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COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO PROVINCIA DI RIMINI ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale N. 37 Reg. Seduta del 15/05/2017 OGGETTO: ISTITUZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO PRESSO EX SEDE DELLA FARMACIA DI TAVERNA, ORA RESA VACANTE CAUSA TRASFERIMENTO DELLA STESSA IN LOC,. SAN SAVINO. L anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese maggio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori: Presente Assente Elena Castellari Sindaco Sì == Maurizio Casadei Assessore Sì == Claudia Sanchi Assessore Sì == Mauro Gnesi Assessore esterno Sì == Gian Matteo Baldacci Assessore esterno == Sì Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: Gian Matteo Baldacci Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. Presiede il Sindaco, dott.ssa Elena Castellari. Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopra indicato. LA GIUNTA COMUNALE Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000; Viste le circolari del Ministero dell Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000; Premesso che sulla proposta effettuata dall AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri: il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE; il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario; ai sensi dell art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA COMUNALE DATO ATTO che con la Legge Regionale 23 novembre 2015, n. 21 avente per oggetto: ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTE COLOMBO E MONTESCUDO NELLA PROVINCIA DI RIMINI, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 305 del 23 novembre 2015, è stato istituito il nuovo Comune di Montescudo Monte Colombo, a far data dal 1 Gennaio 2016; RICORDATO che il Comune di Montescudo-Monte Colombo confina con: Comune di Sassofeltrio (PU), Repubblica di San Marino, Comune di Coriano (RN), Comune di San Clemente (RN), Comune di Gemmano (RN). DATO ATTO che: - nel preesistente Comune di Montescudo era presente una sede farmaceutica rurale ubicata nel Capoluogo del preesistente Comune di Montescudo Via Largo Malatesta Numero civico 4b - Denominata: Farmacia Mattozzi Cod. identificativo: 099029066; - nella frazione Taverna del preesistente Comune di Monte Colombo In via Indipendenza, 644 era presente una farmacia rurale Denominata: Farmacia San Savino & c. Cod. identificativo 099029065; ATTESO CHE: La Farmacia sita nel borgo del Capoluogo del Centro storico del preesistente Comune di Montescudo, centro abitato avente una popolazione di 1092 abitanti, trovasi in posizione centrale rispetto alla frazione di Trarivi e alle località di Albereto e Vallecchio. L area di competenza della farmacia di Montescudo è delimitata dai confini con Comune di Sassofeltrio (PU), Repubblica di San Marino, Comune di Coriano (RN), Comune di Gemmano (RN) e territorio del soppresso Comune di Monte Colombo. La farmacia sita nella Frazione di Taverna del preesistente Comune di Monte Colombo, frazione che ha una popolazione di n.659 abitanti, è baricentrica rispetto alla località Monte Colombo - capoluogo, alla frazione di Croce ed alla località di Osteria nuova, oltre alla frazione di S.Maria del Piano del preesistente Comune di Montescudo. L area di competenza della farmacia di Taverna è delimitata dai confini con Comune di Gemmano (RN), Comune di San Clemente (RN), Comune di Coriano (RN) e territorio del soppresso Comune di Montescudo. VISTO l art. 4 della L.R. n. 2/2016 - Procedimento di revisione della pianta organica - ed in particolare il comma 1 in cui si stabilisce che Su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente. Nel progetto il Comune indica anche le sedi farmaceutiche sulle quali intende esercitare il diritto di prelazione, nei limiti della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico). DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 5/9/2016 veniva approvata la pianta organica delle farmacie del comune di Montescudo - Monte Colombo, confermando le sedi farmaceutiche esistenti nel Comune di Montescudo Monte Colombo di seguito elencate:

- n. 1 farmacia privata rurale ubicata nel territorio del Municipio di Montescudo (loc. Capoluogo); - n. 1 farmacia privata rurale ubicata nel territorio del Municipio di Monte Colombo (loc. Taverna), ATTESO che la sede farmaceutica FARMACIA SAN SAVINO Sede Farmaceutica n.2, privata, rurale gestita dalla Società in nome collettivo FARMACIA SAN SAVINO DELLA DOTT.SSA VERONICA FILANNINO & C. SNC, ubicata in territorio del Municipio di Monte Colombo, a far data dal 20/04/2017, giusto provvedimento n.55 in data 20/04/2017 emesso dal SUAP dell Unione Valconca, ha trasferito la propria sede dai locali siti in Taverna, via Indipendenza 644, ai locali di San Savino, via Roma 1399; DATO ATTO che, in relazione all estensione del territorio comunale ed alla peculiarità della distribuzione della popolazione nelle frazioni e nelle località dello stesso, la zona di Taverna risulta notevolmente penalizzata dalla carenza di una sede farmaceutica; VISTO l art. 8 della L.R. N.2 del 3/3/2016, ed in particolare il comma 1, che testualmente recita: Art. 8 Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici 1. Qualora il Comune rilevi difficoltà da parte della popolazione nell approvvigionamento di medicinali, anche su segnalazione dell Azienda USL, istituisce ed autorizza l apertura dei dispensari farmaceutici secondo quanto previsto dall articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dall articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). 2. La gestione del dispensario farmaceutico è affidata al titolare della farmacia più vicina; in caso di rinuncia la gestione è affidata ai titolari delle farmacie limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. Esperiti tre tentativi, il Comune decide se proseguire col medesimo criterio o gestire direttamente il dispensario. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicità ed efficienza per l apertura del dispensario, il Comune stesso può rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione di riferimento attivando la consegna al domicilio dei farmaci, garantendo qualità e sicurezza del servizio. 3. Il Comune definisce l orario minimo di apertura assicurato dal dispensario, senza includerlo nella programmazione dei turni di cui all articolo 13. 4. Il Comune, in accordo con l Azienda USL, può autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1 nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina. RITENUTO opportuno istituire un dispensario farmaceutico presso la ex sede della farmacia di Taverna, ora resa vacante causa trasferimento, in ragione anche delle evidenti ed acclarate carenze di collegamento con mezzi pubblici all interno del territorio comunale e dell elevato tasso di popolazione anziana, per la maggior parte sprovvista di automezzi per la mobilità in autonomia, nonché delle richieste in tal senso espresse, in occasione di pubblici incontri, dalla popolazione ivi residente; VISTA la Legge 221/68; VISTA la Legge 02.04.1968, n. 475; VISTI gli art. 1 e 2 del D.P.R. 1275/71; VISTA la Legge 40/1973; VISTO l art. 2 della legge Regionale 46/83; VISTA la legge n. 362/91 Norme di riordino del settore farmaceutico ; VISTA la Legge Regionale 2/2016 Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi

farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali ; VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione. DATO ATTO che, ai sensi dell art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. PROPONE 1. di istituire un dispensario farmaceutico presso la sede ora resa vacante della farmacia ubicata a Taverna ; 2. di demandare al Suap dell Unione Valconca ogni adempimento nascente dal presente atto, ivi inclusa l emanazione del provvedimento di autorizzazione alla gestione del dispensario farmaceutico, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 2 del ricordato art.8 della L.R. n.2/2016; 3. di rinviare, pertanto, a successivo atto la definizione dell'orario minimo di apertura assicurato dal dispensario, che non sarà peraltro incluso nella programmazione dei turni di cui all'articolo 13 della predetta L.R. n.2/2016. 4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde avviare la relativa istruttoria di competenza del Suap. Ritenuto di procedere alla relativa approvazione; Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge: DELIBERA 1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4 comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO PROVINCIA DI RIMINI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Ufficio Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA Area: AREA OGGETTO: ISTITUZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO PRESSO EX SEDE DELLA FARMACIA DI TAVERNA, ORA RESA VACANTE CAUSA TRASFERIMENTO DELLA STESSA IN LOC. SAN SAVINO. PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 15/05/2017 Il Responsabile Amministratori

COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO PROVINCIA DI RIMINI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Ufficio Proponente: AREA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA Area: AREA OGGETTO: ISTITUZIONE DISPENSARIO FARMACEUTICO PRESSO EX SEDE DELLA FARMACIA DI TAVERNA, ORA RESA VACANTE CAUSA TRASFERIMENTO DELLA STESSA IN LOC,. SAN SAVINO. PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 15/05/2017 Il Responsabile Dott.ssa Cinzia Tiraferri

Approvato e sottoscritto : IL SINDACO Dott.ssa Elena Castellari IL SEGRETARIO Dott.ssa Rosanna Furii Il sottoscritto Responsabile dell Ufficio, visti gli atti d ufficio: ATTESTA che la presente deliberazione: E stata affissa all albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2017 al 31/05/2017, come prescritto dall art.124, comma 1, T.U.EE.LL. n. 267/2000; E stata comunicata, a mezzo PEC in data 16/05/2017 ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000; Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: decorsi 10 giorni dall ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000); Dalla Residenza Comunale, lì 10/06/2017 Il Responsabile del Servizio Anna Salvatori