CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997



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CIRCOLARE N. 303 del 2 Giugno 1997 OGGETTO: art. 123 del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995: obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita. Questo Istituto ritiene necessaria l introduzione di una compiuta disciplina sull informativa ai contraenti nonché sulle modalità della sua chiara, precisa e completa redazione al fine di conseguire una maggiore trasparenza del prodotto assicurativo. Il decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita, ha posto a carico della società di assicurazione alcuni obblighi di informativa precontrattuale nei confronti del contraente. Appare necessario fornire alcune indicazioni in ordine alla portata precettiva dell art. 123 che disciplina l informativa al contraente nonché prevedere specifiche informazioni in materia di assicurazione r.c.auto. Occorre in primo luogo precisare che gli obblighi di informativa sono stati posti a carico dell assicuratore con riferimento a tutti i contratti di assicurazione contro i danni rientranti nella classificazione dei rischi per ramo di cui al punto A) della tabella allegata al d.lgs. 175/95. Il citato art. 123 individua i soggetti sui quali grava l obbligo di informativa in tutte le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi, con ciò ricomprendendosi: le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro ed operanti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che abbiano costituito una sede secondaria in Italia. L art. 123 individua le informazioni che i documenti rilasciati dall assicuratore devono obbligatoriamente contenere. Questo Istituto ritiene inoltre necessario che l impresa di assicurazione predisponga una nota informativa, da consegnare al contraente prima della sottoscrizione della polizza, qualunque siano le modalità di vendita. L avvenuta consegna della nota informativa dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta specificamente dal contraente, rappresentata con diverso carattere tipografico e contenuta nella polizza di assicurazione. La nota informativa dovrà essere redatta con chiarezza e precisione in modo da risultare comprensibile per il contraente e certa nel suo significato.

Al fine di perseguire l intellegibilità e la chiarezza delle informazioni assume rilevanza anche l utilizzo di schemi e di caratteri tipografici idonei a rendere più agevole la lettura del testo da parte dell utenza. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in altra lingua. In ordine al contenuto della nota informativa si ritiene necessario, a fini di chiarezza espositiva, individuare due distinte sezioni, riguardanti rispettivamente le informazioni relative all impresa e le informazioni relative al contratto. Informazioni relative all impresa A. Nome dello Stato membro in cui è situata la sede legale o la sede secondaria dell impresa con cui sarà concluso il contratto. A tale riguardo il comma quarto dell art. 123 prevede che tale informazione venga resa prima della sottoscrizione della proposta e che risulti nei documenti che vengono eventualmente forniti al contraente. Questo Istituto sottolinea che la stessa debba risultare anche nella nota informativa. B. Autorizzazione all esercizio dell impresa. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo ed operanti nel territorio della Repubblica devono inserire ai sensi del comma ottavo dell art. 123 nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico, la seguente indicazione: impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell ISVAP con la specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della G.U. della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell atto. Per le imprese che hanno ottenuto l autorizzazione all esercizio delle assicurazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 385 che ha attribuito all ISVAP la relativa competenza, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento ministeriale di autorizzazione. Nel caso di più decreti di autorizzazione, è sufficiente indicare gli estremi del primo decreto. Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell art. 65 del regio decreto legge 29 aprile 1923 n. 966 l indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo. Anche questo elemento, che il citato comma ottavo richiede venga inserito in ogni documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico, dovrà essere contenuto nella sezione Informazioni relative all impresa contenuta nella nota informativa. C. Indirizzo della sede sociale o della succursale dell impresa che concede la copertura assicurativa. A tale riguardo il comma 7 dell art. 123 prevede che sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell impresa che concede la copertura assicurativa.

Questo Istituto ritiene necessario che, per ragioni di trasparenza, la suddetta informativa debba risultare anche nella nota informativa. D. Nome e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all art. 90 D. Lgs. 175/95. Qualora il contratto concerna l assicurazione obbligatoria della R.C.Auto e natanti e sia stipulato da imprese operanti sul territorio della Repubblica Italiana in regime di libera prestazione dei servizi la nota informativa dovrà contenere il nome e l indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri. In tal caso la nota comunicherà altresì che al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. Si precisa inoltre che le suddette informazioni dovranno essere contenute anche in tutti i documenti forniti al contraente anche nella fase antecedente alla sottoscrizione della proposta. Informazioni relative al contratto A. Legislazione applicabile al contratto. La nota informativa dovrà prevedere in primo luogo che la legislazione applicabile al contratto, in base all art. 122 del D. Lgs. 175/95, è quella italiana, nel presupposto che lo Stato membro di ubicazione del rischio sia la Repubblica italiana. Dovrà inoltre essere ricordata al contraente la facoltà delle parti di scegliere una diversa legislazione applicabile al contratto ed indicata la legislazione che l assicuratore propone di scegliere, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. Qualora trattasi di una forma di assicurazione obbligatoria il cliente dovrà essere informato della prevalenza delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana oltre che delle norme imperative, su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto. B. Reclami in merito al contratto. La nota informativa dovrà contenere l indicazione dell ISVAP - Divisione r.c.a., reclami e tutela del consumatore (Via Vittoria Colonna n. 39-00193 Roma) quale organo incaricato di esaminare i reclami qualora le parti sceglieranno di applicare al contratto la legislazione italiana. La nota informativa dovrà altresì avvertire il contraente che, qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il contraente. Qualora l impresa abbia istituito un proprio ufficio reclami, nella nota informativa porterà a conoscenza del proprio assicurato l esistenza di detto ufficio, così da consentire per questa via la soluzione di eventuali controversie in ordine al contratto. C. Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione. L Istituto ritiene opportuno che il contraente venga informato sul termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto.

D. Informazioni aggiuntive relative al contratto R.C.Auto. Si ritiene altresì opportuno, con riferimento ai contratti R.C.Auto, ampliare il contenuto delle informazioni da fornire al contraente prima della conclusione del contratto, in funzione del soddisfacimento di esigenze di conoscibilità e confrontabilità dei prodotti assicurativi offerti sul mercato, particolarmente avvertite dall utenza nell attuale recente regime di liberalizzazione tariffaria nonché di esigenze di conoscenza delle norme che disciplinano la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento del danno. In particolare si ritiene opportuno che la sezione della nota informativa relativa al contratto contenga, oltre alle indicazioni di cui ai punti A, B e C, anche le seguenti ulteriori informazioni con la seguente specifica avvertenza: le informazioni relative al contratto R.C.Auto, contenute nella presente nota, non costituiscono contenuto contrattuale. - soggetti esclusi dalla garanzia r.c.auto: il contraente sarà informato che la garanzia sottoscritta non copre i danni subiti dal conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all art. 4 comma II lett. a), b) e c) della legge n. 990/69. - durata del contratto: il contraente sarà informato che il contratto R.C.Auto può essere con o senza clausola di tacito rinnovo e che nel primo caso è necessario, al fine di evitare la proroga tacita, effettuare la disdetta nei termini e nelle forme previste dal contratto, mentre nel secondo non opererà il termine di tolleranza di cui all art. 1901 comma secondo del codice civile e che pertanto la garanzia assicurativa non sussiste nei quindici giorni successivi alla scadenza contrattuale. - clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell assicurato: si ritiene opportuno che l assicuratore informi il contraente attraverso la nota informativa che oltre alle ipotesi di esclusione e rivalsa tradizionalmente previste dal contratto particolare attenzione occorre prestare all eventuale esistenza nel contratto della clausola di esclusione e rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti nonché della clausola di rivalsa nei confronti del contraente per l ipotesi di sinistro causato da conducente diverso da quello indicato in polizza o di altre analoghe, trattandosi, in tali casi, di ipotesi di esclusione e rivalsa non previste nel previgente regime di tariffa amministrata e pertanto poco conosciute dall utenza e dovendosi tener conto delle ripercussioni che l operatività delle suddette esclusioni può comportare sul patrimonio dell assicurato. - facoltà del contraente di rimborsare l importo liquidato dall impresa per un sinistro, nell ambito della formula tariffaria bonus-malus: l Istituto ritiene opportuno che l impresa renda edotto il contraente attraverso la nota informativa della possibilità, qualora prevista nel contratto, di evitare l applicazione del malus, conseguente al pagamento di un sinistro da parte dell impresa, rimborsando a quest ultima il relativo importo. - attestazione dello stato del rischio: l Istituto ritiene opportuno che la nota informativa renda edotto il contraente del suo diritto di ottenere dall assicuratore l attestato di rischio in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore, e ciò al fine di una corretta informativa del contraente sulla sua sinistrosità e di una corretta tariffazione del rischio. - comportamento da tenere in caso di sinistro: il contraente sarà informato dell obbligo

posto a suo carico dalla legge e dal contratto di denunciare prontamente il sinistro al proprio assicuratore, avvalendosi del modulo fornitogli dall impresa, da compilare con la necessaria attenzione precisando, tra gli altri elementi, la data, il luogo e l ora di verificazione, la dinamica del sinistro ed i veicoli coinvolti nell incidente con le rispettive targhe nonché le generalità dei conducenti degli altri veicoli. Informazioni relative all esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione L Istituto ritiene utile che venga data la massima diffusione alle informazioni relative alle procedure di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Si ritiene pertanto opportuno che le imprese (ove non adottino altri sistemi di informazione), informino il contraente che: - qualora dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali, non aventi carattere permanente, guaribili entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall art. 3 L. 39/77 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 16.1.81 n. 45; - il danneggiato ha la possibilità di richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore, qualora le imprese che assicurano la r.c.a. dei veicoli coinvolti nel sinistro aderiscano alla Convenzione Indennizzo Diretto e ne ricorrano i presupposti; - il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni. * * * La nota informativa concluderà richiamando l attenzione dell assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Le imprese dovranno rendere operativa la nota informativa in conformità alle disposizioni della presente circolare entro il termine del 30 settembre 1997. Le imprese, fino al termine predetto, continueranno ad osservare il contenuto minimale concernente gli obblighi di informativa di cui all art. 123 del citato D. Lgs. 175/95. Si resta in attesa di un cortese cenno di adempimento nonché di copia della nota informativa. Le imprese sono tenute, qualunque siano le modalità di vendita, a curare la diffusione presso le proprie reti commerciali delle disposizioni emanate con la presente Circolare e a ritirare dal mercato gli stampati con difforme contenuto.