ciccio USD PANORMUS, ASD POLISPORTIVA MOLOCHIESE, A.C. LOCRI 1909, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le incolpazioni ascrivibili ai rispettivi tesserati, e comunque per i fatti rilevanti per l ordinamento federale, ascrivibili agli stessi, posti in essere nell interesse delle predette Società; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cosimo FALLITI, Ivan SANAVIA, Rocco CEDRO, Giovambattista TERRANOVA, Gerardo MACRI, Antonio SPANO, Rosario SPANO, dalla Sig.ra Michelina Loredana MACHEDA, dai Sig.ri Vincenzo SANFRATELLO, in qualità di Presidente, per conto della società USD PANORMUS, Carmine TEDESCO, in qualità di Presidente, per conto della società ASD POLISPORTIVA MOLOCHIESE, e dalla Sig.ra Antonella MODAFERRI, in qualità di Presidente, per conto della società A.C. LOCRI 1909; vista l informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all accordo raggiunto dalle parti relativo all applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Cosimo FALLITI, di una giornata di squalifica per i Sig.ri Ivan SANAVIA, Rocco CEDRO, Giovambattista TERRANOVA, e Gerardo MACRI, dell ammonizione per i Sig.ri Antonio SPANO e Rosario SPANO, di 40 giorni di inibizione per la Sig.ra Michelina Loredana MACHEDA, di 100,00 di ammenda per la società USD PANORMUS, di 200,00 di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA MOLOCHIESE e di 400,00 di ammenda per la società A.C. LOCRI 1909;

si rende noto l accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2017 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio