Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell art. 18 della Legge 30.12.2010 n. 240 Emanato con Decreto Rettorale n. 288 del 6.06.2 016 TITOLO I Ambito di applicazione e modalità di richiesta Art. 1 - Ambito di applicazione Il Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice Etico, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Art. 2 - Richiesta della Struttura competente 1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane, proponendo la copertura del proprio fabbisogno di posti di I e II fascia, in relazione alle attività didattico-scientifiche. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in coerenza con la programmazione triennale di cui al comma 1. Annualmente, il Senato Accademico, sulla base della programmazione triennale, destina ai Dipartimenti le risorse per avviare le procedure di chiamata. I Dipartimenti, nei limiti delle risorse ricevute, avvieranno le procedure per la copertura dei posti di prima e seconda fascia acquisendo, nel caso, il parere della Struttura di coordinamento per le attività didattiche. 3. Nella procedura di selezione avviata dal Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta: a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005; b. chiamata all esito di procedura selettiva ai sensi dell art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010, ivi compresi i trasferimenti; c. chiamata all esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l Ateneo. 4. La procedura di selezione dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura. 5. La delibera del Dipartimento deve contenere: a. la fascia per la quale viene richiesto il posto; b. la sede di servizio; c. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; d. l eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico; f. gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui al comma 4 del presente articolo;
g. il trattamento economico proposto ai sensi dell art. 8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta; h. le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3; i. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento agli impegni che derivano dalle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere del SSN per i professori di prima e seconda fascia, nonché all impegno assunto dalle stesse Aziende ad inserire il professore all interno delle convenzioni. Ciò in coerenza con la normativa vigente. Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3, lettere b) e c) del presente articolo: j. j) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente; k. k) eventuale indicazione circa l accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera. 6. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Dipartimento adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia. TITOLO II Procedura selettiva ai sensi dell art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 Art. 3 - Procedure Selettive 1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando da pubblicare sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell Istruzione e dell Università e dell Unione Europea; l avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 2. Il bando deve contenere: a. il numero dei posti; b. la fascia per la quale viene richiesto il posto; c. la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato; d. la sede di servizio; e. il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; f. l eventuale profilo tramite l indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere; h. il trattamento economico e previdenziale proposto; i. le modalità di presentazione delle domande e il termine, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorre dalla data di pubblicazione dell avviso del bando in Gazzetta Ufficiale; j. i requisiti soggettivi per l ammissione alla procedura; k. l eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente; l. l indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi; m. previsione dello svolgimento di una prova didattica nel caso in cui il candidato non sia già Professore di prima o seconda fascia in altra Università italiana, o non ricopra una posizione equivalente in Università di altro Paese aderente all OCSE, o non abbia svolto, in qualità di Ricercatore, attività didattica frontale per affidamento su settori scientifico-disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto del bando o nel medesimo macrosettore, per un ammontare complessivo di almeno 6 CFU, erogati in almeno due anni accademici distinti, presso Atenei italiani in corsi di laurea o laurea magistrale. Nel caso di attività didattica frontale svolta dal candidato inquadrato presso Università di altro paese aderente all OCSE 2
in posizione diversa da quella di professore, la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni per l esonero dalla prova didattica sulla base della documentazione prodotta dal candidato e dalla posizione ricoperta, avendo come riferimento le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere allegate al D.M. 2.05.2011 n. 236 e ss.mm.ii.; n. l indicazione dei diritti e dei doveri del docente o. l eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l accertamento delle competenze linguistiche del candidato; p. nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta. Art. 4 - Commissione di valutazione 1. La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo, entro due mesi dalla chiusura del bando, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. 2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia in servizio, di cui almeno uno esterno all Università di Brescia, tutti da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale e/o nazionale, afferenti al Settore Concorsuale del bando, o appartenenti ad Atenei stranieri o istituzioni di ricerca e attivi in ambito corrispondente. 3. I componenti della Commissione provenienti da Atenei nazionali sono scelti fra i professori appartenenti al Settore Concorsuale o al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione. 4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante. 5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010. 7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Art. 5 - Candidati ammissibili alle selezioni 1. Alle selezioni possono partecipare, coerentemente con le prescrizioni del codice etico di Ateneo: a) candidati che abbiano conseguito l abilitazione nazionale ai sensi dell art. 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento; b) candidati che abbiano conseguito l idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa; c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione; d) studiosi stabilmente impegnati all estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero. 2. Non possono comunque partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un rapporto di coniugio, grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che avvia la procedura di bando ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. 3
Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni 1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell attività didattica dei candidati. 2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard nazionali ed internazionali e degli ulteriori elementi previsti dal Dipartimento ai sensi dell art. 2, comma 4. Ulteriori criteri adottati dalla Commissione in aggiunta a quelli indicati nel bando devono essere pubblicati sul sito internet di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori. 3. Per i candidati che devono sostenere la prova didattica la Commissione individua cinque argomenti inerenti a temi attinenti al settore concorsuale oggetto del bando da assegnarsi con ventiquattrore di anticipo rispetto allo svolgimento della prova. A tal fine il candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà l oggetto della lezione. La prova è pubblica. La mancata presentazione di un candidato alla prova sarà considerata definitiva manifestazione della sua volontà di rinuncia alla procedura. La prova è valutata superata o non superata. Qualora la prova non sia superata il candidato è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione. 4. Qualora il bando preveda l accertamento delle competenze linguistiche, ovvero della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con almeno 10 giorni di anticipo la data del relativo colloquio. 5. Le date e gli orari della convocazione per la scelta e lo svolgimento della prova didattica, se prevista, sono pubblicati con almeno 10 giorni di anticipo sul sito di Ateneo. 6. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. Art. 7 Termine del procedimento 1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dalla notifica del Decreto di nomina della Commissione da parte del Direttore di Dipartimento. 2. Il Direttore di Dipartimento può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Direttore di Dipartimento provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 3. Nel caso in cui il Direttore di Dipartimento riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, reinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 4. Gli atti sono approvati con Decreto del Direttore di Dipartimento entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. 5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul Portale di Ateneo. Art. 8 Chiamata del candidato selezionato 4
1. All esito della procedura, il Dipartimento trasmette, entro due mesi dall approvazione degli atti e raccolto, laddove presente, il parere della Struttura di coordinamento per le attività didattiche, al Presidente del Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, seguendo l ordine della graduatoria approvata con disposizione del Direttore del Dipartimento. 2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura. TITOLO III Procedura selettiva ai sensi dell art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura 1. Nelle procedure relative alle chiamate dirette di abilitati di prima e seconda fascia, il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assunta a maggioranza assoluta dei componenti di prima e seconda fascia (se le procedure si riferiscono a un docente di seconda fascia) o dei componenti di sola prima fascia (se le procedure si riferiscono ad un docente di prima fascia), individua, con adeguata motivazione, i Settori Concorsuali e, se ritenuto opportuno, i Settori Scientifico-Disciplinari per i quali richiedere le coperture. 2. Verificata la sussistenza della copertura finanziaria nei termini previsti dall art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento può procedere alla chiamata dei candidati all esito di una procedura valutativa affidata ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Consiglio e sentiti i docenti di prima fascia del Settore Scientifico Disciplinare (o del Settore Concorsuale) e composta come segue: a) per le procedure a cui partecipa un solo candidato, la Commissione è composta da tre docenti di prima fascia, in servizio nell Ateneo, di cui almeno uno se presente appartenente al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, ovvero al medesimo Settore Concorsuale. In assenza di docenti in servizio nell'ateneo appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, può far parte della Commissione un docente esterno all'ateneo appartenente al Settore Scientifico Disciplinare per il quale si richiede copertura, su proposta del Consiglio di Dipartimento. b) per le procedure a cui partecipano due o più candidati, la Commissione è composta da tre docenti di prima fascia appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, di cui almeno uno esterno all Ateneo. In assenza di docenti in servizio nell'ateneo appartenenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare, possono far parte della Commissione docenti in servizio nell'ateneo appartenenti a Settori Scientifico Disciplinari individuati come affini dal punto di vista culturale, didattico e scientifico su proposta del Consiglio di Dipartimento, insieme ad almeno un docente esterno all'ateneo appartenente al Settore Scientifico Disciplinare per il quale si richiede copertura. Le Commissioni sono nominate nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Codice Etico dell Ateneo. Gli atti della valutazione sono approvati con decreto del Direttore del Dipartimento entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. 3. All esito dell approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento sempre in composizione ristretta e con maggioranza qualificata, sentito il parere della Struttura di Coordinamento, laddove presente, propone ai competenti organi dell Ateneo la chiamata degli idonei. 5
4. La mobilità interna all Ateneo conseguente alle procedure di cui al presente Titolo 3 esula dalla fattispecie prevista dai Regolamenti dei Dipartimenti relativa alla mobilità su iniziativa del singolo docente o ricercatore. Art. 10 - Chiamata del candidato All esito della procedura, il Consiglio di Dipartimento raccogliendo, laddove presente, il parere della Struttura di coordinamento per le attività didattiche, propone, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dall approvazione degli atti, la proposta di chiamata del/la candidato/a che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia. TITOLO IV - Disciplina transitoria Art. 11 - Norme transitorie Il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e per la mobilità interna si intende abrogato alla data di entrata in vigore del Decreto Rettorale di emanazione del presente Regolamento, fatto salvo il disposto di cui all art. 29, comma 10 della Legge n. 240/2010. 6