DELIBERAZIONE G.C. N. 82 COMUNE DI CAMUGNANO (Provincia di Bologna) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE C O P I A Oggetto: RINNOVO AFFITTO LOCALE EX SCUOLA DI BURZANELLA AL SIG. SACCHETTI LUIGI Addì VENTINOVE SETTEMBRE DUEMILADIECI, alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n.1, sita in Camugnano (BO), Piazza J.F. Kennedy n. 1 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme legislatve e regolamentari si è riunita la Giunta comunale con l'intervento e la partecipazione dei suoi componenti come di seguito distinti in presenti ed assenti: Componenti Funzioni 1) VERARDI ALFREDO Sindaco 2) POLAZZI GIUSEPPE Assessore 3) MONARI TIZIANA Assessore 4) NUZZI ULISSE Assessore 5) BENI MARIA BEATRICE Assessore Presente Presente Assente Presente Presente Partecipa, assiste e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Cigna Giorgio. Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Dott. Verardi Alfredo - SINDACO, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiarata aperta la sessione, invita gli assessori intervenuti a deliberare sull'oggetto di seguito esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dell'ufficio Comunale settorialmente competente.
OGGETTO: LOCAZIONE IMMOBILE PER USO ABITATIVO AL SIG. SACCHETTI LUIGI LA GIUNTA COMUNALE Presa in esame la proposta di deliberazione relativa all oggetto che, predisposta dall unità organizzativa responsabile del relativo procedimento, viene congruamente assorbita nel presente atto, ove integralmente trasfusi i contenuti di preambolo, di motivazione amministrativa e di dispositivo: Premesso che il Comune è proprietario di un piccolo appartamento posto al piano terra dell ex edificio scolastico di Burzanella; Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/04/2003 di adeguamento canoni di affitto di locali di proprietà Comunale con la quale si stabiliva un aumento annuale del 5% dei parametri ivi fissati; Richiamata inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 37 del 31/12/2009 di adeguamento di detti canoni mensili per l anno 2010 che conseguentemente risultano quindi essere così fissati: Locali adibiti a civile abitazione 2,08 al mq. Locali adibiti ad usi diversi (commerciale, etc..) 2,77 al mq. Cantine e sottoscala 0,83 al mq. Richiamata la propria precedente deliberazione n. 133 in data 30/12/2006 relativa alla locazione dell appartamento in argomento alla sig.ra Zolin Fernanda per il periodo 01/01/2007-31/12/2010; Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 2 del 20/01/2008 relativa al subentro del Sig. Sacchetti Luigi nel contratto di locazione intestato alla madre deceduta; Considerato che il precedente contratto rep. N. 128 del 28/07/2007 relativo all unità immobiliare posta al piano terra dell ex edificio scolastico di Burzanella di cui sopra già adibito ad uso abitativo di mq. 58 scadrà il 31/12/2010; Vista la richiesta di rinnovo inoltrata in data 23/09/2010 del Sig.Sacchetti Luigi, nato a Bologna il 22/12/1939 residente in Camugnano, Burzanella Chiesa con decorrenza a partire dal 01/01/2011 per gli stessi fini abitativi; Ritenuto pertanto di concedere il rinnovo della locazione per uso abitativo in oggetto al sig. Sacchetti Luigi con decorrenza 01/01/2011 fissando il canone di locazione per il primo anno ad 2,08 al mq. e pertanto per un totale di 120,64 mensili ( 1.447,68 annui) Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile così come riportati nell allegato prospetto;. Con voti unanimi e palesi: D E L I B E R A 1. Di concedere in locazione per uso abitativo l immobile posto al piano terra dell ex edificio scolastico di Burzanella di complessivi mq. 58 al Sig. Sacchetti Luigi residente in Camugnano, frazione Burzanella, loc. Chiesa; 2. di autorizzare il Responsabile del 1 Settore c ompetente alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione alle seguenti condizioni contrattuali: canone mensile 120,64 per l anno 2010 e adeguamento annuale del 5% per gli anni successivi del canone mensile; Durata: anni 4 rinnovabili Decorrenza: 1 Gennaio 2011 3. di autorizzare altresì il responsabile del Settore competente ai conseguenti adempimenti di spesa per la registrazione del relativo contratto di locazione; 4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
COMUNE DI CAMUGNANO CONTRATTO DI LOCAZIONE Rep. n. Il giorno del mese dell'anno nel Palazzo Comunale di Camugnano i signori: MASINARA PAOLA, nata a Camugnano il 30.06.53, Responsabile 1 Settore Servizio Ragioneria che agisce in nome e pe r conto del Comune di Camugnano, piazza Kennedy n. 1 (C.F. 80077890376) SACCHETTI LUIGI nato a Bologna il 22/12/1939 e residente a Camugnano fraz. Burzanella loc. Chiesa n. 25/D - C.F.: SCC LGU 39T22 A944 G PREMESSO che con deliberazioni consiliari n. 27 del 29/03/91 e n. 48 del 31/05/91 di chiarimenti, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. in seduta 18/06/1991 prot. n. 10447, viene determinata la disciplina generale delle locazioni di immobili di proprietà dell'amministrazione Comunale; che con successiva deliberazione di G.C. n. 428 in data 31.12.1994 veniva concessa la locazione alla sig.ra Fernanda Zolin; che con deliberazione di G.C. n. 147 del 31.12.1998 veniva rinnovato il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo ex scuola elementare di Burzanella, della superficie complessiva di mq. 58; che con delibera di G.C. n. 75 del 06.10.2003 veniva rinnovato detto contratto di locazione per ulteriori anni 4 decorrenti dall 01.01.2003;
che con delibera di G.C. n. 133 del 30/12/2006 veniva ulteriormente rinnovato per anni 4 decorrenti dal 01/01/2007; che con delibera di G.C. n. 82 del 29/09/2010 è stato rinnovato al Sig. Sacchetti Luigi figlio subentrante alla locazione intestata alla madre deceduta Sig.ra Zolin Fernanda in data 12/01/2008 come da determina n. 2 del 20/01/2008; convengono e stipulano quanto seguente: L'Amministrazione Comunale di Camugnano come sopra rappresentata DA' IN LOCAZIONE al Sig. Sacchetti Luigi che accetta come conduttore, il seguente immobile: - appartamento posto in Comune di Camugnano, fraz. Burzanella, al piano terra del fabbricato un tempo adibito a scuola elementare costituito da: camera, cucina soggiorno, ingresso e bagno, della superficie complessiva di mq. 58. Il fabbricato suddetto sorge sul terreno identificato al N.C.T. a foglio 13 col mappale 741. Il conduttore utilizzerà detto immobile esclusivamente per uso abitativo della propria famiglia. Il Comune consegna i locali in buono stato locativo e si obbliga a mantenerli in tale condizione ed a garantire il pacifico godimento. La manutenzione ordinaria ai sensi degli artt. 1576
e 1609 codice civile è a carico del conduttore, il quale si obbliga agli adempimenti previsti dall'art. 1587 ed a restituire l'immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento risultante dall'uso in conformità del contratto. La cessione del contratto e la sublocazione sono escluse. Al conduttore è consentito l'utilizzo della parte di area cortiliva di pertinenza unitamente agli altri inquilini. La locazione ha durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dal 1^ Gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 e non è tacitamente rinnovabile. Al conduttore viene concesso il diritto di prelazione per il prosieguo della locazione, da esercitare nel modo seguente. Almeno tre mesi prima della scadenza indicata il conduttore dovrà presentare richiesta scritta per il prosieguo della locazione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere o meno tale proseguimento: il conduttore dovrà accettare le condizioni e le modalità stabilite per il nuovo contratto di locazione. La conclusione della nuova locazione è esclusa dall'esistenza di arretrati nel pagamento dei canoni di locazione. Il canone di locazione mensile è fissato nelle seguenti misure: ANNO 2011 Euro 120.64 ANNO 2012 Euro 126.67 ANNO 2013 Euro 133.00 ANNO 2014 Euro 139.66
e dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante reversale di incasso rilasciata dalla Ragioneria del Comune. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi al tasso legale in ragione d'anno, salvo quanto previsto dall'art. 55 Legge 392/1978. Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza indicata, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 Cod. Civile. Il conduttore ha versato una cauzione di Euro 224,66, che non viene computata nel conto dei canoni, e produce interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno. Essa sarà restituita al termine della locazione, salvo il riscontro di danni all'immobile o di arretrato nel pagamento dei canoni. In tal caso la cauzione verrà incamerata sino al completo risarcimento dei danni ed alla estinzione dei debiti. L'Amministrazione locatrice si riserva la facoltà di intraprendere azione legale per il risarcimento dei danni o il recupero dei crediti, qualora la loro entità superi l'importo della cauzione. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile.
Le spese di contratto sono a carico del conduttore, le eventuali spese per la registrazione sono divise in parti uguali fra locatore e conduttore. IL CONDUTTORE Sacchetti Luigi IL LOCATORE Masinara Paola Responsabile 1 Settore
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to DOTT. VERARDI ALFREDO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. CIGNA GIORGIO Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo. Dalla residenza municipale, lì Dott. Cigna Giorgio REGISTRAZIONE D'IMPEGNO Registrato l'impegno n. sul cap. IL RAGIONIERE CAPO Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE X CERTIFICA E ATTESTA è stata comunicata con lettera n. 6.907 in data 20/12/2010 ai signori Capigruppo Consiliari così come previsto dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale, Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale gli atti d'ufficio che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica. ATTESTA Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000. E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/09/2010 X per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4) per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3) Dalla Residenza Comunale, lì 30/12/2010 F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA E ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE X Su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2010 al 04/01/2011 come previsto dall'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza opposizioni o reclami. F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE numero 82 del 29/09/2010