LA FINANZIARIA 2010 IN SINTESI



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LA FINANZIARIA 2010 IN SINTESI Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009, entra in vigore, dal 1 gennaio, la Legge Finanziaria per il 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n.191). Pur non contenendo riforme strutturali, molte sono le novità per l amministrazione del personale: tra esse si ricordano, oltre ai necessari interventi in materia di ammortizzatori sociali, volti a prorogare e rifinanziare, in particolare, gli ammortizzatori in deroga, la reintroduzione dello staff leasing, l estensione del campo di applicazione del lavoro accessorio, la proroga della detassazione per il 2010 dei compensi legati alla produttività e la possibilità di retribuire l apprendista in misura percentuale, in alternativa al sottoinquadramento. Nella tabella che segue si sintetizzano le principali novità contenute nei commi dell art.2 della legge. Comma Argomento Disposizione 6-7 12 Riduzione acconto Irpef 2009 Esercizio attività commerciale su aree pubbliche Per i contribuenti che, avendo già provveduto al pagamento dell acconto Irpef al momento dell entrata in vigore del D.L. 23 novembre 2009, n.168, non si sono avvalsi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Il D.L. n.78/09, convertito con modifiche dalla L. n.102/09, art.11-bis, ha introdotto l obbligo del Durc per l esercizio delle attività ambulanti. Successivamente il Ministero del Lavoro, con la nota 12 ottobre 2009, ha precisato che, essendo la materia di competenza regionale, la norma per essere attuata necessità di una legge regionale. Ora la Finanziaria 2010, confermando la competenza regionale per l introduzione dell obbligo del DURC, aggiunge la disposizione che, in caso di mancata presentazione del DURC, l autorizzazione all esercizio dell attività commerciale è sospesa. 1

49 Proroga agevolazioni contributive per l agricoltura in territori montani svantaggiati 130 Integrazione al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi È prorogata fino a 31 luglio 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli montani e in aree svantaggiate. È modificato il D.L. n.185/08, nella parte in cui prevede l integrazione al reddito per i co.co.co. (art.19, co.2). In via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l'inps, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la gestione separata INPS almeno una mensilità; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la gestione separata INPS. Non sono modificati requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data. 132 Benefici per i destinatari di sostegno al reddito che accettano un lavoro con inquadramento retributivo inferiore È previsto che, in via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, sia riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto. Per la operatività della disposizione, dovrà essere emanato apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2

134 135 Riduzioni contributive per assunzione disoccupati over 50 È prevista, in via sperimentale e solo per il 2010, l estensione della riduzione contributiva, pari a quella prevista per gli apprendisti, relativa all assunzione di lavoratori in mobilità (art.8, co.2, e dall'art.25, co.9, della legge 23 luglio 1991, n.223) ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno cinquanta anni di età. Inoltre, la durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. 136-137 Proroghe in materia di Cassa integrazione Sono prorogate per tutto il 2010 le seguenti misure introdotte dal D.L. n.185/08: 1) mobilità in deroga, riconosciuta in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro; 2) cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; 3) iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con meno di 15 dipendenti; 4) contributo del 50% del monte retributivo per i contratti di solidarietà di aziende non rientranti nell ambito di applicazione della Cigs; 5) proroga a 24 mesi della Cigs in caso di cessazione dell attività. 138-139 Cassa integrazione in deroga e mobilità in deroga La Cassa integrazione in deroga e la mobilità in deroga sono soggette, rispettivamente, alle stesse condizioni di anzianità lavorativa previste per la cassa integrazione straordinaria e per la mobilità ordinaria. Pertanto, sono richieste le seguenti anzianità lavorative: 1) cassa integrazione in deroga: anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento (D.L. n.88/86); 2) mobilità in deroga: anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro 3

141 141 143 Banca dati percettori integrazioni al reddito Fondi interprofession ali Somministrazi one di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine (art.16, L. n.223/91). Ai fini del calcolo dell anzianità aziendale per la mobilità in deroga, la Finanziaria 2010 prevede che si debbano computare anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione Separata, di cui all'art.2, co.26, della legge 8 agosto 1995, n.335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'art.1, co.212, della legge 23 dicembre 1996, n.662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000,00 complessivamente riferito a dette mensilità. La Finanziaria 2010, modificando l'art.19 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, prevede che l'inps comunichi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo. Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'art.12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati relativa ai soggetti percettori di forme di integrazione al reddito, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni. Viene modificato l'art.20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, in materia di somministrazione di lavoro: è confermato il divieto di utilizzo nel caso di licenziamenti collettivi, ma sono state individuate alcune eccezioni: non 4

si applica nel caso di sostituzione di lavoratori assenti, di utilizzo di lavoratori assunti dalle liste di mobilità ovvero nel caso in cui il contratto di somministrazione abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. In caso di sospensione dei rapporti, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto è vigente. Viceversa, è stato abrogato il divieto in caso di riduzione dell orario. In caso di assunzione di lavoratore in mobilità, non devono essere applicate le causali di legittimità previste dai co.3 e 4 dell art.20 del D.Lgs. n.276/03. 143 Staff leasing Viene reintrodotto il contratto di staff leasing, recentemente abrogato dalla L. n.247/07 (Protocollo Welfare). Per l utilizzo di tale contratto, sono state apportate le seguenti modifiche alle causali: 1) anche la contrattazione aziendale può autorizzare l utilizzo dello staff leasing; 2) lo staff leasing è ammesso in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia. 145-146 Incentivi per l intermediazio ne della manodopera Sono previsti i seguenti incentivi per le agenzie per il lavoro: a) un incentivo di 1.200,00 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; b) un incentivo di 800,00 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente; c) un incentivo tra 2.500,00 e 5.000,00 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Tali incentivi possono essere riconosciuti, alle medesime condizioni, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori. 5

148-149 150 Lavoro accessorio Disoccupazion e per il settore edile È stato esteso l ambito di utilizzo del lavoro accessorio mediante le seguenti disposizioni in modifica dell'art.70 del D.Lgs. n.276/03: a) nei lavori di giardinaggio il committente può essere un ente locale; b) il lavoro accessorio può essere utilizzato, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; c) l utilizzo nelle imprese familiari non è più limitato al commercio e al turismo; d) il lavoro accessorio dei pensionati può essere utilizzato anche dagli enti locali; e) il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»; f) al co.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale. È prorogata per tutto il 2010 la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nei confronti dei percettori di integrazione al reddito. La Finanziaria 2010 dispone la rivalutazione nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini. 151 Incentivi per i datori di lavoro che non licenziano Sono previsti incentivi per i lavoratori che non riducono la forza lavoro: per l operatività della norma è necessario attendere il Decreto attuativo del Ministero del Lavoro. In via sperimentale per l'anno 2010, ai datori di lavoro che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che senza esservi tenuti assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'art.19, co.1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 6

1939, n.1272, e dell'indennità di cui all'art.9 della legge 6 agosto 1975, n.427, e successive modificazioni, è concesso dall Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali. 155 Retribuzione apprendista Sono modificate le regole riguardo alla definizione della retribuzione ridotta degli apprendisti, previste dall art.53, co.1, del D.Lgs. n.276/03. Ora i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio. 156 Detassazione retribuzione legata alla produttività È prorogata per il 2010 la detassazione degli elementi retributivi legati alla produttività, disposta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2/2009 e originariamente contenuta nel DL 93/2008. Pertanto, possono essere detassati con l aliquota del 10% gli elementi retributivi legati alla produttività corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel corso del 2009, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro. 198-199 Differimento versamenti per il sisma in Abruzzo La Finanziaria 2010 modifica i termini di recupero dei versamenti fiscali e contributi sospesi nel periodo 6 aprile - 30 novembre 2009. Il numero delle rate per la restituzione del debito sale da 24 a 60, mentre è differito il termine del pagamento della prima rata da gennaio 2010 a giugno 2010. La rateizzazione include anche i beneficiari della sospensione operata con D.M. 9 aprile 2009. 07.01.2010 7