Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Regolamento di VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti di accesso Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato. Numero programmato Il corso di laurea può adottare un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Conoscenze richieste È' necessario altresì il possesso di: - capacità logiche e di ragionamento; - capacità di lettura, comprensione e interpretazione di testi e documenti in lingua italiana; - nozioni di base di cultura scientifica. Verifica delle conoscenze Le conoscenze richieste per l'accesso sono verificate mediante la votazione conseguita nella prova di selezione per l'accesso al corso a numero programmato (agli studenti ammessi al corso ai sensi delle sopraccitate modalità di selezione regolate annualmente tramite bando che abbiano riportato una votazione inferiore ad una prefissata soglia minima verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo) ovvero - in caso di accesso libero al corso di studio - mediante prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità pubblicate sul portale di Ateneo. Esonero dalla verifica delle conoscenze Il Consiglio di Corso di studio valuta la possibilità di esonero dalla verifica delle conoscenze nei casi di: - rinuncia - decadenza - presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti - possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in università estere
- passaggio da altro corso di studio dell'alma Mater Studiorum - Università di Bologna - trasferimento da altro Ateneo. La valutazione avviene sulla base di criteri riportati nel bando di concorso che regola l'accesso al corso di laurea reso pubblico annualmente. In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i termini ordinari, allo studente non esonerato dal superamento della prova sono attribuiti direttamente gli obblighi formativi aggiuntivi. Obblighi formativi aggiuntivi Gli obblighi formativi aggiuntivi consistono in attività individuali definite dal Consiglio di Corso di studio e rese note tramite il portale di Ateneo. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento di uno o più esami o altra modalità che saranno resi noti sul portale di Ateneo. Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale dì Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno. Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali Il Corso di Studio non prevede curricula. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nella Guida dello Studente. La struttura didattica può prevedere un percorso di durata superiore a quella normale per studenti frequentanti a tempo parziale. Il relativo piano didattico verrà pubblicato sul portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità Non vi è l'obbligo di frequenza alle attività didattiche del piano didattico allegato, né vi è obbligo per le propedeuticità delle singole attività formative. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche(forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente. Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare lo svolgimento delle verifiche di profitto utilizzando lo strumento della teleconferenza, per gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni: grave patologia o disabilità che limita fortemente la deambulazione e gli spostamenti; regime di detenzione; permanenza all'estero per motivi di studio, familiari o di lavoro. Lo svolgimento delle verifiche di profitto con tale modalità farà riferimento alle linee guida di Ateneo ed alle linee generali di indirizzo approvate dal Senato accademico in materia. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti attivati tra quelli individuati dal Corso di Studio e previsti nell'allegato piano didattico. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: 1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Apprendistato in alta formazione Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU.
Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l attribuzione di crediti formativi: nell ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto, redatto sotto la supervisione di un docente relatore e di eventuali correlatori, con successiva discussione pubblica di fronte ad una commissione allo scopo nominata. La prova finale è valutata con votazione in centodecimi. Il procedimento si conclude con l'assegnazione del voto da parte della Commissione di laurea e con la comunicazione diretta dell'esito della prova finale al candidato. La prova finale è finalizzata a verificare, oltre alle conoscenze e competenze acquisite dal laureando relativamente agli ambiti disciplinari principalmente coinvolti nell'elaborato svolto, anche le abilità comunicative ed il livello di autonomia di giudizio maturato. Le Commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri tra professori di ruolo e ricercatori di cui almeno due professori di ruolo fatti salvi i casi altrimenti disciplinati dalla normativa vigente. La Commissione è nominata dal Consiglio di Corso di Studio, che può delegare tale nomina al Coordinatore. Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare, in particolari casi motivati, la redazione della tesi di laurea magistrale o lo svolgimento della prova finale di laurea in lingua straniera, ferma restando la richiesta di assolvere congiuntamente i seguenti obblighi: - redazione della tesi/svolgimento della prova finale solamente nelle seguenti lingue: inglese,
francese, tedesco e spagnolo; - accompagnamento della tesi da un sommario in lingua italiana; - acquisizione da parte dello studente del consenso del relatore, il quale si fa garante della qualità anche linguistica dell'elaborato. Il Consiglio di Corso di studio può autorizzare lo svolgimento della prova finale di laurea utilizzando lo strumento della teleconferenza, per gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni: grave patologia o disabilità che limita fortemente la deambulazione e gli spostamenti; regime di detenzione; permanenza all'estero per motivi di studio, familiari o di lavoro. Lo svolgimento della prova finale con tale modalità farà riferimento alle linee guida di Ateneo ed alle linee generali di indirizzo approvate dal Senato accademico in materia. Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Didattica Paritetica in data 23/03/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.