COMUNE DI MORTARA. REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE (Art. 18ter, c.1, l.r. 6/2010) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

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COMUNE DI MORTARA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE (Art. 18ter, c.1, l.r. 6/2010) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 09/03/2017 in vigore dall 08/04/2017

I N D I C E Art. 1 Oggetto e definizioni... pag. 2 Art. 2 Calendario regionale delle sagre... pag. 2 Art. 3 Modifiche al calendario regionale... pag. 3 Art. 4 Modalità di svolgimento e durata delle sagre... pag. 4 Art. 5 Autorizzazioni, comunicazioni, titoli abilitativi... pag. 4 Art. 6 Norme di sicurezza... pag. 5 Art. 7 - Assistenza sanitaria... pag. 6 Art. 8 - Zone in cui non è ammesso lo svolgimento delle sagre... pag. 6 Art. 9 Sanzioni... pag. 6 Art.10 Rinvio alle norme generali. Abrogazione norme regolamentari... pag. 7 Art.11 Entrata in vigore... pag. 7 1

Art. 1 - Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.18ter, comma 1 della l.r. 6/2010 e ss.mm.ii. (d'ora in avanti "legge regionale") Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e della D.g.r. X/5519 del 02/08/2016. 2. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell art. 16, comma 2 lett. g) della legge regionale, si intende per sagra ogni manifestazione temporanea, comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all aggregazione comunitaria in cui sia presente l attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. 3. Nello specifico, il presente regolamento diventa lo strumento con cui l Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine dell armonizzazione e razionalizzazione delle modalità di: programmazione e calendarizzazione delle attività; presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico trattenimento, di somministrazione di alimenti e bevande, occupazione suolo pubblico o di qualsiasi altra autorizzazione necessaria allo svolgimento delle manifestazioni; rilascio da parte degli uffici preposti delle suddette autorizzazioni o, nei casi previsti, modalità di presentazione di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività; idonea ubicazione delle manifestazioni e dei tempi massimi di attuazione. 3. Fatto salvo il rispetto di eventuali iter autorizzativi, se necessari, il presente regolamento non si applica alle seguenti attività: trattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande organizzate da Associazioni rivolte in via esclusiva ai soci; somministrazione di alimenti e bevande, che non preveda il pagamento di un corrispettivo, in qualità di ristoro a contorno di eventi sportivi, culturali, aggregativi e ricreativi. Art. 2 Calendario regionale delle sagre 1. Ai sensi dell art. 18bis, c. 2 della legge regionale lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) redige, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all interno del Calendario regionale delle fiere e delle sagre. 2. A tal fine, gli organizzatori devono presentare, entro il 30 ottobre di ogni anno, adeguata istanza per l inserimento dei propri eventi all interno del suddetto calendario. 3. L istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi dati; b) indicazione dell eventuale sito web della manifestazione e contatti; c) tipologia e numero indicativo degli operatori commerciali partecipanti; d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; f) indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) programma di massima della manifestazione; h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell artigianato locale; 2

i) descrizione delle tipologie di allestimenti (stand, gazebo, bancarelle ecc ), corredata da materiale fotografico eventualmente anche riferito all edizione precedente della manifestazione (purché tenutasi nella stessa area ed alle stesse condizioni). 3. In caso di carenza, all interno delle istanze di cui al comma 3, dei dati essenziali, il SUAP può chiedere le dovute integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 15 dalla richiesta e tale, comunque, da permettere all Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge. 4. All interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune. 5. In caso di sovrapposizione di due o più sagre negli stessi giorni e nella stessa area pubblica, tenuto conto anche degli eventi proposti dalla medesima Amministrazione, le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza: a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; b) forte connotazione tradizionale dell evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.); c) anni di svolgimento della sagra; d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e) ordine cronologico di presentazione dell istanza. 6. Prima dell approvazione del calendario comunale, è prevista la consultazione della Commissione di cui all art. 19 della legge regionale, integrata da rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione. La Commissione viene consultata altresì in caso di richieste di modifiche al calendario regionale di cui al successivo articolo, nonché in caso di modifiche al presente regolamento. 7. Con riferimento al divieto, di cui all art. 18-ter comma 5 della legge regionale, che impone ai Comuni di non autorizzare, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere, è fatta salva la possibilità, sentita la Commissione di cui al comma 6, di far confluire tali eventi in un unica sagra, che coinvolga anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere. 8. Il SUAP provvederà all inoltro del calendario annuale delle sagre agli Enti garanti degli eventuali vincoli, per il rilascio dei pareri di competenza, propedeutici all emissione delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Art. 3 Modifiche al calendario regionale 1. L elenco delle sagre inserito dal Comune nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato solo dall Ente, sentita la Commissione di cui all art. 19 della legge regionale. 2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al SUAP almeno 30 giorni, prima dell ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. 3. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. 3

Art. 4 Modalità di svolgimento e durata delle sagre 1. Prima dell inizio della sagra gli organizzatori devono presentare, nei termini e con le modalità previsti dall articolo 5, le istanze/scia di cui all'articolo 5 al SUAP, che provvederà all istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari. 2. L area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di: servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori; aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande. Gli organizzatori devono verificare la presenza di aree destinate a parcheggio provvisorio nelle adiacenze della manifestazione; tali aree possono anche coincidere con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche. I parcheggi devono sottostare agli eventuali limiti previsi dalle normative di tutela specifica, in caso, ad esempio, di zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, ambientale, paesaggistica. 3. La durata massima consentita per ogni singola sagra è di cinque giorni consecutivi o di sei giorni non consecutivi in caso di manifestazione che, per le sue caratteristiche organizzative, si svolga in forma di eventi ripetuti nell'arco di un anno solare. 4. Non potranno essere effettuate sagre nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua. 5. Le attività connesse alla sagra dovranno terminare, al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e limitare il disturbo alla quiete pubblica, entro le ore 24:00, salvo deroghe che dovranno essere richieste dagli organizzatori e autorizzate dal Comune. 6. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico, può essere concesso agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra. 7. Parte della superficie utilizzata per la sagra potrà esse destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l attività nel territorio comunale, per tipologie di prodotti legate all'oggetto della manifestazione. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata da partecipanti alla sagra. L utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo fra gli organizzatori e il comune. 8. La pulizia dell area della sagra è interamente a carico degli organizzatori, che si impegneranno a procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti; sono altresì a carico degli organizzatori tutti i servizi di ordine pubblico, sicurezza e pronto intervento sanitario. 9. È fatto divieto somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, come previsto dall'art.70, comma 1 della legge regionale. 10. Tutti gli oneri relativi alla manifestazione sono interamente a carico degli organizzatori. Art. 5 Autorizzazioni, comunicazioni, titoli abilitativi 1. Per ottenere il rilascio dell autorizzazione all occupazione suolo pubblico necessaria per l'effettivo svolgimento dell'attività, gli organizzatori dovranno presentare SUAP, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'evento, apposita istanza che verrà affidata per l'istruttoria al Comando Polizia Locale. Andrà prodotta, altresì, analoga istanza al Comando Polizia Locale, almeno 45 giorni prima dell'evento, qualora la manifestazione necessiti di interventi di modifica alla viabilità. 2. Qualora sussista rischio di danneggiamento del patrimonio pubblico o in caso di realizzazione di opere o strutture particolari e a garanzia degli obblighi posti a carico del richiedente, prima dell inizio della sagra andrà prodotta idonea fideiussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione. L'entità della garanzia verrà di 4

volta in volta calcolata dal Comando Polizia Locale, avvalendosi del supporto dell'area Tecnica. Lo svincolo della garanzia avverrà previa verifica dell ottemperanza a tutte le prescrizioni previste dal presente regolamento. 3. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione. 4. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree non sottoposte a tutela, dovrà essere presentata al SUAP Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che funge altresì da notifica sanitaria ai sensi dell art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Il SUAP provvederà all inoltro della documentazione all A.T.S. competente per territorio, per gli eventuali controlli igienico-sanitari di competenza. 5. L attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all interno di aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale è assoggettata a espressa autorizzazione, che dovrà essere richiesta al SUAP almeno 45 giorni prima della data prevista per l esercizio dell attività stessa. Prima dell inizio dell attività andrà in ogni caso trasmessa SCIA, ai fini di notifica sanitaria ai sensi dell art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. 6. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in forma non imprenditoriale è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza. 7. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del reg. CE 852/2004, o riconosciuti ai sensi del reg. CE 853/2004, ed il trasporto sul luogo della manifestazione dovrà essere effettuato nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Gli alimenti preparati o venduti presso l'area della manifestazione dovranno provenire da laboratori regolarmente registrati ai sensi del reg. CE 852/2004 o riconosciuti ai sensi del reg. CE 853/2004. 9. Le eventuali istanze relative alle attività di trattenimento pubblico rientranti nell'applicazione degli articoli 80 e 68 del T.U.L.P.S. andranno presentate telematicamente al Comando Polizia Locale, almeno 20 giorni prima della manifestazione o almeno 45 giorni prima in caso di manifestazioni che richiedano la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Le attività di pubblico spettacolo o trattenimenti pubblici verranno autorizzati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, a cura del Comando Polizia Locale. Tutte le spese connesse alla convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo sono a carico degli organizzatori. 10. E' fatto obbligo di produrre al Comando Polizia Locale o di tenere in ogni caso a disposizione per eventuali verifiche, la seguente documentazione: certificazioni di idoneità statica di tutte le strutture allestite; dichiarazioni di conformità e corretto montaggio/installazione di tutti gli impianti installati a cura di tecnici abilitati; documentazione attestante gli adempimenti in materia di prevenzione incendi. Art. 6 Norme di sicurezza 1. Si richiamano integralmente tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi fornite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia con la nota prot. U.0002485 del 18/03/2014 ed, in particolare quelle contenute nelle indicazioni comuni e nell Allegato B Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione, in occasione di manifestazioni temporanee all aperto, che si applica agli impianti al servizio di manifestazioni temporanee di norma posti all aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto (es. tettoie ecc ), ampiamente aerate e ventilare, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete. Per le tipologie impiantistiche più complesse si rimanda al punto 1 del sopra citato Allegato B. 5

2. Il personale addetto alla installazione ed alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine l installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell attestato di formazione specifico previsto dall art.11, comma 1 del D.lgs. 22/02/2006 n. 128. 3. Della corretta installazione dell impianto dovrà essere rilasciata idonea certificazione attestante la realizzazione a regola d arte e di conformità alle vigenti normative, a firma di tecnico abilitato. Art. 7 Assistenza sanitaria 1. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 2453 del 07/10/2014, relativa al Recepimento dell accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l organizzazione e l assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, gli organizzatori delle Sagre dovranno presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) adeguata segnalazione dell evento, come previsto nelle linee guida emesse dalla stessa Azienda, nei seguenti termini: almeno 15 giorni prima della data di inizio per eventi con basso rischio; almeno 30 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio moderato; almeno 45 giorni prima della data di inizio per eventi con rischio elevato. 2. La valutazione del profilo di rischio dovrà essere effettuata tramite la compilazione del questionario all interno delle procedure previste da AREU per la gestione delle emergenze, le cui linee guida sono reperibili al sito www.areu.lombardia.it Art. 8 - Zone in cui non è ammesso lo svolgimento delle sagre 1. Non è ammesso lo svolgimento delle sagre nelle seguenti aree, per motivi di rilevante interesse pubblico e sicurezza: piazza Marconi (area antistante la stazione ferroviaria); aree di parcheggio a servizio del cimitero cittadino; area di parcheggio a servizio del cimitero dei Casoni Sant Albino. 2. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, oltre che nelle aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in ulteriori specifiche zone eventualmente individuate nel Piano di Governo del Territorio. Art. 9 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e per la violazione di norme speciali relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento verrà applicata la sanzione del pagamento di una somma da. 500,00 a. 3.000,00, come previsto dall'art. 18ter legge regionale. 2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del Calendario regionale di cui all articolo 16, c. 2 lett. H, se non autorizzate ai sensi dell art. 3 del presente regolamento, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria (da. 2.000,00 a. 12.000,00) e con l immediata interruzione della sagra. 3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la Sagra non potrà essere iscritta nel Calendario Regionale per i due anni successivi all ultima violazione commessa. 4. L attività di controllo circa il rispetto del presente regolamento, nonché l emissione delle relative sanzioni, è di competenza del Comando Polizia Locale e delle Forze dell'ordine. 6

Art. 10 - Rinvio alle norme generali. Abrogazione norme regolamentari 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, nonché ai regolamenti comunali specifici in materia di polizia amministrativa locale. 2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari e sono disapplicati tutti gli atti amministrativi attuativi, adottati prima del sorgere degli effetti del presente regolamento e in contrasto con quest'ultimo. 3. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modifica regolamentare. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Le norme di cui al presente regolamento si applicheranno alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso. 3. Le norme di cui all art. 2, commi 1 e 2, verranno applicate con riferimento alle sagre che si svolgeranno a partire dall anno 2018. 7