VIRGINIO BERGAMASCO. A.A.S. n. 2

Documenti analoghi
PIANO DI LAVORO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELL AMIANTO art.256 D.Lgs. 81/2008

RISCHIO AMIANTO IL PIANO DI LAVORO

CENSIMENTO AMIANTO 2016

DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI AMIANTO NORMATIVA NAZIONALE

Bonifiche Amianto e attività di vigilanza. MADE Expo 09/03/2017 T.d.P. Montorsi William Ausl Reggio Emilia

PIANO COMUNALE AMIANTO Art. 4, lettera b), L.R. n. 10 del Adottato giusta deliberazione di G.M. n. 29 del 22/02/2016

Timbro/Carta intestata della Ditta

Modulo NA/1 - NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI

UTILIZZO NELL EDILIZIA

Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all amianto

Responsabile del rischio amianto: ruolo, competenze, criticità. Stefano Massera 8 novembre 2016

"SCHEDA PER L'ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA) IN EDIFICI E IMPIANTI"

COMUNE DI PACE DEL MELA

Il programma di controllo e manutenzione

Il quadro normativo AMMA. Giovanni Monti

LA GESTIONE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE Le esperienze di Arpa Piemonte. Direttore Generale Arpa Piemonte ing. Angelo Robotto

COMUNE DI ISPICA. Provincia di Ragusa AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA DI INTERVENTO ART. 20 LEGGE 23 MARZO 2001, N D.M. 18 MARZO 2003, N. 101

Valutazione dei rischi di esposizione all amianto e gestione del piano di prevenzione

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS Provincia CA

Transcript:

La gestione delle bonifiche VIRGINIO BERGAMASCO A.A.S. n. 2 Monfalcone, 19 giugno 2017 Seminario di formazione per gli Enti locali

Con l entrata in vigore della legge 257/92 Norme relative alla cessazione dell amianto e la relativa messa al bando dell amianto, le tutela dai rischi amianto correlati si è ridotta al solo amianto in opera (controllo attento dello stato di conservazione dell amianto in opera e rigida regolamentazione delle fasi di rimozione e smaltimento).

I principali decreti attuativi che normano le azioni previste sono: DPR 08/08/94 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento, e di bonifica dell ambiente (legge regionale 3 setembre 1996 nr. 39) DM 06/09/94 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell art. 6, c. 3, e dell art. 12, c. 2, della L. 257/92, relativa alla cessazione dell impiego di amianto DM 20/08/99 - Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l amianto, previsti dall art.5, comma 1, lettera f) della legge 27/03/92, n.257, relativa alla cessazione dell impiego di amianto (bonifica natanti incapsulamento scelta DPI per le vie respiratorie)

DECRETO MINISTERIALE 06 settembre 1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione della L. 257 del 1992 Premessa La presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse.

Questo Decreto prevede: Un programma di controllo e manutenzione contenenti amianto degli edifici La valutazione del rischio di dispersione di fibre per programmare eventuali bonifiche Misure di sicurezze e procedure operative per opere di bonifica di amianto friabile e smontaggio coperture in cemento-amianto (Eternit)

Di conseguenza, il proprietario dell edificio in cui è stata accertata la presenza di M.C.A. e/o il responsabile dell attività che vi si svolge all interno dello stesso deve pertanto: individuare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione. Tenere la documentazione relativa alla collocazione dell amianto nell edificio e predisporre idonea segnaletica nel caso sia documentata la presenza di amianto Predisporre le idonee misure di sicurezza Fornire informazioni agli occupanti dell edificio sulla presenza dell amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare. Se i materiali in opera sono friabili, fare ispezionare l edificio una volta l anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere una dettagliata relazione sulla verifica eseguita da trasmettere all A.A.S. competente per territorio. Valutare la necessità di un intervento di bonifica.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

TECNICHE DI BONIFICA 1) SOVRACOPERTURA è un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede. 2) INCAPSULAMENTO Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. 3) RIMOZIONE Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale.

SOVRACOPERTURA E un intervento di confinamento mediante la sovrapposizione di lamiere grecate sulla copertura esistente. la copertura in cemento amianto non viene rimossa il costruttore o il committente dovrà verificare e certificare la portata delle strutture Per effettuarla non serve un piano di lavoro se non si prevede una rimozione anche parziale di lastre E necessario prevedere controlli periodici per verificare l integrità e l efficacia dell intervento

INCAPSULAMENTO E un intervento di confinamento che prevede il trattamento della copertura esistente con uno strato di vernici ricoprenti e incapsulanti regolamentato da un apposito D.M. del 20.08.1999. La copertura in cemento amianto non viene rimossa Per effettuarla non serve presentare un piano di lavoro se non si prevedono trattamenti preliminari di pulizia E necessario prevedere controlli periodici per verificare l integrità e l efficacia dei trattamenti (ultimi 2 strati di colore diverso)

RIMOZIONE Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale È necessario rispettare una procedura per la rimozione atta a salvaguardare la salute degli operatori addetti e della popolazione residente nelle immediate vicinanze Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso Si rammenta che per quasi tutti i lavori edili è necessario valutare l applicazione del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/08 per l'eventuale redazione del piano di sicurezza e coordinamento o per la redazione della notifica preliminare ai sensi dell art. 99 del medesimo decreto.

Art. 256, c. 1 del D.Lgs. 81/08: I lavori di bonifica dell'amianto devono essere effettuati solo da: imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina l Albo Nazionale dei gestori ambientali ed i relativi obblighi e modalità di iscrizione, anche per le attività di bonifica dell amianto categoria 10 Bonifica beni contenenti amianto : 10 A amianto compatto 10 B amianto friabile lavoratori adeguatamente formati (a seguito partecipazione a corsi specifici strutturati su due livelli: operativo 30h; gestionale 50h (DPR 8 agosto 1994) ed in possesso di idoneità sanitaria alla mansione specifica

Art. 256, c. 2-3 del D.Lgs 81/08: I lavori di rimozione del M.C.A. devono essere preceduti dalla predisposizione di uno specifico e dettagliato Piano di lavoro che deve essere predisposto dal d.d.l. della ditta di bonifica e deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno e contenere una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire

Art. 256, c. 5 del D. Lgs 81/08: Copia del Piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza (S.P.S.A.L. dell A.A.S.), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizioni operative, l impresa può eseguire i lavori. L obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell orario di inizio delle attività.

Considerato che per i soli lavori di demolizione e rimozione dell amianto il d.d.l. deve presentare un piano di lavoro, ne consegue che gli interventi di seguito riportati siano soggetti alla sola notifica delle attivita : raccolta di materiale già a terra (o comunque non in opera in quanto non si tratta di rimozione o demolizione, per i quali è prevista la presentazione di un p.d.l., ma è considerato già rifiuto da trattare secondo normativa e conferire a discarica tramite ditta autorizzata) Manutenzione (compresa la sovracopertura e l incapsulamento) smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti bonifica delle aree interessate

Dal primo gennaio di quest anno è stato reso operativo, su piattaforma WEB (ossia visibile tramite internet) il Portale Regionale per l amianto. L applicativo ha la duplice funzione di consentire alle imprese di inviare alle AAS, per via telematica, come previsto dall accordo Stato Regioni dd. 20/01/2016, i dati relativi ai piani di lavoro e alle notifiche che riguardano le bonifiche dei materiali contenenti amianto, e di compilare automaticamente la relazione annuale prevista dall art. 9 della L. 257/92 Per quanto riguarda i piani di lavoro, l applicativo permette di comunicare per via telematica tutto quanto riguarda tali attività ossia: La presentazione del piano di lavoro; Le coordinate geografiche del luogo dell intervento; L ottenimento del parere o delle prescrizioni/integrazioni; La registrazione dell attività svolta (lavoratori coinvolti e materiali rimossi): La registrazione dell avvenuto conferimento in discarica o nei siti di stoccaggio provvisorio; Il tutto in congiunzione con il nuovo applicativo appena messo a punto dalla Direzione Regionale Ambiente e dall ARPA (ARAM archivio regionale amianto), permetterà di registrare le mappature delle strutture contenenti amianto e verificare, con l andar del tempo, i siti ove è avvenuta la bonifica.

A tutt oggi non esiste l obbligo di bonifica dei M.C.A., almeno che non sia stata evidenziata una situazione di pericolosità dovuta alla dispersione di fibre. L unico obbligo di legge, a carico del proprietario, rimane la valutazione dell entità del rischio specifico. Pertanto la bonifica dei M.C.A. avviene a seguito di: scelta autonoma del proprietario; emanazione da parte del Sindaco, quale massima autorità sanitaria, di un provvedimento contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica (ordinanza), sulla scorta delle valutazioni tecnico/sanitarie fornite dalla A.A.S. (S.I.S.P. se trattasi di civili abitazioni, S.P.S.A.L. se trattasi di ambienti di lavoro)