D.A. Territorio 12 novembre 1998



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Transcript:

D.A. Territorio 12 novembre 1998 (G.U.R.S. del 12/12/98 Parte I, n 62) Prescrizioni tecniche minime necessarie per l attivazione, all interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide. VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTA la l.r. 29 dicembre 1962, n 28, e le successive modifiche; VISTA la l.r. n. 2 del 10.4.1978, di istituzione dell'assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente; VISTO il D.Lgs. 15 agosto 1991, n 277, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro; VISTA la legge 27 marzo 1992, n 257, che detta le norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; VISTO il D.P.R. 8 agosto 1994, con il quale vengono emanati gli atti di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione dei "Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"; VISTO il D.M. 6 settembre 1994, che fissa le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 6, comma 3, della L. 257/92; VISTO il D.Lgs. 17 marzo 1995, n 114, di attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto; VISTO il D.M. 14 maggio 1996, che fissa norme e metodologie tecniche integrative per gli interventi di bonifica dell'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 257/92; VISTO il "Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", adottato con D.P.Reg. del 27 dicembre 1995; CONSIDERATO che l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che i rifiuti di amianto debbano essere smaltiti mediante "impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato"; CONSIDERATO inoltre che l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994 prevede che lo smaltimento dei rifiuti di amianto possa avvenire in impianti autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione dell'impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede

organizzativa apposite prescrizioni tecniche; CONSIDERATO altresì che l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 agosto 1994 dispone che "limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. 915/82, è consentito lo smaltimento anche in discarica di seconda categoria di tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzioni e scavi" e previa adozione, anche in sede autorizzativa, di specifiche norme tecniche e di gestione; VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22 (di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che ha abrogato il D.P.R. 915/82 e ha modificato la classificazione dei rifiuti, facendo rientrare la maggior parte dei rifiuti di amianto fra i rifiuti speciali non pericolosi, ad eccezione dei "Materiali isolanti contenenti amianto" e dei "Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici" classificati come rifiuti speciali pericolosi; VISTA la circolare 11 giugno 1997 dell'assessorato Regionale Territorio e Ambiente, contenente direttive riguardanti l'applicazione del D.Lgs. 22/97; VISTO l'art. 57 del D.Lgs. 22/97, che fa salve tutte le norme regolamentari e tecniche esistenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, fino all'adozione delle nuove norme tecniche attuative previste dallo stesso decreto; CONSIDERATO che da parte del Ministero dell'ambiente non sono ancora stati emanati i disciplinari tecnici previsti dall'art. 6, comma 4, della L. 257/92, relativi alle modalità di trasporto, trattamento, imballaggio, deposito e ricopertura in discarica dei rifiuti di amianto, e restano quindi in vigore le specifiche tecniche di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ed al D.P.R. 08/08/94; VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 17/03/95, n 114, che conferma l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n 277, per "l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto"; CONSIDERATO che pervengono con sempre maggiore frequenza a questa Amministrazione istanze, da parte di soggetti pubblici e privati, per avere indicazioni precise in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto, con particolare riferimento ai rifiuti di amianto in matrice cementizia; VISTO il "Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" (Piano regionale amianto) che al punto 2 prevede, in via transitoria, l'elaborazione da parte dell'assessorato Regionale Territorio e Ambiente di un "programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza" (Programma di emergenza); CONSIDERATO che il Programma di emergenza di cui sopra è ancora in fase di approvazione; CONSIDERATO inoltre che una rilevante frazione dei rifiuti contenenti amianto, in base alle norme vigenti e nel rispetto della salute pubblica e dell'ambiente, può essere smaltita in discarica per inerti; VISTI l'art. 20 del D. Lgs. 22/97, secondo il quale alle province competono "le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale" e la "individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti", e l'art. 21 (comma 1) dello stesso decreto, secondo il quale le Province predispongono "Piani di gestione dei rifiuti"; VISTO l'art. 4 della l.r. 21 aprile 1995 n 40, che delega alle province regionali l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti speciali inerti; CONSIDERATO che alcune province, nelle more della attivazione del Piano regionale amianto e del Programma di emergenza, si stanno attivando per consentire lo smaltimento di rifiuti di

amianto in matrice cementizia o resinoide in discarica per inerti di tipo 2A; CONSIDERATO inoltre che viene richiesto a questo Assessorato di esplicitare le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto a bassa pericolosità; RITENUTO, nelle more della attivazione del Piano regionale amianto e del Programma di emergenza, che sia necessario dare direttive relativamente alle prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi; ACQUISITO il parere favorevole, per gli aspetti sanitari, dell'assessorato Regionale Sanità; DECRETA Art. 1 - Le prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinoide provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante di questo decreto. Art. 2 - Le prescrizioni di cui all'articolo precedente restano valide fino all'emanazione del "programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza" previsto al punto 2 del Piano approvato con D.P.Reg. 27/12/95. L'Assessore On.le Vincenzo Lo Giudice Allegato 1 CRITERI DI MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIA O RESINOIDE MEDIANTE INTERRAMENTO IN DISCARICA DI TIPO 2A - PRESCRIZIONI MINIME Caratteristiche degli impianti I rifiuti contenenti amianto (RCA) in matrice cementizia o resinoide potranno essere conferiti in discarica di tipo 2A solo se provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi, e a condizione che questo avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata. Per quanto riguarda le caratteristiche delle discariche nelle quali è consentito l'interramento dei RCA in matrice cementizia o resinoide, nelle more della emanazione delle specifiche norme tecniche di attuazione previste dall'art. 6 (comma 4) della L. 27 marzo 1992, n 257, e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22, e nella attesa della approvazione ed attuazione del "Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", si fa riferimento a quanto previsto in merito dalla Delibera 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 per le discariche di seconda e terza categoria, e dal D.P.R. 08/08/94. Criteri di coltivazione e gestione

Fatte salve tutte le prescrizioni previste per le discariche dalla Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 (o dalle eventuali norme sostitutive emanate ai sensi del D.Lgs. 22/97), dovrà comunque essere elaborato, sia nel caso di impianti esistenti sia nel caso di nuovi impianti, uno specifico Piano di Gestione per lo smaltimento dei RCA. La discarica (o la specifica sezione dedicata ai RCA) dovrà inoltre essere coltivata ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee di spessore conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione. Settori e trincee destinati a ricevere i rifiuti di amianto non dovranno essere realizzati su terreni ad elevata permeabilità. Le coltivazioni dovranno essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno (o altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno) non inferiore a 20 cm, in modo da ottenere una sistemazione stabile dell'area. Per la ricopertura delle trincee si dovrà evitare di utilizzare materiali ad elevata permeabilità. Particolari cautele dovranno essere poste in essere per evitare: - la rottura degli involucri protettivi; - la dispersione da parte del vento di polveri provenienti da sacchi e dagli involucri. Per gli impianti già autorizzati potranno essere concesse deroghe parziali e temporanee alle prescrizioni di cui sopra - garantendo comunque il rispetto della salute pubblica e dell'ambiente - per consentire lo smaltimento dei RCA durante la fase di adeguamento dei progetti e dei piani di gestione. E' obbligatorio l'uso di registri giornalieri di presa in carico dei RCA. Protezione del lavoratori Si applicano le disposizioni vigenti in materia di informazione e protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro. In particolare si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 al Capo I ("Norme generali"), art. 5, comma 2, ed al Capo III ("Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro"), agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Il Piano di Gestione - che dovrà essere sottoposto alla A.U.S.L. competente per territorio per le valutazioni relative agli aspetti di tutela igienico-sanitaria dei lavoratori - dovrà inoltre prevedere una procedura di emergenza da seguire nell'eventualità di rotture accidentali degli imballaggi con i RCA, con riferimento in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91, Capo III, agli articoli 31, 32 e 33. In caso di incidente valgono inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento ai piani di emergenza di cui all'art. 4 del predetto decreto. Sistemazione finale La sistemazione finale dell'area dovrà essere conforme a quanto previsto in merito dalla Delibera 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82. Dovrà comunque essere prevista una copertura effettuata con un apporto di almeno 1 metro di terreno - o di altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno, che non sia caratterizzato da elevata permeabilità - ed il ripristino dell'area in conformità alle prescrizioni dell'autorizzazione. Dovranno essere imposti dei vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e

sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.