IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

Documenti analoghi
Allegato - Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (art. 2, comma 2, DPCM 14 novembre 2012 n. 252).

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Testo in vigore dal 9 settembre 2014

D.M. 4 agosto 2014, n (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2014, n. 221)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Epigrafe. Premessa. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. D.P.C.M. 22 luglio 2011 (1).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 11 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito

Decreto interministeriale del 10 aprile 2014 n Min. Giustizia

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 4 agosto 2014, n Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia

DECRETO 4 agosto 2014, n. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

G.U. 2 luglio 2002, n. 153 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge 12 luglio 2006, n. 228

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

19 novembre 1997, n. 514

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2017, n. 296.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 (2) (3) (4).

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D.P.R n. 311

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

D.Lgs n. 115

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

NORMATIVA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 85. (GU n.129 del )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 37/22.- VERONA- Corte Giorgio Zanconati. / - Tel 045/80840// -Fax 80/0423. Verona,

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 384

Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n.69

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5. Vigente al: Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (2).

(2) Emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl. IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati procedibili a querela: in Gazzetta il decreto che amplia l elenco. Decreto legislativo, 10/04/2018 n 36, G.U. 24/04/2018. di Redazione Altalex

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2004, N. 110

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

DECRETO 8 marzo 2018, n.37


Decreto Ministero Giustizia n 209, G.U Notifiche telematiche, regole tecniche.

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

Art. 10 Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico

Aumento delle spese processuali penali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Vigente al:

Art. 5. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'iva

1 di 5 13/05/2018, 15:38

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

LEGGE 08 AGOSTO 1985, N. 431 (2)

Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO

Dal 13 gennaio per l accesso alle forze armate non si guarderà più alla statura. Previsti nuovi parametri fisici

IL MINISTRO DELLA SANITÀ. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:

Testo unico in materia di spese di giustizia

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

Transcript:

1 di 5 02/09/2014 9.35 Leggi d'italia Ministero della giustizia D.M. 10-6-2014 n. 124 Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 2014, n. 198. Epigrafe Premessa Art. 1. Recupero forfettizzato Art. 2. Recupero per intero e per quota Art. 3. Disposizioni finali Tabella A D.M. 10 giugno 2014, n. 124 (1). Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 2014, n. 198. (2) Emanato dal Ministero della giustizia. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

2 di 5 02/09/2014 9.35 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Recupero forfettizzato 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. Art. 2. Recupero per intero e per quota 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza

3 di 5 02/09/2014 9.35 penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali. Art. 3. Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Definizioni del processo in primo grado Tabella A

4 di 5 02/09/2014 9.35 1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale: a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro; 2) Definizione del processo in udienza preliminare: a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro; b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro; 3) Definizione del processo in giudizio: a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro; b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - Importo: 150 euro; c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro; d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro; e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro; f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro; g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro; h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: maggiorazione di 30 euro; 4) Definizione del processo mediante remissione di querela: a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro; b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro; 5) Definizione del processo mediante oblazione: a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni

5 di 5 02/09/2014 9.35 altro caso - Importo: 80 euro. Giudizi di impugnazione 1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro; 2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione di 30 euro; 3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro. Altri procedimenti Importo: 60 euro. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.