CONTINUITA AZIENDALE

Documenti analoghi
relazione di revisione 27 febbraio 2014

La continuità aziendale tra crisi di impresa e amministrazione giudiziaria. Il ruolo del revisore legale e del professionista.

SAFCO ENIGINEERING S.p.A.

Tutela Legale S.p.A.

Dott. Severino Gritti

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance...

ASSIREVI. I principi di revisione ISA Italia: la nuova relazione di revisione

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE (ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)

Davide Campari-Milano SpA

Deloitte & Touche S.p.A. Centro Direzionale Eurotorri Piazza Italo Pinazzi, 67/A Parma Italia Tel: Fax:

La continuità aziendale Analisi casi aziendali

LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO GLI ISA ITALIA. Dott. Stefano De Rosa

LA RELAZIONE DI REVISIONE: I RILIEVI E I RICHIAMI DI INFORMATIVA

INDICE SOMMARIO. pag. Presentazione...

Transcript:

CONTINUITA AZIENDALE In assenza del presupposto della continuità aziendale (going concern), il bilancio di esercizio non esiste, in quanto risultano inapplicabili le norme ed i principi contabili che regolano la sua redazione, dovendo il redattore utilizzare, in alternativa le norme di legge ed i principi contabili propri della liquidazione. un bilancio perfettamente redatto in ogni suo punto in ossequio alle prescrizioni di legge ed ai principi contabili (quadro normativo di riferimento) sarà per definizione sbagliato se non esiste il presupposto della continuità aziendale. La verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale è di estrema importanza per il revisore il quale è chiamato a detta verifica anche prima di ricevere il bilancio per individuare i potenziali fattori di criticità che verranno poi approfonditi fino alla firma della sua relazione attraverso anche l esame dei dati economici e finanziari previsionali.

La responsabilità primaria di verifica dell esistenza del presupposto della continuità aziendale non è del revisore ma degli amministratori. Al revisore spetta il compito di supervisionare le analisi a tal fine effettuate dagli amministratori, decidere se gli elementi probativi acquisiti confermano le conclusioni espresse dagli amministratori, le mettono in dubbio o le confutano. Il collegio Sindacale ha la stessa responsabilità del revisore nella verifica della sussistenza del presupposto, responsabilità autonoma, che gli consentirà ovviamente di dissentire dalle conclusioni del revisore, ed addirittura, nell ambito della sua attività di vigilanza può censurare un comportamento negligente del revisore su questo o altri aspetti.

Il Collegio Sindacale ed i Revisori hanno un ruolo centrale nel prevenire la crisi d impresa. La vigilanza del CS e dei Revisori nella prevenzione ed emersione della crisi riguarda il monitoraggio della continuità aziendale. Il CS, in particolare, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società siano adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell impresa di continuare ad operare come un entità in funzionamento.

Incertezza significativa L espressione incertezza significativa viene usata nel principio contabile internazionale IAS 1 con riferimento alle incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi sulla capacità dell impresa ad operare come un entità in funzionamento. Lo stesso IAS 1 prevede che la direzione deve valutare la capacità dell impresa ad operare quale entità in funzionamento per un periodo relativo ad almeno, ma non limitato a, 12 mesi dopo la fine del periodo amministrativo.

I GIUDIZI DEL REVISORE EX ART 14 DL-LGS 39/10 In conformità ai principi di revisione, il revisore può emettere diversi tipi di giudizio, in particolare 1) senza modifiche, se il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico per l esercizio chiuso in conformità ai principi contabili applicabili; 2) tre diverse tipologie di giudizio con modifiche. 2a) giudizio con rilievi 2b) giudizio negativo 2c) dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio

3) richiamo in informativa Il richiamo in informativa non è un rilievo ma un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto oggetto di informativa nel bilancio che, secondo il giudizio del revisore, ha un importanza tale da risultare fondamentale per la comprensione del bilancio. I CASI A) Incertezze significative sulla continuità aziendale ed informativa adeguata Se il revisore giunge alla conclusione che vi è un incertezza significativa sulla continuità dell impresa si rende necessaria un informativa adeguata sulla natura di tale incertezza per una corretta rappresentazione del bilancio. Se il presupposto della continuità è ritenuto appropriato, il revisore deve stabilire se il bilancio descrive adeguatamente gli eventi o le circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell impresa di continuare ad operare come un entità in funzionamento e i piani della direzione per realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell attività aziendale.

Se nel bilancio viene fornita adeguata informativa, il revisore deve esprimere un giudizio senza rilievi ed includere nella propria relazione un richiamo d informativa al fine di evidenziare l esistenza di un incertezza significativa e richiamare l attenzione sull informativa resa in bilancio. Esempio di giudizio pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l attenzione sulla Nota Y del bilancio che descrive che la società ha chiuso il bilancio al 31.12.2014 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti superavano le attività correnti di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri aspetti riportati nella nota Y al bilancio, indicano l esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell impresa di operare in continuità aziendale

B) Incertezze significative sulla continuità aziendale ed informativa inadeguata Se il revisore giunge alla conclusione che vi è un incertezza significativa sulla continuità dell impresa e l informativa è inadeguata, esprimerà un giudizio con rilievi o avverso, esempio di giudizio con rilievi i contratti relativi ai finanziamenti concessi alla società scadranno il 25 maggio 2015 ed i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Detta situazione indica l esistenza di un incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi sulla capacità dell impresa ad operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell attività aziendale. Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale circostanza.

A nostro giudizio, ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo Elementi alla base del giudizio con rilievi, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 3112.2014, il risultato economico ed i flussi di cassa a tale data. Es. giudizio negativo Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano tale circostanza. A nostro giudizio, a causa di quanto riportato nel paragrafo Elementi alla base del giudizio negativo, il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 3112.2014, il risultato economico ed i flussi di cassa a tale data.

c) Presupposto di continuità aziendale inappropriato E la situazione che si verifica quando il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, non ci sono i presupposti per farlo e si ritiene invece necessario l utilizzo del criterio alternativo della liquidazione Il revisore rilascerà in tali.casi un giudizio avverso indipendentemente dall informativa fornita dagli amministratori nella relazione sulla gestione ed in nota integrativa

d) Rifiuto della direzione Il revisore può emettere un giudizio con rilievi o dichiarare l impossibilità di esprimere un giudizio tutte le volte che non ha la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed adeguati sull utilizzo del presupposto della continuità aziendale

Natura dell aspetto che dà origine alla modifica Bilancio significativamente errato Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati Giudizio degli effetti Sul bilancio significativo ma non pervasivo Giudizio con rilievi Giudizio con rilievi Giudizio degli effetti Sul bilancio significativo e pervasivo Giudizio negativo Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

ERRORE SIGNIFICATIVO Un errore significativo del bilancio può insorgere con riferimento: 1. All appropriatezza dei principi contabili scelti 2. All applicazione dei principi contabili scelti 3. All appropriatezza o all adeguatezza dell informativa di bilancio

Gli effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che assumono un importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori e possono riguardare specifici elementi, conti o voci del bilancio o l informativa di bilancio nel suo complesso