SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale



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SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della formazione continua, in attuazione dell art.7 D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137 e conformemente ai principi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 2. Gli iscritti all Albo hanno l obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione e competenza professionale al fine di garantire la qualità e l efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell utente e della collettività, e per conseguire l obiettivo del proprio sviluppo professionale. 3. Con l espressione Formazione Continua in Psicologia si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali nel campo della Psicologia. 4. Resta ferma la normativa vigente sull educazione continua in medicina (ECM). Articolo 2 Durata e contenuto dell obbligo 1. L obbligo di formazione decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di iscrizione all Albo. 2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L unità di misura della formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 150 (centocinquanta) crediti formativi che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 40 (quaranta) crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 5 (cinque) crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Articolo 3 Eventi formativi 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) Corsi di aggiornamento e corsi di formazione permanente e ricorrente, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione, istituiti dal CNOP e dai Consigli territoriali dell Ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale, purché autorizzati ai sensi del presente regolamento; b) Commissioni di studio, gruppi di lavoro commissioni consiliari, istituiti dal CNOP e dai Consigli territoriali dell Ordine; da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale purché autorizzati ai sensi del presente regolamento; da enti ed istituzioni pubbliche a seguito di atto formale di nomina; c) Altri eventi specificatamente accreditati dai Consigli territoriali, se organizzati da soggetti preventivamente autorizzati dal CNOP. 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento. 3. Il CNOP, con propria delibera a carattere regolamentare, determina i criteri di attribuzione dei crediti agli eventi formativi per tutti i casi non previsti dal precedente comma 1 e per gli eventi formativi eccezionali, nonché i costi per l accreditamento dei soggetti organizzatori privati e relativi eventi, limitatamente alla copertura dei costi sostenuti. Eventuali eccedenze saranno destinate esclusivamente alla formazione. 4. Appartiene alla competenza esclusiva del CNOP, previo parere vincolante del Ministro della Salute, il rilascio dell autorizzazione ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono legittimamente richiedere l accreditamento degli eventi. 5. Appartiene alla competenza dei singoli Consigli Regionali o Provinciali dell Ordine territorialmente competenti, l accreditamento del singolo evento proposto dai soggetti individuati ai sensi del comma che precede. 6. La competenza territoriale è determinata in ragione del luogo di svolgimento del singolo evento o, nel caso di eventi FAD, dal luogo di sede legale dell organizzatore; fatti salvi gli eventi organizzati in via diretta ed esclusiva dal CNOP. 7. L autorizzazione ai soggetti promotori da parte del CNOP viene concessa attraverso criteri di valutazione della serietà scientifica e della solidità organizzativa e della appropriatezza professionale, definiti nel dettaglio da apposita delibera regolamentare adottata dal CNOP entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero. 8. L accreditamento dei singoli eventi viene concesso, prima dello svolgimento degli stessi, valutando la tipologia e la qualità dell evento formativo, nonché gli

argomenti trattati. A tal fine i soggetti, persone fisiche o giuridiche, autorizzati che intendono ottenere l accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell Ordine territorialmente competente una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. 9. A tal fine il Consiglio territoriale richiede, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 90 giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta. Per ciascun evento accreditato, il promotore dovrà curare la tenuta e la compilazione di un registro ove vengano annotate le presenze dei professionisti che vi partecipano ai fini dell attribuzione dei crediti formativi e riportate le sottoscrizioni in entrata ed in uscita di ogni iscritto. Sulla base della frequenza, attestata dal predetto registro, i promotori dovranno rilasciare a ciascun iscritto all evento formativo un certificato che attesti la frequenza al corso ed il numero di crediti riconosciuti dal CNOP, ovvero dal Consiglio territoriale competente, per la partecipazione a tale evento. 10. Con apposite convenzioni stipulate tra il CNOP e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. 11. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministri rispettivamente vigilanti, il CNOP può individuare con altri Consigli nazionali dell Ordine o Collegi crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 12. Per la partecipazione ad eventi formativi erogati da Provider ECM già accreditati vengono riconosciuti i crediti attribuito secondo le procedure previste in materia di Educazione Continua in Medicina. Articolo 4 Attività formative 1. Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui le lettere a), b) e c) dell art. 3, ovvero nelle scuole di specializzazione. b) Pubblicazioni in materie attinenti alla Psicologia su riviste specializzate a diffusione di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche con opere collettanee, su argomenti psicologici. c) Contratti di insegnamento in materie attinenti alla Psicologia stipulati con istituti universitari pubblici o privati; d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, per tutta la durata dell esame;

e) Il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell ambito della propria organizzazione professionale. f) Attività di supervisione individuale e/o di gruppo e/o tra pari e/o terapia personale ai fini connessi alla propria formazione. g) Attività di tutoring per tirocini obbligatori (esame di stato per iscrizione sezione A e sezione B dell Albo degli Psicologi, specializzazione in Psicoterapia). Sono riconosciuti 4 crediti per mese di tutorato fino ad un massimo del 50% del debito formativo annuo. 2. Il Consiglio territoriale dell Ordine, attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, sulla base della documentazione depositata comprovante l avvenuto espletamento dell attività e tenuto conto della natura della attività svolta e dell impegno della stessa richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti annui per l attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d), di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera f). Articolo 5 Esoneri 1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio territoriale dell Ordine, su domanda dell interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa, nei casi di: - Gravidanza, parto, adempimenti previsti dalla legge collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; - Grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; - Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento di questa all estero. - Frequenza, in Italia o all estero, di corso di specializzazione universitaria, specializzazione in Psicoterapia, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento. L esonero è valido per tutto il periodo di frequenza. 3. Il Consiglio territoriale, su domanda dell interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa, in altre ipotesi particolari di carattere eccezionale, non previste dal comma precedente. 4. Il Consiglio territoriale dell Ordine può altresì dispensare dall obbligo formativo, in tutto o in parte, l iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di esercizio della professione, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di

attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 5. L esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell impedimento. 6. All esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Articolo 6 Adempimenti degli iscritti in osservanza dell obbligo formativo 1. L iscritto deve produrre autocertificazione del corso formativo seguito nel triennio, al Consiglio territoriale dell Ordine al quale è iscritto. I Consiglio territoriali potranno procedere alle opportune verifiche. Articolo 7 Attività del Consiglio dell ordine 1. Ciascun Consiglio territoriale dell Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi da esso stesso organizzati. 2. In particolare, i Consigli territoriali dell Ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell offerta formativa che intendono proporre nel corso dell anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento e la comunicano al CNOP. 3. Nel programma annuale predisposto dai Consigli territoriali dell Ordine devono essere previsti degli eventi formativi in materia deontologica, previdenziale e dell ordinamento professionale, l organizzazione dei quali è riservata ai soli Consigli territoriali, al CNOP e all Ente previdenziale di riferimento. 4. I Consigli territoriali dell Ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli territoriali o con il CNOP. Tale programma può essere realizzato anche in collaborazione con associazioni, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se si ritiene opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato, purché autorizzato ai sensi del presente regolamento. 5. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l adempimento dell obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.

6. I Consigli territoriali dell Ordine ed il CNOP potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi ulteriore rispetto a quella consistente nell esonero dalle spese di organizzazione degli eventi. Articolo 8 Controlli dei Consigli territoriali dell Ordine 1. I Consigli territoriali dell Ordine verificano l effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi ed alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati negli artt. 3 e 4. 2. Ai fini della verifica, essi svolgono attività di controllo, anche a campione ed allo scopo possono richiedere agli iscritti ed ai soggetti promotori chiarimenti e documentazione integrativa. 3. In particolare i Consigli territoriali dell Ordine competenti possono richiedere a ciascun promotore, a fini di verifica e controllo dell attività da questi svolta e della formazione professionale dei propri iscritti, i registri delle presenze agli eventi formativi tenuti nel corso degli anni precedenti, secondo la normativa vigente. 4. L eventuale mancata consegna dei registri obbligatori di cui all art. 3 da parte del soggetto promotore comporta l automatica decadenza della loro autorizzazione presso il CNOP e la segnalazione al Ministero vigilante. 5. Ove i chiarimenti e la documentazione integrativa non siano forniti dall iscritto o dai promotori, inoltre, il Consiglio non attribuisce i crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. 6. Per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica i Consigli territoriali dell Ordine possono avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In tal caso, il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. Articolo 9 Attribuzioni ulteriori del CNOP 1. Il Consiglio Nazionale dell Ordine degli Psicologi promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo; anche costituendo apposite commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio. Articolo 10 Norme di attuazione entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il CNOP si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendano necessarie in sede di applicazione del presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal..

3. In via di prima applicazione del presente regolamento i crediti formativi per il 2013 a carico degli iscritti sono pari alla metà di quanto stabilito per gli anni successivi. 4. A seguito di approvazione del presente regolamento, ai sensi dell art. 7 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, i Consigli territoriali sono autorizzati all organizzazione dei corsi di formazione ai fini del comma 1 del citato art. 7.